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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9193/2020 del 19/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coobbligati)

La controversia

Una società cooperativa a responsabilità limitata, costituita per realizzare un albergo su un terreno demaniale della Regione Siciliana, aveva ottenuto un contributo regionale e si era obbligata a prestare una cauzione pari al contributo, a garanzia del suo corretto utilizzo. La cooperativa stipulò con una compagnia assicurativa una polizza cauzionale sostitutiva del deposito in denaro; un’appendice prevedeva che quattro soci assumessero in proprio responsabilità solidale e si obbligassero a tenere indenne la compagnia da ogni pagamento effettuato in base alla polizza, a semplice prima richiesta. La compagnia ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti dei coobbligati. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo prescritta la pretesa; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 257/2017 depositata il 23 febbraio 2017, riformò la decisione, qualificò la polizza come fideiussoria e ritenne applicabile il termine di prescrizione decennale, confermando il decreto ingiuntivo. I quattro coobbligati proposero ricorso principale con otto motivi: contestarono l’identificazione del soggetto richiedente il decreto e vizi della notificazione; dedussero la nullità della polizza e dell’appendice per difetto di capacità dell’amministrazione contraente e la nullità della garanzia assunta dai soci; sostennero che la coobbligazione aggirasse la responsabilità limitata della cooperativa e censurarono l’interpretazione della polizza come fideiussione anziché come assicurazione; lamentarono inoltre carenze di prova circa i poteri negoziali e l’autorizzazione della cooperativa, invocarono l’applicazione dell’art. 1956 c.c. nel testo successivo alla novella del 1992, contestarono la disciplina della responsabilità dei cofideiussori e la conferma del decreto in assenza di accertamento del danno, riproponendo anche questioni di prescrizione. Una diversa opponente, intervenuta volontariamente nel giudizio di opposizione e destinataria del decreto, propose ricorso incidentale con cinque motivi: il primo denunciava l’omessa notificazione dell’atto di riassunzione dopo l’interruzione del giudizio; il secondo lamentava che la Corte d’appello avesse pronunciato nei suoi confronti senza domande dell’appellante, nonostante il rigetto di primo grado fosse ormai passato in giudicato nei suoi confronti; gli ulteriori motivi riguardavano l’interpretazione della polizza e dell’appendice, la disciplina dell’assicurazione e la prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. I primi otto motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, a seconda dei casi, non autosufficienti (mancata trascrizione o indicazione della sede degli atti processuali), non riproposti in appello o nuovi, non specifici rispetto alla ratio decidendi, oppure diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’interpretazione contrattuale, riservata al giudice di merito. In particolare, la censura sulla pretesa responsabilità dei soci non si confrontava con l’accertamento secondo cui essi avevano assunto la coobbligazione in proprio; le questioni sull’art. 1956 c.c. e sulla natura della garanzia non superavano le carenze di specificità e di autosufficienza rilevate. Sul ricorso incidentale, il primo motivo è stato rigettato: la Corte ha richiamato il principio per cui la riassunzione senza mutamenti sostanziali non richiede la notificazione al contumace, rilevando inoltre che non era stato dimostrato l’interesse della ricorrente incidentale e che la premessa del decesso risultava smentita dagli atti. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte d’appello aveva confermato il decreto ingiuntivo e condannato la ricorrente incidentale alle spese benché le conclusioni dell’appello non fossero state formulate nei suoi confronti; non aveva valutato se la sua costituzione fosse una mera risposta alla denuntiatio litis e se nei suoi confronti si fosse formato il giudicato interno sulla pronuncia di primo grado. Il terzo, quarto e quinto motivo incidentali sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per il riesame della posizione processuale della ricorrente incidentale e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

    Quando il motivo di cassazione investe atti o documenti valutati dal giudice di merito, il ricorrente deve indicare specificamente dove essi siano reperibili nei fascicoli processuali; la carenza determina l’inammissibilità del motivo.

  • art. 346 c.p.c.

    I ricorrenti affermano che la questione era stata dedotta già in primo grado ma che non era stata esaminata in ragione della dichiarata prescrizione che aveva fatto ritenere assorbite tutte le altre questioni.(cfr. pag. 10 ricorso riga 8-9): tanto premesso il rilievo, ex art. 346 c.p.c., doveva essere riproposto in appello ed, in mancanza, la statuizione implicita risulta passata in giudicato.

