Cassazione Civile, Sentenza n. 9196/2020 del 19/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (danneggiata)
La controversia
A seguito di un sinistro stradale nel quale rimasero ferite più persone trasportate nell’autovettura di proprietà e condotta dal responsabile, una danneggiata agì contro quest’ultimo e contro la sua assicuratrice, nonché contro gli avvocati che l’avevano assistita nelle richieste risarcitorie. Contestò all’assicuratrice mala gestio, per avere opposto la prescrizione e per avere violato la par condicio tra i danneggiati, lasciando che il massimale di polizza fosse in larga parte impiegato per risarcire altri trasportati; agli avvocati addebitò di non avere intrapreso tempestivamente le iniziative idonee, esponendola alla prescrizione e all’incapienza del massimale. L’assicuratrice eccepì la prescrizione e l’esaurimento del massimale, indicato in Euro 774.685,34, di cui Euro 691.842,19 già impiegati per altri danneggiati. Il Tribunale di Sassari accertò l’esclusiva responsabilità del conducente, rigettò le eccezioni dell’assicuratrice e la condannò, entro il massimale, insieme al conducente, al pagamento di Euro 799.506,29 oltre accessori; rigettò le domande contro gli avvocati. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 164/2018, depositata il 17 aprile 2018, rigettò l’appello principale dell’assicuratrice e accolse quello della danneggiata, liquidando Euro 994.541,00 per danno non patrimoniale ed Euro 454.761,20 per danno patrimoniale futuro; dichiarò inoltre l’assicuratrice tenuta al pagamento nei limiti dell’intero massimale, con interessi oltre il massimale dalla scadenza dello spatium deliberandi al pagamento. Con il ricorso principale l’assicuratrice dedusse: (1) violazione dell’art. 27 della L. n. 990/1969, contestando la mala gestio impropria e sostenendo di avere informato la danneggiata della pendenza del giudizio promosso da altro trasportato e di avere messo a disposizione il massimale; (2) ulteriore violazione della stessa norma, sostenendo che i pagamenti agli altri danneggiati erano dovuti e che il debito verso la danneggiata avrebbe dovuto essere ridotto proporzionalmente; (3) omesso esame del fatto che la prescrizione era stata impugnata in appello e non poteva quindi ritenersi coperta da giudicato. Con il ricorso incidentale la danneggiata lamentò che la Corte d’appello avesse omesso la rivalutazione monetaria riconosciuta dal Tribunale, benché il relativo capo non fosse stato impugnato, deducendo violazione degli artt. 112, 329 e 342 c.p.c. e, con il secondo motivo, anche dell’art. 1224 c.c.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Sul primo motivo principale ha confermato la mala gestio impropria: l’assicuratore consapevole dell’insufficienza del massimale deve attivarsi per identificare tutti i danneggiati e provocare la disamina congiunta delle pretese; la mera informazione della danneggiata e la messa a disposizione del massimale non equivalgono alla formale chiamata in causa nel giudizio già promosso da un altro danneggiato. Sul secondo motivo principale ha rilevato che la Corte d’appello aveva condiviso la regola per cui l’assicuratore può ottenere una riduzione proporzionale se prova che i pagamenti già effettuati erano dovuti, ma aveva escluso che tale prova fosse stata fornita. La censura sull’asserita mancata considerazione della sentenza prodotta prospettava un errore percettivo sui documenti, da far valere con revocazione; inoltre, non era stata adeguatamente contestata la mancanza di prova circa ulteriori somme pagate ad altri danneggiati. Il terzo motivo principale è stato dichiarato inammissibile: per verificare se l’eccezione di prescrizione fosse stata devoluta in appello, la ricorrente non aveva trascritto l’atto di appello in misura sufficiente; la comparsa conclusionale non era decisiva ai fini della formazione del giudicato interno. I due motivi incidentali, relativi alla rivalutazione e al preteso giudicato interno, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, perché sovrapponevano la quantificazione del danno alla misura della responsabilità dell’assicuratrice oltre il massimale e non individuavano la statuizione di primo grado asseritamente passata in giudicato. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate fra tutte le parti; l’assicuratrice è stata condannata a rifondere alla danneggiata Euro 4.300,00 per il procedimento ex art. 373 c.p.c., oltre spese generali e accessori. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 27 L. n. 990/1969
in relazione al concorso dei danneggiati in caso di incapienza del massimale, disciplinato dalla L. n. 990 del 1969, art. 27 (applicabile nel caso, ratione temporis), la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’individuazione di un onere dell’assicuratore di attivarsi per l’identificazione di tutti i danneggiati e per la loro congiunta chiamata in causa ai fini della liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta
In caso di pluralità di danneggiati e massimale incapiente, l’assicuratore deve attivarsi per identificare tutti gli interessati e provocare la trattazione congiunta delle loro pretese, così da consentire la ripartizione proporzionale del massimale.
art. 106 c.p.c.
deve ritenersi che la diligenza richiesta all’assicuratore consapevole della insufficienza del massimale comporti il massimo impegno per provocare la disamina congiunta delle posizioni dei danneggiati, quale può essere conseguita soltanto con la formale chiamata nel giudizio già promosso da altro danneggiato
La mera comunicazione agli altri danneggiati della pendenza di un giudizio e della disponibilità del massimale non assolve l’onere di promuovere la disamina congiunta: a tal fine è richiesta la formale chiamata in causa nel giudizio già instaurato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene censurato il passaggio della sentenza con cui la Corte territoriale ha affermato (a pag. 8) che non era stato proposto gravame avverso il capo della pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dalla Carige, essendosi pertanto formato giudicato sul punto
La disposizione è richiamata quale parametro della censura di omesso esame; nel caso concreto la doglianza non è stata esaminata nel merito perché il ricorso non indicava e trascriveva in modo autosufficiente l’atto d’appello necessario a verificare la dedotta impugnazione.
art. 112 c.p.c.
i due motivi – da esaminare congiuntamente – sono inammissibili per difetto di specificità, in quanto sovrappongono due piani oggettivamente distinti, senza individuare chiaramente l’oggetto e le ragioni delle censure
La censura di ultrapetizione o di mancato rispetto dei limiti dell’impugnazione deve individuare con chiarezza la statuizione contestata e le ragioni della violazione; la sovrapposizione di profili diversi rende il motivo inammissibile.
art. 329 c.p.c.
la sovrapposizione degli anzidetti profili e la mancanza di indicazioni univoche non permettono di individuare la specifica statuizione del primo giudice sulla quale si sarebbe determinato il giudicato e osta, pertanto, alla verifica sia della effettiva ricorrenza di tale assunto giudicato, sia – a monte – della stessa ammissibilità delle censure
Chi deduce la formazione del giudicato interno deve identificare in modo univoco la specifica statuizione non impugnata; in difetto, non è possibile verificare né il giudicato né l’ammissibilità della censura.
art. 342 c.p.c.
premesso che la formazione del giudicato va correlata al contenuto dell’atto di impugnazione (risultando irrilevante il contenuto della comparsa conclusionale)
La devoluzione della questione al giudice d’appello e l’eventuale esclusione del giudicato interno si verificano sulla base del contenuto dell’atto di impugnazione, non della successiva comparsa conclusionale.
art. 92, comma 2, c.p.c.
attesa la peculiarità delle questioni controverse, sussistono giusti motivi per compensare le spese anche fra la Amissima e gli altri controricorrenti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte a partire dalla L. n. 263 del 2005 (applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel febbraio 2006)
La peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese nei rapporti indicati dalla Corte, secondo il testo della disposizione applicabile ratione temporis.
art. 373 c.p.c.
devono invece liquidarsi alla Fa. le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. (concernente la sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado, rigettata dalla Corte di Appello con ordinanza del 30.5.2019), che si liquidano come in dispositivo
Le spese del procedimento di sospensione dell’esecuzione sono liquidate separatamente; nel caso concreto l’assicuratrice è stata condannata a rifondere alla danneggiata Euro 4.300,00, oltre spese generali e accessori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
In presenza dei presupposti processuali, è dovuto dalla parte soccombente l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il massimale assicurativo è insufficiente rispetto alle pretese di più danneggiati, l’assicuratore deve attivarsi per identificarli e provocare la trattazione congiunta delle loro domande, così da consentire una liquidazione proporzionale. La sola informazione della pendenza di un giudizio e della disponibilità del massimale non basta: è necessario promuovere la loro formale partecipazione al giudizio già instaurato.
- L’assicuratore che chieda di ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto al danneggiato non ancora pagato deve provare che i pagamenti eseguiti in favore degli altri danneggiati erano effettivamente dovuti e corrispondevano ai danni da essi subiti. Se la prova riesce, il debito residuo è ridotto entro la quota che sarebbe spettata al danneggiato già soddisfatto nel rispetto della par condicio.
- La contestazione in cassazione dell’erronea lettura di documenti prodotti in giudizio, quando prospetti un errore percettivo, non può essere veicolata come ordinaria censura di legittimità, ma deve essere proposta con il rimedio revocatorio indicato dalla Corte.
- Per verificare se una statuizione di primo grado sia stata impugnata e se si sia formato giudicato interno, rileva il contenuto dell’atto di appello, non quello della comparsa conclusionale. Il ricorrente per cassazione deve indicare e riprodurre gli elementi dell’impugnazione necessari a verificare specificamente la devoluzione della questione.
- La deduzione di violazione del giudicato interno richiede l’individuazione precisa della statuizione asseritamente divenuta irrevocabile e delle ragioni per cui sarebbe rimasta estranea all’impugnazione; motivi che confondono la quantificazione del danno con la delimitazione della responsabilità dell’assicuratore sono inammissibili per difetto di specificità.
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