Cassazione Civile, Sentenza n. 9140/2020 del 19/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (correntisti)
La controversia
La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per i saldi di due conti correnti nei confronti di una società e di altri soggetti. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Mantova, con sentenza del 15 giugno 2015, revocò il decreto, accertò l’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocistici e commissioni sui due conti, dichiarò la nullità di sei distinti negozi relativi ad altre operazioni bancarie e ravvisò l’inadempimento della banca in relazione a contratti di interest rate swap. Condannò quindi la banca a pagare Euro 274.353,00 a una società e Euro 813.511,48 all’altra, oltre accessori. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 7 marzo 2018, riformò la decisione quanto agli swap, dichiarandoli risolti per inadempimento, anziché liquidare il danno. La banca ha proposto ricorso principale articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., contestando che la ricostruzione dei saldi potesse prescindere dagli estratti conto integrali e censurando i correttivi adottati dal consulente tecnico; (2) violazione degli artt. 1284, 820, 821, 1282 e 2033 c.c., sostenendo che, pur essendo nulli i contratti relativi a sei rapporti collegati, gli interessi sulle somme finanziate avrebbero dovuto essere riconosciuti almeno al tasso legale; (3) violazione dell’art. 120 t.u.b., della deliberazione CICR 9 febbraio 2000, art. 7, e dell’art. 1418 c.c., contestando che, dopo la rinegoziazione del 20 giugno 2005, la capitalizzazione anatocistica dovesse essere considerata peggiorativa rispetto alla situazione precedente; (4) violazione dell’art. 21 t.u.f. e degli artt. 26 e 31 del regolamento Consob n. 11522/1998, negando l’inadempimento informativo e di adeguatezza relativo allo swap del 7 novembre 2006. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 1284 c.c., perché i contratti del 20 giugno 2005, privi della sottoscrizione della banca, non avrebbero potuto prevedere interessi ultralegali; (2) violazione dell’art. 1283 c.c. e falsa applicazione dell’art. 6 della deliberazione CICR 9 febbraio 2000, contestando la specifica approvazione della clausola anatocistica; (3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 1194 c.c., in tema di onere della prova dell’apertura di credito, qualificazione delle rimesse e decorrenza della prescrizione; (4) vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. per lo storno degli accrediti relativi agli swap risolti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul primo motivo principale ha ribadito che, in presenza di domande contrapposte di pagamento e di accertamento negativo/ripetizione, ciascuna parte deve provare le operazioni da cui deriva il saldo che assume favorevole; la ricostruzione è tuttavia possibile anche con estratti conto incompleti, mediante altri elementi e consulenza tecnica. La censura sui correttivi del consulente è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. È stata inoltre ritenuta corretta l’elisione dagli addebiti dei saldi richiesti dalla banca delle movimentazioni derivanti da contratti nulli, poiché il contratto nullo non produce effetti e non può fondare l’azione contrattuale monitoria. Il secondo motivo principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la banca non aveva individuato le operazioni, i periodi rilevanti né allegato la mala fede delle società percipienti, necessaria per pretendere interessi sulle somme ricevute sine titulo ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il terzo motivo principale è stato respinto. La Corte ha stabilito che, dopo la declaratoria di incostituzionalità della sanatoria delle clausole anatocistiche, le clausole anteriori sono nulle; il raffronto previsto dall’art. 7 della deliberazione CICR presuppone invece condizioni anatocistiche valide e modificabili, sicché non è applicabile ai vecchi contratti privi di una valida clausola. Per introdurre la capitalizzazione con pari periodicità era quindi necessaria una nuova pattuizione, non essendo sufficiente l’adeguamento mediante pubblicazione e comunicazione. È stata esclusa la rimessione alle Sezioni Unite richiesta dalla banca. Il quarto motivo principale è stato respinto: anche per clienti qualificabili come operatori qualificati restano applicabili gli obblighi dell’intermediario di diligenza, correttezza e trasparenza; la Corte d’appello aveva accertato, oltre alla carenza informativa sui tassi correlati, l’insufficienza complessiva delle informazioni e l’omessa valutazione di adeguatezza dello swap rispetto alla situazione finanziaria dei clienti, apprezzamento fattuale non sindacabile in cassazione. Il primo motivo incidentale è stato respinto: per i contratti bancari la forma è regolata dall’art. 117 t.u.b. e l’omessa sottoscrizione della banca non determina di per sé nullità quando comportamenti concludenti dimostrino la volontà dell’istituto di avvalersi del contratto. Il secondo motivo incidentale è stato respinto, poiché la clausola anatocistica era indicata con numero e riferimento, anche sommario, al suo contenuto; il richiamo cumulativo è illegittimo solo quando si esaurisce nella mera indicazione numerica. Il terzo motivo incidentale è stato respinto: il correntista che invoca l’apertura di credito per sostenere che le rimesse erano ripristinatorie e non solutorie deve provarla; in assenza di affidamento, le rimesse su conto passivo sono solutorie. L’eccezione di prescrizione è sufficientemente allegata dalla banca con l’affermazione dell’inerzia e la dichiarazione di volerne profittare, senza indicare le singole rimesse; per le rimesse solutorie la prescrizione decorre dal pagamento. Il criterio dell’art. 1194 c.c. può applicarsi alle rimesse solutorie nei casi indicati dalla Corte. Il quarto motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano spiegato adeguatamente come avessero censurato in appello la compensazione già disposta dal Tribunale. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
In presenza, come nel caso in esame, di domande contrapposte, entrambe le parti sono onerate della prova delle pretese che si fronteggiano, aventi rispettivamente ad oggetto l’inesistenza e l’esistenza del credito dedotto in lite. Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l’onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo che assume essergli favorevole.