    La questione assorbita in primo grado deve essere espressamente riproposta in appello; se ciò non avviene, la relativa statuizione implicita passa in giudicato.

  • art. 292 c.p.c.

    In tema di notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perchè la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.

    La notificazione dell’atto di riassunzione al contumace è necessaria se la riassunzione comporta un radicale mutamento della situazione processuale; non è necessaria quando la riassunzione non introduce mutamenti sostanziali.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    In tema di notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perchè la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.

    La disposizione, letta con l’art. 292 c.p.c., esclude la notificazione della riassunzione al contumace in assenza di mutamenti sostanziali, ma la richiede quando l’atto determina un radicale mutamento della situazione processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte territoriale non ha esaminato nè dato conto del significato processuale che doveva essere assegnato alla costituzione della odierna ricorrente incidentale: ha, infatti, pronunciato nei suoi confronti nonostante che non ci fosse alcuna conclusione contro di lei spiegata, senza valutare se la sua presenza in giudizio potesse rappresentare una mera risposta alla notifica dell’impugnazione, più propriamente qualificabile come “denuntiatio litis”, rispetto alla quale la sua posizione sarebbe, invero, “ricoperta” dal c.d. “giudicato interno”.

    Il giudice d’appello non può pronunciare una condanna nei confronti di una parte se l’appellante non ha formulato conclusioni contro di essa; deve inoltre valutare se la costituzione della parte rappresenti soltanto risposta alla notificazione dell’impugnazione e se la decisione di primo grado sia passata in giudicato nei suoi confronti.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte territoriale non ha esaminato nè dato conto del significato processuale che doveva essere assegnato alla costituzione della odierna ricorrente incidentale: ha, infatti, pronunciato nei suoi confronti nonostante che non ci fosse alcuna conclusione contro di lei spiegata, senza valutare se la sua presenza in giudizio potesse rappresentare una mera risposta alla notifica dell’impugnazione, più propriamente qualificabile come “denuntiatio litis”, rispetto alla quale la sua posizione sarebbe, invero, “ricoperta” dal c.d. “giudicato interno”.

    La pronuncia di primo grado non impugnata nei confronti di una parte può consolidarsi come giudicato interno; il giudice d’appello deve verificare tale effetto prima di pronunciare nuovamente sulla sua posizione.

  • art. 1936 c.c.

    La Corte territoriale ha ribaltato la pronuncia di primo grado ed, affermata la natura fideiussoria della polizza cauzionale, ha statuito che il termine di prescrizione era decennale e che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere confermato.

    La sentenza dà conto della qualificazione della polizza cauzionale come fideiussoria operata dal giudice d’appello e della conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale; la Corte di cassazione non ha riesaminato nel merito tale qualificazione, dichiarando inammissibili le censure dirette a ottenere una diversa interpretazione contrattuale.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte territoriale ha ribaltato la pronuncia di primo grado ed, affermata la natura fideiussoria della polizza cauzionale, ha statuito che il termine di prescrizione era decennale e che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere confermato.

    Secondo la statuizione d’appello riportata nella sentenza, alla pretesa derivante dalla polizza qualificata come fideiussoria si applica la prescrizione decennale; la Cassazione non ha accolto le censure sul termine, dichiarando inammissibile il ricorso principale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione ricorre soltanto nei casi indicati di radicale anomalia motivazionale o di totale omissione dell’esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione né di ottenere una nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione censura la valutazione di atti processuali o documenti, il ricorrente deve trascrivere quanto è necessario alla comprensione della censura e indicare la loro precisa collocazione nei fascicoli; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • Le questioni assorbite in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello; in mancanza, la statuizione implicita su di esse si consolida e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
  • La riassunzione del processo non deve essere notificata alla parte contumace se non determina mutamenti sostanziali della situazione processuale; la notificazione è invece necessaria quando l’atto comporta un radicale mutamento che renda necessario consentire alla parte di difendersi nella nuova situazione.
  • Il giudice d’appello non può pronunciare nei confronti di una parte contro la quale non siano state formulate conclusioni nell’atto di appello senza prima esaminare la portata della sua costituzione e l’eventuale formazione del giudicato interno sulla decisione di primo grado.
  • Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e non consente di sostituire alla valutazione di fatto e all’interpretazione delle clausole contrattuali compiute dal giudice di merito una diversa lettura della parte, se la motivazione impugnata non presenta i vizi rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussionePrescrizione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

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