Cassazione Civile, Sentenza n. 9195/2020 del 19/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
La controversia trae origine dalla richiesta di concessione edilizia per il restauro conservativo di un immobile rurale situato in area sottoposta a vincolo archeologico, paesaggistico e ambientale. I ricorrenti erano stati imputati per abuso edilizio, falso in atto pubblico, truffa e abuso d’ufficio. Il Tribunale penale di Agrigento, con sentenza del 31 luglio 2006, dichiarò prescritto il reato edilizio e li condannò per le altre imputazioni, anche al risarcimento dei danni in favore del Comune e delle associazioni ambientaliste costituite parti civili. La Corte d’appello penale di Palermo, il 19 febbraio 2009, assolse uno dei coniugi dall’abuso d’ufficio e dichiarò prescritti truffa e falso, mantenendo la condanna risarcitoria soltanto in favore del Comune ed escludendola per le associazioni. La Cassazione, con sentenza n. 7015/2011, annullò le statuizioni civili e rinviò al giudice civile competente in grado d’appello, rilevando che la responsabilità civile non poteva derivare dalla sola mancanza dell’evidenza dell’estraneità degli imputati, ma richiedeva un autonomo e approfondito accertamento; riconobbe inoltre l’interesse delle associazioni a costituirsi parte civile per i reati strumentalmente connessi a illeciti ambientali, in ragione dello specifico interesse statutario e territoriale. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 26 luglio 2017, confermò le statuizioni civili per truffa e falso e le estese alle associazioni, ritenendo provato agli effetti civili il concorso dei coniugi: la moglie quale committente, finanziatrice e beneficiaria dei lavori e il marito quale soggetto avente la disponibilità materiale dell’immobile e sostanzialmente coinvolto nel finanziamento e nella committenza delle opere. I coniugi proposero ricorso principale con sei motivi: (1) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione in attesa della decisione amministrativa che avrebbe annullato gli ordini di demolizione e accertato la conformità dell’immobile; (2) omessa acquisizione delle dichiarazioni di un teste; (3) nullità per mancata produzione telematica della documentazione penale; (4) nullità degli atti di riassunzione per asserita incomprensibilità; (5) violazione dei principi della sentenza rescindente, degli artt. 2043 e 2697 c.c. e delle norme penali richiamate, per mancato autonomo accertamento dell’illecito e per omesso accertamento dell’abuso edilizio; (6) illegittima liquidazione delle spese dei precedenti gradi e violazione dei parametri tariffari. L’associazione ambientalista propose un ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese, lamentando la riduzione o esclusione di voci della notula senza motivazione; presentò anche un distinto ricorso principale di contenuto analogo, che non depositò in cancelleria.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei coniugi. I primi tre motivi sono inammissibili perché non indicavano specificamente il contenuto e la collocazione processuale dei documenti e degli atti invocati; quanto alla contestata tardività dell’eccezione sulla produzione cartacea, i ricorrenti non avevano precisato la sequenza temporale necessaria a dimostrare l’errore. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti e perché censurava una valutazione di merito sulla comprensibilità delle citazioni. Il quinto è inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione delle prove sul concorso dei coniugi; è altresì infondato nella premessa relativa alla necessità di accertare il reato edilizio in senso stretto per riconoscere il risarcimento alle associazioni, poiché il diritto delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile per reati strumentalmente connessi a illeciti ambientali era stato riconosciuto dalla sentenza rescindente sulla base del loro interesse specifico, statutario e territorialmente determinato. Il sesto motivo è inammissibile: il giudice di rinvio regola le spese dei precedenti gradi secondo l’esito complessivo della lite e la censura sui parametri tariffari era generica. Il ricorso incidentale dell’associazione è inammissibile per mancata specifica indicazione della documentazione, in particolare della notula, e perché la censura motivazionale non era conforme alla formulazione vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il distinto ricorso principale dell’associazione è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c. I coniugi sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000 per ciascun controricorrente, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 366, n. 6, c.p.c.