Quando sono proposte domande contrapposte sul saldo del conto, ciascuna parte deve provare le operazioni poste a fondamento della propria pretesa. Inoltre, se il correntista oppone all’eccezione di prescrizione l’esistenza di un’apertura di credito, deve provarla perché costituisce il fatto che incide sulla decorrenza della prescrizione.
La banca, per parte sua – avendo provveduto ad effettuare finanziamenti del cui rimborso non si discute (e che evidentemente sono stati restituiti all’istituto di credito prima dell’introduzione del presente giudizio) – avrebbe ragione di pretendere interessi commisurati all’entità delle somme (le anticipazioni) percepite sine titulo dalla controparte con riguardo al periodo intercorrente tra l’indebito pagamento e la restituzione: ma ciò nella sola ipotesi in cui l’importo in questione fosse stato riscosso in mala fede (art. 2033 c.c.).
Chi abbia erogato somme poi restituite in esecuzione di un contratto nullo può pretendere gli interessi per il periodo tra pagamento e restituzione soltanto se il percettore era in mala fede.
L’art. 1284 c.c., non viene in questione ove si abbia riguardo a contratti bancari, i quali sono integralmente regolamentati, per quanto attiene alla forma, dall’art. 117 t.u.b. (sempre che, beninteso, tali contratti siano stati stipulati nel periodo di vigenza di tale norma: ma questo punto non è in contestazione).
Per la forma dei contratti bancari rileva la disciplina speciale dell’art. 117 t.u.b.; l’art. 1284 c.c. non governa tale profilo formale. La decisione richiama inoltre la norma nel valutare la pretesa di interessi legali su finanziamenti eseguiti in forza di contratti nulli, ma dichiara la censura inammissibile per insufficiente specificità.
Il detto art. 25, comma 2, ha modificato l’art. 120 t.u.b. (D.Lgs. n. 385 del 1993), prevedendo, per l’appunto, che il CICR stabilisse “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”, disponendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
La disciplina attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi e richiede, nei conti correnti, pari periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori.
Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7
In conclusione, una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l’intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell’attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell’art. 2 della nominata Delib..
Il meccanismo transitorio dell’art. 7 presuppone clausole anatocistiche valide suscettibili di modifica. Se la clausola precedente è nulla, non è sufficiente l’adeguamento unilaterale previsto per le condizioni non peggiorative: occorre una nuova pattuizione per introdurre la capitalizzazione.
In ragione della pronuncia di incostituzionalità (che ha ovviamente avuto – è davvero inutile rilevarlo – efficacia retroattiva) le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della Delib. CICR non possono che considerarsi nulle: e cioè colpite da quell’invalidità che l’art. 25, aveva inteso rimuovere (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti, specificata nell’ultima parte del comma 3) con la più volte richiamata sanatoria.
Le clausole anatocistiche anteriori alla deliberazione CICR, non potendo beneficiare della sanatoria colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, devono considerarsi nulle con efficacia retroattiva.
Ma poichè, in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base all’art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset.
In assenza di usi normativi contrari, una clausola anatocistica nulla non costituisce una condizione contrattuale valida utilizzabile come parametro per il confronto richiesto dalla disciplina transitoria.
