Cassazione Civile, Ordinanza n. 27084/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2009 nei confronti del contribuente, qualificato dall'Ufficio come amministratore di fatto di una società poi posta in liquidazione. Secondo l'Ufficio, la CTR aveva errato nel negare tale qualifica: la responsabilità dell'amministratore di fatto andrebbe ricostruita sulla base delle funzioni concretamente esercitate e dell'ingerenza nella gestione, a prescindere dall'investitura formale; la motivazione della sentenza sarebbe inoltre apparente o comunque insufficiente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, perché non avrebbe considerato gli elementi raccolti nel pvc, tra cui documentazione rinvenuta su un computer, l'asserita ingerenza nella gestione finanziaria, l'assenza di una reale operatività della società e la figura del liquidatore ritenuto dall'Ufficio una mera schermatura. La ricorrente sosteneva dunque che la sola attività di gestione di fatto, anche nella fase di liquidazione, avrebbe dovuto comportare l'imputazione personale dell'obbligo tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso innanzitutto la nullità della motivazione, rilevando che la CTR aveva individuato la questione controversa, aveva indicato la nozione di amministratore di fatto ritenuta rilevante e aveva spiegato perché gli elementi probatori raccolti non fossero sufficienti a dimostrare una concreta, sistematica e non episodica partecipazione alla gestione societaria. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui è amministratore di fatto chi, pur senza investitura formale, si inserisce stabilmente nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative in modo sistematico e completo; ha però osservato che la CTR si era attenuta a tale principio, valutando i fatti e ritenendo non provata la gestione effettiva. Poiché i motivi tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto, la Corte ha ribadito che ciò non è consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare un vizio di motivazione/nullità della sentenza; la Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse priva di motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte ha ritenuto che la sentenza della CTR contenesse una motivazione sufficiente ai fini del processo tributario.
evocato dalla Corte per definire i casi di mancanza assoluta o apparente motivazione che determinano nullità della sentenza.
richiamato dalla ricorrente in tema di amministratore di fatto; la Corte ha confermato il criterio della ingerenza stabile e sistematica nella gestione sociale, a prescindere dall'investitura formale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di amministratore di fatto, non basta un'ingerenza occasionale o meramente informativa: occorre la prova di una partecipazione concreta, significativa, penetrante, regolare e sistematica alla gestione della società, idonea a rivelare l'effettivo esercizio di funzioni gestorie.
- La qualifica di amministratore di fatto va desunta dalle funzioni concretamente esercitate e non dalla sola mancanza di investitura formale; tuttavia l'accertamento della sussistenza di tali funzioni è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da non consentire di individuare la ratio decidendi; non è sufficiente che la parte soccombente contesti la valutazione degli elementi di prova compiuta dal giudice di merito.
- È inammissibile, in sede di legittimità, un motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27008/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27010/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27012/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27018/2024 del 18/10/2024
- ordinanza_civile · 18 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27020/2024 del 18/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →