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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9189/2020 del 19/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce dalla demolizione di un opificio artigianale preesistente, alto circa 4,30 metri e sito in un centro storico, e dalla sua sostituzione con un edificio residenziale di tre piani, alto circa 9,50 metri, realizzato nell’ambito di un piano di recupero. I proprietari confinanti avevano proposto denuncia di nuova opera chiedendo la demolizione o l’arretramento dell’edificio sino al rispetto delle distanze legali. Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 29 giugno 2015, aveva accolto tale domanda e condannato, tra gli altri, il geometra progettista del piano di recupero e il professionista che lo aveva predisposto su incarico della dante causa della società acquirente. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 21 dicembre 2017, ha confermato per quanto qui rileva la tutela dei confinanti e la responsabilità del progettista, riformando invece in parte la decisione su altre domande. Gli eredi del progettista hanno proposto nove motivi: omessa pronuncia sulle censure relative all’applicabilità del D.M. n. 1444 del 1968 e alla liquidazione equitativa del danno; erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione e violazione delle norme sulle distanze, anche in ragione del piano attuativo e della disciplina urbanistica locale; erronea imputazione al progettista della responsabilità per l’intervento demolitorio e per le scelte successive della società; delimitazione dell’incarico del progettista alla sola predisposizione del piano di recupero; mancata manleva da parte del direttore dei lavori; erronea quantificazione del danno e delle spese. La coniuge superstite, quale erede, ha proposto ricorso incidentale adesivo con otto motivi, in larga parte corrispondenti, contestando inoltre la responsabilità del progettista pianificatore e la qualificazione del direttore dei lavori come mero nuncius. La società acquirente ha proposto ricorso incidentale sui profili urbanistici e sulla qualificazione dell’opera, nonché, in via condizionata, sulla responsabilità della venditrice. I ricorrenti hanno anche contestato la mancata applicazione delle deroghe alle distanze invocate per gli interventi attuati mediante piano urbanistico, l’asserita assenza di aggravamento delle vedute e la ripartizione delle responsabilità tra progettista, impresa e direttore dei lavori.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi principale e incidentali. In via preliminare, ha ritenuto inammissibili le censure che richiamavano atti, documenti e risultanze processuali senza riprodurne adeguatamente il contenuto né indicarne puntualmente la collocazione, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; tale requisito vale anche per le censure di error in procedendo. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove, poiché il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile, riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l’illogicità della motivazione o la rivalutazione delle risultanze istruttorie. Nel merito, ha ritenuto corretta la qualificazione come nuova costruzione dell’edificio realizzato dopo la demolizione dell’opificio, avuto riguardo alla rilevante modifica di sagoma, altezza e volume: l’intervento era quindi soggetto alla disciplina delle distanze vigente al momento della costruzione. Ha condiviso l’accertamento della violazione della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e della distanza dal confine prevista dalle norme urbanistiche locali; il titolo edilizio e l’approvazione comunale non potevano incidere sui diritti dei proprietari confinanti. La trasformazione in luci delle aperture non eliminava la violazione relativa alle distanze. Ha inoltre confermato che la responsabilità del progettista non era esclusa dalla natura pianificatoria dell’incarico né dalle successive scelte della società, non essendo stata provata la condizione di mero nudus minister o la non imputabilità dell’errore. La Corte ha ribadito che il professionista deve adempiere con diligenza qualificata, commisurata alla specifica attività e alla specializzazione, e che, nelle obbligazioni professionali, il creditore deve allegare la fonte del diritto e l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile; la particolare difficoltà della prestazione non modifica la ripartizione dell’onere probatorio. Le ulteriori questioni sono rimaste assorbite. Le spese sono state compensate tra i ricorrenti principali e incidentali; ciascun gruppo di eredi è stato inoltre condannato alle spese in favore dei rispettivi controricorrenti, liquidate in euro 7.200 per ciascun beneficiario, di cui euro 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    E’ al riguardo appena il caso di osservare (con particolare riguardo al 1 e all’8 motivo del ricorso principale e all’8 motivo del ricorso incidentale adesivo N.) che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, pure in ipotesi di censura di error in procedendo ex art. 112 c.p.c., non assumendo in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tal caso (anche) “giudice del fatto”.

    I requisiti di specificità e localizzazione degli atti e documenti richiesti per il ricorso per cassazione sono condizioni di ammissibilità anche quando si denunci un error in procedendo; il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non supplisce alla loro inosservanza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Deve porsi ulteriormente in rilievo che i ricorrenti, sia in via principale che in via incidentale adesiva, inammissibilmente si dolgono invero dell’erronea valutazione delle emergenze probatorie, laddove alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel caso ratione temporis applicabile – il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità della motivazione ovvero l’omesso esame (e a fortiori l’erronea valutazione) di determinate emergenze probatorie.

    Il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare l’illogicità della motivazione o di ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 873 c.c.

    Ha precisato che “in ordine alla distanza dal confine… l’art. 5 delle NTA (Norme Tecniche d’Attuazione) del regolamento urbanistico (integrative della disciplina codicistica) fissano in m. 5 la distanza inderogabile delle nuove fabbriche dal confine del lotto di inesistenza.

    La disciplina codicistica delle distanze può essere integrata dalle norme urbanistiche locali; nella fattispecie la distanza dal confine per le nuove costruzioni era fissata in cinque metri dalle NTA.