La Corte di appello ha ampiamente argomentato quanto all’inadempimento della banca al proprio obbligo di agire con diligenza, correttezza e trasparenza: obbligo che – ha precisato -faceva carico all’istante quand’anche le controricorrenti fossero da considerare operatori qualificati.
Gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza gravanti sull’intermediario restano applicabili anche quando il cliente sia qualificabile come operatore qualificato.
Reg. Consob n. 11522/1998, art. 26
E’ infatti da considerare che l’art. 31, comma 1, reg. Consob n. 11522/1998, non esclude che agli operatori qualificati, tra cui è ricompresa “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante” (art. cit., comma 2) sia applicabile l’art. 26 del predetto regolamento, il quale, alla lett. e), fa obbligo all’intermediario di acquisire “una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonchè dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire”.
Anche nei confronti degli operatori qualificati l’intermediario deve acquisire una conoscenza adeguata degli strumenti e dei prodotti offerti al tipo di prestazione da fornire.
Reg. Consob n. 11522/1998, art. 31
E’ infatti da considerare che l’art. 31, comma 1, reg. Consob n. 11522/1998, non esclude che agli operatori qualificati, tra cui è ricompresa “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante” (art. cit., comma 2) sia applicabile l’art. 26 del predetto regolamento, il quale, alla lett. e), fa obbligo all’intermediario di acquisire “una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonchè dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire”.
La qualificazione del cliente come operatore qualificato non esclude l’applicabilità degli obblighi dell’art. 26 del regolamento Consob.
Ne discende che con riferimento a tali contratti va fatta applicazione del principio secondo cui l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, essendo il requisito formale posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Nei contratti bancari soggetti all’art. 117 t.u.b., la mancata sottoscrizione della banca non comporta nullità per difetto di forma se comportamenti concludenti dell’istituto dimostrano la volontà di avvalersi del contratto.
La banca, per parte sua – avendo provveduto ad effettuare finanziamenti del cui rimborso non si discute (e che evidentemente sono stati restituiti all’istituto di credito prima dell’introduzione del presente giudizio) – avrebbe ragione di pretendere interessi commisurati all’entità delle somme (le anticipazioni) percepite sine titulo dalla controparte con riguardo al periodo intercorrente tra l’indebito pagamento e la restituzione: ma ciò nella sola ipotesi in cui l’importo in questione fosse stato riscosso in mala fede (art. 2033 c.c.).
La Corte menziona la norma tra quelle invocate dalla banca, ma non ne formula un’autonoma interpretazione: la pretesa agli interessi sulle somme indebitamente percepite è esaminata e ricondotta alla condizione della mala fede ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Il contratto di apertura di credito si mostra pertanto idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell’attuato versamento: e in base alla regola generale posta dall’art. 2697 c.c., sarà il correntista che intenda contrastare l’eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l’esistenza del detto contratto.
Il correntista che intende opporre all’eccezione di prescrizione l’esistenza di un’apertura di credito deve provare tale fatto, perché idoneo a qualificare le rimesse come ripristinatorie e a incidere sulla decorrenza della prescrizione.
Non è del resto corretto ritenere che i versamenti eseguiti sul conto corrente abbiano normalmente funzione ripristinatoria della provvista: all’opposto, se il conto non è collegato a un’apertura di credito (che, si è visto, compete al correntista provare), le rimesse eseguite in presenza di un passivo del conto sono da riferirsi a un conto scoperto e risultano, per ciò solo, solutorie.
La natura ripristinatoria delle rimesse non può essere presunta in via generale: in assenza di prova dell’apertura di credito, i versamenti su conto passivo sono solutori.
D’altro canto, non è nemmeno corretto l’assunto secondo cui il disposto dell’art. 1194 c.c., non sarebbe mai operante all’interno del rapporto di conto corrente: infatti, il criterio posto da tale norma trova sicura applicazione se al conto acceda un’apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti su conto scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, ovvero su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito (Cass. 26 maggio 2016, n. 10941): e la doglianza riguarda proprio le rimesse solutorie (quindi versamenti rientranti nelle due ipotesi indicate).
Il criterio dell’art. 1194 c.c. può operare nel conto corrente per i versamenti solutori effettuati su conto scoperto oltre i limiti dell’affidamento oppure su conto passivo non assistito da apertura di credito.
D’altro canto, non è nemmeno corretto l’assunto secondo cui il disposto dell’art. 1194 c.c., non sarebbe mai operante all’interno del rapporto di conto corrente: infatti, il criterio posto da tale norma trova sicura applicazione se al conto acceda un’apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti su conto scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, ovvero su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito (Cass. 26 maggio 2016, n. 10941): e la doglianza riguarda proprio le rimesse solutorie (quindi versamenti rientranti nelle due ipotesi indicate).
La norma è richiamata per individuare l’apertura di credito che, entro i suoi limiti, può rendere ripristinatoria una rimessa; i versamenti diretti a coprire l’esposizione eccedente l’affidamento restano solutori.
Poichè è stato il Tribunale ad attuare la compensazione, era necessario che i ricorrenti incidentali chiarissero come avessero censurato, in appello, la detta statuizione.
Chi denuncia in cassazione un vizio di ultrapetizione relativo a una statuizione già adottata dal giudice di primo grado deve indicare in modo specifico come quella statuizione sia stata censurata in appello; in difetto, la doglianza è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
Poiché entrambi i ricorsi sono stati rigettati, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, principale e incidentali, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando in giudizio sono proposte contrapposte domande di pagamento del saldo e di accertamento negativo o ripetizione dell’indebito, ciascuna parte deve provare le operazioni da cui deriva il saldo che assume favorevole.
- La produzione incompleta degli estratti conto non preclude in assoluto la ricostruzione del saldo: il giudice di merito può utilizzare altri elementi di prova e avvalersi di una consulenza tecnica contabile per elaborare i dati disponibili. In cassazione, la contestazione dell’operato del consulente deve specificare in modo autosufficiente l’errore e la sua decisività.
- Gli addebiti derivanti da operazioni regolate da contratti nulli non possono essere fatti valere dalla banca, mediante azione contrattuale, come componenti del saldo dovuto in forza di altri rapporti.
- Il soggetto che abbia erogato somme poi restituite in esecuzione di un contratto nullo può chiedere gli interessi sulle somme percepite sine titulo per il periodo tra pagamento e restituzione soltanto se prova la mala fede del percettore.
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità della sanatoria delle clausole anatocistiche anteriori alla deliberazione CICR 9 febbraio 2000, tali clausole devono considerarsi nulle. Il meccanismo di adeguamento dell’art. 7 della deliberazione, basato sul confronto tra condizioni valide preesistenti e nuove condizioni, non è applicabile quando la precedente clausola è nulla; per introdurre la capitalizzazione degli interessi in un rapporto preesistente occorre una nuova pattuizione conforme alla deliberazione.
- Anche quando il cliente sia qualificabile come operatore qualificato, l’intermediario resta soggetto agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e deve acquisire una conoscenza dei prodotti e degli strumenti offerti adeguata al tipo di prestazione. La verifica della completezza informativa e dell’adeguatezza dell’operazione, ove fondata su accertamenti fattuali, non è riesaminabile in cassazione nei limiti del sindacato di legittimità.
- Nei contratti bancari soggetti all’art. 117 t.u.b., la mancata sottoscrizione del documento da parte della banca non determina di per sé la nullità per difetto di forma se comportamenti concludenti dell’istituto dimostrano la volontà di avvalersi del contratto.
- La specifica approvazione di clausole non è invalida per il solo fatto che la sottoscrizione richiami più clausole: il richiamo cumulativo è insufficiente quando indica soltanto i numeri delle clausole, ma può essere valido se ne indica, anche sommariamente, il contenuto.
- Se la banca eccepisce la prescrizione dell’azione di ripetizione, il correntista che sostiene che le rimesse fossero ripristinatorie deve provare l’esistenza dell’apertura di credito, fatto che incide sulla decorrenza della prescrizione. In assenza di tale prova, i versamenti su conto passivo sono solutori.
- L’eccezione di prescrizione relativa a rimesse indebite è sufficientemente allegata dalla banca con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le singole rimesse solutorie. Per le rimesse solutorie, la prescrizione decorre dal momento del pagamento.
- Il criterio dell’art. 1194 c.c. può trovare applicazione alle rimesse solutorie effettuate su conto scoperto oltre i limiti dell’affidamento o su conto passivo privo di apertura di credito.
- La censura in cassazione di una statuizione di compensazione già pronunciata in primo grado richiede l’indicazione specifica di come essa sia stata impugnata in appello; la mancanza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.
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