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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 385/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 10/03/2022 che, accogliendo parzialmente l'appello del PM contro il provvedimento del GIP, aveva qualificato come "rifiuto" (e non sottoprodotto) il digestato e i materiali impiegati, ritenendo sussistente il fumus per reati relativi al traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) e per truffa aggravata (640-bis c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la qualificazione del materiale come rifiuto invece che sottoprodotto (riferendosi al Reg. CE n.1069/2009 art.14 e all'art.184-bis d.lgs.152/2006), con argomentazioni su presunte impurità non significative e procedure di trattamento idonee; 2) la sussistenza dell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e la mancanza di motivazione del Tribunale nel discostarsi dal GIP; 3) il difetto dell'elemento soggettivo (assenza dell'intento di disfarsi e danno all'azienda per l'uso del materiale in digestione); 4) errori nella quantificazione del profitto confiscabile e mancata considerazione delle spese lecite e del rapporto contrattuale con il GSE; 5) mancanza di autonomia argomentativa del provvedimento (copia-incolla).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi: ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui non erano dimostrate le condizioni per qualificare i materiali e il digestato come sottoprodotti (tenuto conto delle prove indiziarie: presenza di confezioni e frammenti, analisi che riscontrano materiali plastici e sostanze non ammesse per la filiera DOP, movimentazione di 74.600 kg di digestato senza autorizzazioni e stoccaggio improprio); ha ritenuto corretta la qualificazione degli illeciti (art. 452-quaterdecies e 640-bis) e del relativo fumus, e ha escluso la riapertura in Cassazione di valutazioni puramente probatorie o di merito (quali la quantificazione puntuale del profitto o l'interpretazione dettagliata del contratto con il GSE), richiamando il limite del sindacato ex art.325 c.p.p.; ha confermato la legittimità del sequestro e della misura di confisca nella misura indicata dal Tribunale (quantificazione del profitto confiscabile indicata in € 949.040,00 per il capo 1) come ritenuto dal Tribunale), e ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Norma richiamata quale fattispecie attribuente la confisca obbligatoria del profitto per traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca limitatamente al profitto quantificato dal Tribunale (€ 949.040,00) dopo aver qualificato il materiale come rifiuto.

  • art. 184-bis d.lgs. n.152/2006

    Definizione e condizioni per il regime di sottoprodotto: la Corte ha ribadito che l'applicabilità di questa disciplina è condizionata alla prova positiva, a carico dell'imputato, della sussistenza delle condizioni normative; in mancanza di prova, il materiale va trattato come rifiuto.

  • art. 52, comma 2-bis del d.l. 22/06/2012 n.83 (conv. L. 7/08/2012 n.134)

    Normativa e d.m. attuativo (25/02/2016) che disciplina il regime del digestato: la Corte ha osservato che l'applicazione del regime di esclusione dalla disciplina dei rifiuti per il digestato è subordinata alla prova delle condizioni; si tratta di una deroga di natura eccezionale.

  • d.m. 25 febbraio 2016

    Decreto attuativo richiamato in relazione alle condizioni per considerare il digestato sottoprodotto; la Corte ne riconosce l'importanza ma conferma che la prova della conformità spetta all'imputato.

  • Regolamento (CE) n. 1069/2009

    Normativa europea richiamata dalla difesa per sostenere la natura di sottoprodotto; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce del Regolamento, la qualificazione non può essere riconosciuta senza la prova delle condizioni richieste.

  • art. 208 T.U.A. (d.lgs. n.152/2006)

    Richiesta di autorizzazione per il trattamento dei rifiuti: la Corte ha rilevato che gli impianti non erano in possesso delle autorizzazioni previste per trattare i rifiuti, rafforzando la qualificazione come rifiuto.

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai presupposti per il sequestro e alla quantificazione del profitto confiscabile; la Corte ha osservato i limiti del sindacato di merito in sede di cassazione sui calcoli e sulle valutazioni tecnico-contabili non debitamente specificate.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte ha ribadito che, nei ricorsi in cassazione avverso misure cautelari reali, il sindacato è limitato ai motivi di violazione di legge: non è ammessa una rivalutazione ampia del quadro istruttorio e probatorio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per contestare la mancata autonomia di motivazione: la Corte ha ritenuto il motivo generico e ha ritenuto invece che il Tribunale avesse fornito autonoma e sufficiente elaborazione argomentativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicazione della norma che dispone l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto che il ricorrente sopporti le spese.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Fattispecie di truffa aggravata contestata insieme ai reati ambientali; la Corte ha ritenuto che la qualificazione e il fumus fossero adeguatamente motivati dal Tribunale in combinazione con gli elementi probatori.

Massime di principio

  • La qualificazione di un materiale come "sottoprodotto" (e quindi escluso dalla disciplina dei rifiuti) richiede la prova positiva, a carico dell'interessato, del rispetto di tutte le condizioni normative previste; in mancanza, prevale la qualificazione di "rifiuto".
  • La presenza di confezioni, frammenti e materiali estranei commisti al prodotto, nonché evidenze documentali che indichino che il fornitore considerava i materiali come destinati alla distruzione, costituiscono indici forti della natura di rifiuto e possono giustificare l'applicazione della normativa sui rifiuti.
  • Quando sono in atto attività di trattamento o movimentazione di materiali senza le autorizzazioni previste (art.208 T.U.A.), ciò rafforza la qualificazione come illecita gestione di rifiuti e la riconducibilità alle fattispecie di traffico illecito di rifiuti.
  • In sede di impugnazione di misure cautelari reali (sequestro/confisca) la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: sono ammissibili i motivi per violazione di legge e carenza assoluta di motivazione, ma non è possibile chiedere una rivalutazione estensiva del materiale probatorio o dei calcoli economici di merito.
  • Per contestare la quantificazione del profitto confiscabile è necessario proporre in grado di legittimità calcoli alternativi precisi e documentati (distinguendo spese pertinenti/lecite da quelle riferibili al vantaggio illecito); mere contestazioni astratte o generiche sull'interpretazione contrattuale sono inadeguate in cassazione.
  • La valutazione sommaria dell'elemento soggettivo (doloso) nel rito cautelare può essere compiuta dal giudice se il difetto è evidente "ictu oculi"; tuttavia contestazioni che richiedono valutazioni probatorie complesse non sono rimediabili in cassazione.

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