  • D.M. n. 1444 del 1968, art. 9

    E’ pervenuta quindi a concludere che, presentando “il fabbricato di Be.- V. tra l’altro una facciata con finestre”, le “costruzioni antistanti non possono avvicinarsi a men di m. 10, come stabilisce il D.M. n. 1444 del 1968”, in quanto “è ben vero che distanze inferiori sono ammesse nei centri storici, dove è vietato in generale erigere nuove costruzioni, ma ciò avviene sul presupposto che si tratti appunto di vecchie costruzioni preesistenti e già tra loro ravvicinate, mentre per ogni eventuale ampliamento tornerebbe d’attualità l’ordinaria distanza minimale… Detto altrimenti, dove “vige il generale divieto di costruzioni ex novo” è superfluo prescrivere distanze per nuove costruzioni impossibili, ma, se il nuovo viene ammesso, allora non può ledere i diritti dei vicini”.

    La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate si applica alla nuova costruzione anche in un centro storico quando l’intervento ex novo è ammesso; le deroghe riferite al tessuto edilizio storico non autorizzano la lesione dei diritti dei proprietari confinanti.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    Va sotto altro profilo sottolineato che come questa Corte abbia già avuto modo di porre in rilievo che in tema di contratto di appalto, l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando nell’esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2 quale modello astratto di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi.

    La diligenza dovuta nell’attività professionale o imprenditoriale è qualificata e va parametrata alla natura concreta dell’attività, richiedendo l’impiego delle competenze, delle energie e dei mezzi tecnici normalmente adeguati per eseguire correttamente la prestazione ed evitare danni.

  • art. 1218 c.c.

    Pertanto, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c., il creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravità.

    Nella responsabilità contrattuale del professionista il creditore deve provare la fonte del rapporto e allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento, senza dover dimostrare la colpa; spetta al debitore fornire la prova dell’adempimento o della causa non imputabile.

  • art. 2697 c.c.

    Va quindi conseguentemente affermato che incombe al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488), e, in caso di mancata o inesatta realizzazione dell’opera commissionata, l’appaltatore, la cui obbligazione è – come detto – senz’altro di risultato, è tenuto a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto a sè non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza qualificata dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente.

    Il professionista deve provare la particolare difficoltà della prestazione e, in caso di risultato inesatto o anomalo, che esso dipenda da una causa non imputabile, nonostante la condotta conforme alla diligenza qualificata richiesta. In difetto di tale prova, soccombe secondo le regole generali dell’onere probatorio.

  • art. 2236 c.c.

    All’art. 2236 c.c. non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, giacchè incombe in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto.

    L’art. 2236 c.c. non sposta l’onere della prova: la speciale difficoltà della prestazione deve essere provata dal professionista e rileva nella valutazione della colpa, in relazione alle circostanze concrete.

  • artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.

    Richiedendo lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attività esercitata la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’opera, si configura come onere dell’appaltatore predisporre un’organizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l’obbligazione di eseguire l’opera immune da vizi e difformità (artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.).

    L’appaltatore deve organizzare l’impresa in modo da disporre delle competenze tecniche necessarie a realizzare l’opera immune da vizi e difformità, rispondendo secondo la disciplina codicistica anche quando i difetti derivino da errori progettuali che avrebbe dovuto rilevare.

  • art. 2235 c.c.

    Ne consegue che l’appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi della cosa anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, in tal caso prospettandosi l’ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d’opera professionale ex art. 2235 c.c.

    L’appaltatore può rispondere dei difetti derivanti anche da progettazione imperfetta o erronea; la sua responsabilità può concorrere con quella del progettista, tenuto verso il committente per l’inadempimento dell’incarico professionale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.

    La reciproca soccombenza tra ricorrenti giustifica la compensazione delle spese tra loro; per le spese dovute ai controricorrenti che hanno svolto attività difensiva opera invece la soccombenza.

Massime di principio

  • Ai fini delle distanze legali, la demolizione di un edificio seguita dalla realizzazione di un fabbricato con aumento di volumetria, altezza o sagoma integra una nuova costruzione, soggetta alla disciplina delle distanze vigente al momento dell’intervento; la qualificazione di ristrutturazione o recupero edilizio non prevale sulla consistenza oggettiva dell’opera.
  • Le deroghe alle distanze riferite agli interventi nei centri storici presuppongono la permanenza di costruzioni preesistenti e non consentono, quando sia ammessa una nuova edificazione o un ampliamento, di ledere i diritti dei proprietari confinanti.
  • Il titolo edilizio e l’approvazione amministrativa attestano la compatibilità dell’intervento con gli interessi pubblici, ma non dispongono dei diritti dei terzi proprietari e non escludono la tutela civilistica delle distanze.
  • Il professionista deve adempiere con diligenza qualificata, commisurata alla natura dell’attività e alla propria specializzazione, impiegando le competenze e i mezzi tecnici adeguati e valutando gli errori progettuali rilevabili nell’ambito dell’incarico assunto.
  • L’appaltatore deve controllare il progetto e segnalare carenze ed errori anche quando il progetto provenga dal committente; è esente da responsabilità solo se risulta mero strumento passivo, privo di possibilità di iniziativa o vaglio critico, e abbia eseguito istruzioni impartite nonostante la segnalazione degli errori.
  • Nella responsabilità contrattuale professionale, il creditore deve provare la fonte del rapporto e allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento; il professionista deve provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile, nonché la particolare difficoltà della prestazione quando la invoca.
  • La distinzione tra prestazione facile e prestazione tecnicamente difficile incide sulla valutazione della diligenza e della colpa, ma non modifica la ripartizione dell’onere della prova.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda, riproducendone quanto necessario il contenuto; l’obbligo vale anche per la denuncia di error in procedendo e la sua inosservanza comporta l’inammissibilità.
  • Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o di sollecitare un nuovo giudizio sul fatto: deve essere denunciato l’omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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