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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9138/2020 del 19/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La società correntista aveva promosso tre giudizi per contestare l’addebito degli interessi passivi sui rapporti di conto corrente, alcuni affiancati da rapporti di conto anticipi, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità degli addebiti, la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale e la restituzione delle somme. Il Tribunale di Napoli aveva condannato l’istituto bancario, incorporante le banche originariamente convenute, a pagare rispettivamente Euro 162.517,48, Euro 266.765,04 ed Euro 135.914,73. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 3 ottobre 2017, aveva accolto il gravame della banca, ritenendo che la correntista, pur onerata, avesse prodotto solo una parte degli estratti conto e non avesse quindi provato il credito, e l’aveva condannata a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio, ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 119, comma 4, t.u.b. e dell’art. 210 c.p.c., sostenendo che, a fronte della documentazione incompleta, il giudice avrebbe potuto disporre consulenza contabile e acquisizione dei documenti mancanti, e che la banca aveva ottemperato solo parzialmente all’ordine di esibizione e violato gli obblighi di conservazione e buona fede; 3) violazione degli artt. 345 e 196 c.p.c., contestando il rinnovo della consulenza tecnica in appello e l’adesione acritica alle relative risultanze.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la sentenza d’appello era priva della sottoscrizione del presidente del collegio. Ha applicato il principio secondo cui la mancanza di una delle due sottoscrizioni richieste per la sentenza collegiale costituisce sottoscrizione insufficiente e determina nullità sanabile ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c., non inesistenza dell’atto. Il vizio si converte in motivo d’impugnazione e comporta la cassazione con rinvio, affinché il giudice di pari grado rinnovi la decisione conclusiva del grado. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti, senza esame nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La motivazione indica il rinvio alla Corte d’appello di Napoli, mentre il dispositivo lo dispone alla Corte d’appello di Torino.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    La sentenza impugnata è mancante della sottoscrizione del presidente del collegio. Va dunque fatta applicazione del principio, enunciato dalle Sezioni Unite, per cui la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.

    La mancanza di una sola delle sottoscrizioni previste per la sentenza collegiale integra una sottoscrizione insufficiente e determina una nullità sanabile ai sensi del comma 1, che si fa valere mediante impugnazione; non equivale alla mancanza assoluta di sottoscrizione disciplinata dal comma 2.

Massime di principio

  • La sentenza pronunciata da un giudice in composizione collegiale priva della sottoscrizione del presidente oppure del relatore è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c., perché la presenza di una sola delle sottoscrizioni richieste configura una sottoscrizione insufficiente, non una mancanza assoluta dell’atto.
  • La nullità derivante dall’insufficienza delle sottoscrizioni si converte in motivo d’impugnazione; se la censura è accolta, la sentenza va cassata con rinvio a un giudice di pari grado, chiamato a rinnovare la decisione conclusiva del grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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