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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13297/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un ente pubblico regionale aveva esposto nella dichiarazione IVA annuale relativa all'anno d'imposta 2000 un credito IVA complessivo, chiedendo inizialmente il rimborso parziale di una parte del credito con modello VR; tale prima richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato. In seguito, l'ente presentava una nuova istanza per ottenere il rimborso della residua parte del credito oppure, in alternativa, il riporto nella dichiarazione successiva. L'Amministrazione respingeva l'istanza ritenendo intervenuta la decadenza ex art. 21 d.lgs. 546/1992. I giudici di merito confermavano il diniego, valorizzando la mancata tempestiva richiesta e richiamando la disciplina della decadenza biennale. Con il ricorso per cassazione l'ente denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sull'IVA, sul contenzioso tributario e sulla prescrizione, sostenendo che il credito era stato già inequivocamente chiesto a rimborso in dichiarazione e che quindi doveva applicarsi la prescrizione ordinaria decennale, non la decadenza biennale; inoltre contestava che la precedente istanza di rimborso parziale potesse precludere la domanda sulla residua somma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla residua somma di lire 289.495.000, ritenendo che l'ente avesse già espresso in dichiarazione la volontà di ottenere il rimborso del credito IVA e che, pertanto, non si applicasse il termine di decadenza biennale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 ma il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. La Corte ha distinto la parte di credito già coperta da un precedente diniego non impugnato, rispetto alla quale è stato ravvisato giudicato interno, dalla residua somma oggetto del presente giudizio. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998

    richiamato dalla sentenza di merito come norma sul regime dichiarativo del credito IVA e del suo utilizzo

  • art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma che disciplina la detrazione IVA e la gestione dell'eccedenza

  • art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    non si applica, nel caso di credito IVA già inequivocabilmente chiesto a rimborso in dichiarazione, il termine biennale di decadenza; la domanda di rimborso è solo presupposto di esigibilità quando il diritto sia stato già esercitato

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale di prescrizione al diritto di rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la falsa applicazione delle risultanze processuali

  • art. 1 d.P.R. n. 443 del 1997

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sull'IVA e sul processo tributario

  • art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972

    la presentazione del modello VR costituisce solo presupposto di esigibilità del credito e avvio del procedimento di rimborso

  • art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972

    la domanda di rimborso in esame non rientra tra quelle specificamente disciplinate dalla norma, con conseguente applicazione residuale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, salvo il caso di credito già chiesto a rimborso in dichiarazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

Massime di principio

  • In materia di credito IVA, la richiesta di rimborso va distinta dalla richiesta di compensazione: solo una dichiarazione inequivoca di volontà di ottenere il rimborso consente di applicare la prescrizione ordinaria decennale, mentre l'istanza formulata come compensazione non vale a tal fine.
  • Quando il credito IVA risulti già desumibile dalla dichiarazione annuale e il contribuente abbia manifestato in essa la volontà di ottenerne il rimborso, la successiva presentazione del modello VR non costituisce il fatto costitutivo del diritto ma un mero presupposto di esigibilità del credito.
  • Il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 opera in via residuale per le domande di restituzione non assistite da una disciplina specifica o da una già avvenuta esercitazione del diritto in dichiarazione; non si applica invece al diritto al rimborso del credito IVA già fatto valere in modo inequivoco.
  • La presenza di un precedente diniego non impugnato produce giudicato interno sulla sola parte di credito a cui il diniego si riferisce, ma non estende automaticamente il suo effetto a diverse porzioni del medesimo credito non coperte da quel provvedimento.
  • In tema di rimborso IVA, l'adempimento dichiarativo che esprime la volontà di rimborso è sufficiente a radicare il diritto, mentre gli adempimenti successivi incidono solo sulla procedura di erogazione e sulla sua esigibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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