Cassazione Civile, Ordinanza n. 35879/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 su istanza della società contribuente, come attestato dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle entrate. In conseguenza dell'estinzione del giudizio, la Corte ha disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di irrogazione sanzioni relativo all'omessa applicazione dell'IVA sulle commissioni di delega previste in contratti di coassicurazione. In primo grado era stato ritenuto legittimo l'atto impositivo; in appello la società assicurativa aveva ottenuto accoglimento, con affermazione che la commissione di delega fosse prestazione accessoria all'operazione assicurativa e quindi esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del d.P.R. n. 633/1972: secondo la ricorrente, le attività remunerate dalle commissioni (esazione del premio, ricezione delle comunicazioni dell'assicurato, gestione del sinistro) erano svolte a beneficio esclusivo delle altre coassicuratrici e non potevano quindi rientrare nelle operazioni esenti di assicurazione. