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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9137/2020 del 19/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo richiesto da una banca nei confronti di una società debitrice principale e di due fideiussori. Il Tribunale di Larino revocava il decreto e, accogliendo la domanda riconvenzionale della società, condannava la banca a restituire Euro 20.262,05, riscossi a titolo di interessi anatocistici. In appello, una società di gestione e cessione di crediti deduceva di essere succeduta alla banca originaria attraverso una sequenza di vicende societarie: fusione per incorporazione, cessione in blocco dei crediti e successiva incorporazione della cessionaria. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 30 settembre 2015, dichiarava inammissibile il gravame per mancata prova della legittimazione dell’appellante, ritenendo irrilevante la mancata contestazione degli appellati. La società ricorrente proponeva quattro motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio la questione senza eccezione e senza consentire il contraddittorio; (2) violazione degli artt. 111 e 24 Cost., per lesione del giusto processo e del diritto di difesa; (3) violazione dell’art. 83 c.p.c., sostenendo che la concreta titolarità del rapporto attiene al merito e non è rilevabile d’ufficio e che, comunque, non occorre provarla se la controparte la riconosce o assume difese incompatibili con il disconoscimento; (4) violazione dell’art. 345 c.p.c., contestando la tardività attribuita ai documenti societari prodotti in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente alla posizione di uno degli intimati, che non era stato parte del giudizio d’appello. Quanto alle altre parti, ha accolto, nei termini illustrati in motivazione, i primi tre motivi e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha affermato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 111, quarto comma, c.p.c. e che, in caso di successiva fusione per incorporazione, la legittimazione all’impugnazione spetta alla società incorporante. Pur essendo tardiva la produzione documentale allegata alla memoria di replica in appello, il giudice avrebbe dovuto considerare che gli appellati costituiti non avevano contestato la successione societaria: tale condotta, vincolante nel giudizio rispetto ai non contestanti, poteva essere liberamente apprezzata anche nei confronti dell’appellata rimasta contumace, quale elemento indicativo della veridicità del fatto non contestato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Va allora ricordato che nel caso di trasferimento di un’azienda bancaria (o di un ramo di azienda), il cessionario, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell’azienda (o ramo d’azienda), assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 111 c.p.c. (Cass. 26 agosto 2014, n. 18258; Cass. 3 maggio 2010, n. 10653).

    Nel trasferimento di un’azienda bancaria o di un suo ramo, il cessionario dei rapporti controversi subentra quale successore a titolo particolare, con applicazione della disciplina processuale dell’art. 111 c.p.c.; in tale qualità può impugnare la sentenza ai sensi del quarto comma.

  • art. 2504-bis c.c.

    Se, poi, la società cessionaria dei crediti sia incorporata in altra, la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta alla società incorporante: infatti, in ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l’atto di impugnazione anche nei confronti di quest’ultima, nel caso in cui, nonostante l’iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione (Cass. 24 maggio 2019, n. 14177).

    In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante, alla quale sono trasferiti diritti e obblighi e che prosegue i rapporti processuali dell’incorporata, è legittimata attivamente e passivamente all’impugnazione; resta salva la tutela della controparte che non sia stata informata della fusione.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    Premesso che tra i diversi appellati sussisteva un litisconsorzio facoltativo (essendo i medesimi tenuti, in solido, all’adempimento del medesimo debito per cui era stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo), la mancata contestazione della legittimazione, da parte della società D.L. Cereali e di D.L.G., andava difatti valutata come elemento atto a fondare ex art. 116 c.p.c., comma 1, il libero convincimento del giudice quanto alla sussistenza della legittimazione della banca appellante nei confronti di F.M.R., che era rimasta contumace.

    Nel litisconsorzio facoltativo, la mancata contestazione di un fatto da parte di alcuni litisconsorti costituiti può essere liberamente apprezzata dal giudice anche rispetto al litisconsorte contumace, come elemento idoneo a contribuire alla valutazione della veridicità del fatto.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    E’ anche vero, però, che l’odierna ricorrente non può pretendere di sostenere la propria legittimazione nei confronti dell’odierna intimata sulla base della documentazione prodotta nel giudizio di gravame: detta documentazione è infatti tardiva, siccome prodotta contestualmente al deposito della memoria di replica in appello.

    La documentazione nuova diretta a provare la legittimazione non può essere prodotta in appello contestualmente al deposito della memoria di replica; la sua tardività, tuttavia, non esclude che il giudice valuti la condotta processuale di non contestazione delle altre parti.

  • art. 2733, comma 3, c.c.

    La situazione processuale in esame presenta dei tratti che l’avvicinano a quella che si determina in presenza della confessione resa da uno dei litisconsorti in caso di litisconsorzio facoltativo: confessione che, pur conservando valore di prova legale in capo al confitente (diversamente da quanto accade nell’ipotesi di litisconsorzio necessario: art. 2733 c.c., comma 3) è, con riferimento agli altri, liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 4 maggio 2004, n. 8458).

    Nel litisconsorzio facoltativo, la confessione di un litisconsorte conserva valore di prova legale nei suoi confronti, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice rispetto agli altri; la Corte richiama questa struttura valutativa per analogia con la non contestazione.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di un’azienda bancaria o di un ramo aziendale, il cessionario dei rapporti controversi assume la qualità di successore a titolo particolare e può impugnare la sentenza relativa al diritto trasferito ai sensi dell’art. 111, quarto comma, c.p.c.
  • In caso di fusione per incorporazione intervenuta durante la causa, la società incorporante, cui sono trasferiti i diritti e gli obblighi dell’incorporata e che prosegue i rapporti processuali, è legittimata a impugnare la decisione.
  • La società che impugna una pronuncia deducendo di essere successore della parte originaria deve fornire la prova documentale della propria legittimazione quando il resistente la contesti; la mancata contestazione delle parti costituite non può essere ignorata dal giudice.
  • Nel litisconsorzio facoltativo, la mancata contestazione di un fatto da parte di un litisconsorte costituito vincola il giudizio nei suoi confronti e può essere liberamente valutata come elemento di prova anche rispetto a un litisconsorte rimasto contumace; non equivale, però, a una non contestazione imputabile al contumace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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