I primi tre motivi sono tutti inammissibili, in quanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), non specificano il tenore dei documenti richiamati o il luogo di reperimento degli stessi nel fascicolo processuale; ciò, sia sotto il profilo dell’omessa diretta, o almeno indiretta, riproduzione del contenuto di detti documenti e atti, con precisazione della parte del documento corrispondente all’indiretta riproduzione, sia sotto quello della localizzazione dello stesso in questo giudizio di legittimità al fine di consentirne l’esame da parte della Corte.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti sui quali si fonda e la loro localizzazione nel fascicolo, riproducendone direttamente o indirettamente il contenuto in modo da consentire alla Corte di esaminarli.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è comunque in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
La censura motivazionale sulla liquidazione delle spese è inammissibile quando non è formulata secondo i limiti previsti dalla nuova versione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 91 c.p.c.
La Corte di Cassazione è unicamente tenuta o a liquidare le spese della fase svoltasi davanti a sè, ovvero, in alternativa, a rimetterne la liquidazione al giudice del rinvio; nessun obbligo vi è invece, in capo alla stessa Corte, di adottare specifici provvedimenti sul regolamento delle spese dei precedenti gradi di merito, che dovrà essere stabilito secondo il criterio dell’esito complessivo della lite, e, pertanto, unicamente dal giudice del rinvio, anche di ufficio.
Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese dei precedenti gradi di merito spetta al giudice del rinvio, che deve determinarla considerando l’esito complessivo della lite; la Cassazione provvede sulle spese della fase di legittimità o ne rimette la liquidazione al giudice di rinvio.
art. 369 c.p.c.
Siffatto ricorso, notificato in data 26-2-2018, non risulta depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., ed è quindi improcedibile.
Il mancato deposito del ricorso per cassazione in cancelleria entro il termine previsto comporta l’improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti S.C. ed G.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Quando un ricorso per cassazione presentato dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 2043 c.c.
in caso di declaratoria di estinzione del reato per mancanza di evidenza della estraneità dell’imputato al fatto addebitatogli, il giudice civile deve accertare autonomamente la sussistenza del fatto illecito, senza limitarsi ad evidenziare l’assenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2.
La responsabilità civile non può essere fondata sulla sola mancata evidenza dell’estraneità dell’imputato al fatto in sede penale: il giudice civile deve compiere un autonomo accertamento dell’illecito. La Corte, nel caso concreto, ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione dell’accertamento probatorio svolto in sede di rinvio.
art. 2697 c.c.
Al riguardo va evidenziato che la sentenza rescindente ha espressamente riconosciuto, sulla base di consolidato orientamento di legittimità, il diritto delle associazioni ambientaliste a costituirsi parti civili nei procedimenti relativi a reati strumentalmente connessi a reati di carattere ambientale: quali truffa, falso, abuso di ufficio, etc.; purchè provino “di essere portatrici di un interesse ambientale specifico statutariamente definito e territorialmente determinato”.
Le associazioni ambientaliste possono agire come parti civili per reati strumentalmente connessi a illeciti ambientali quando provino di essere portatrici di un interesse ambientale specifico, definito nello statuto e territorialmente determinato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si fonda su atti o documenti deve indicarne specificamente il contenuto e la collocazione nel fascicolo, riproducendoli direttamente o indirettamente in misura sufficiente a consentirne l’esame; la mera affermazione che un’eccezione è stata sollevata alla prima occasione utile non dimostra, senza indicare la sequenza temporale, l’errore del giudice.
- La censura che, pur prospettata come violazione di legge o vizio processuale, richiede una nuova valutazione della comprensibilità degli atti o del materiale probatorio si risolve in una richiesta di riesame del merito non sindacabile in cassazione.
- Quando, dopo l’estinzione del reato, si discute delle conseguenze civili, il giudice civile deve accertare autonomamente la sussistenza del fatto illecito e la responsabilità, senza desumerle dalla sola assenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.
- Le associazioni ambientaliste possono costituirsi parti civili per reati strumentalmente connessi a reati ambientali se dimostrano un interesse ambientale specifico, statutariamente definito e territorialmente determinato; a tal fine non è necessario che venga accertata anche la contravvenzione edilizia in senso stretto quando il diritto risarcitorio è riferito ai reati connessi e l’interesse qualificato dell’associazione è stato riconosciuto.
- Nel giudizio di rinvio spetta al giudice di rinvio regolare, anche d’ufficio, le spese dei precedenti gradi di merito in base all’esito complessivo della lite; la Cassazione provvede sulle spese della fase di legittimità o ne rimette la liquidazione.
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