Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35879/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 su istanza della società contribuente, come attestato dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle entrate. In conseguenza dell'estinzione del giudizio, la Corte ha disposto la compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di irrogazione sanzioni relativo all'omessa applicazione dell'IVA sulle commissioni di delega previste in contratti di coassicurazione. In primo grado era stato ritenuto legittimo l'atto impositivo; in appello la società assicurativa aveva ottenuto accoglimento, con affermazione che la commissione di delega fosse prestazione accessoria all'operazione assicurativa e quindi esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del d.P.R. n. 633/1972: secondo la ricorrente, le attività remunerate dalle commissioni (esazione del premio, ricezione delle comunicazioni dell'assicurato, gestione del sinistro) erano svolte a beneficio esclusivo delle altre coassicuratrici e non potevano quindi rientrare nelle operazioni esenti di assicurazione. Prima della decisione, tuttavia, l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, per avvenuta definizione della controversia da parte della società contribuente ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, istanza risultata regolare.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come disposizione che esenta da IVA le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio; oggetto del contrasto era se la commissione di delega dovesse o meno seguire tale regime di esenzione

  • art. 12 d.P.R. n. 633/1972

    invocato dall'Agenzia per sostenere che le attività remunerate dalle commissioni non fossero riconducibili alle prestazioni esenti

  • art. 1911 c.c.

    richiamato dalla CTR come norma che disciplina la coassicurazione, distinta dalle operazioni assicurative esenti ai fini IVA

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    indicato come base della definizione della controversia che ha determinato la cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando, nelle controversie tributarie, interviene una definizione agevolata della lite validamente perfezionata, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, non si procede all'esame del motivo di ricorso relativo al merito della pretesa tributaria.
  • La disciplina IVA delle operazioni assicurative e delle prestazioni collegate può porre problemi di qualificazione delle commissioni o attività accessorie, ma tale esame resta assorbito se la controversia viene definita prima della decisione di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.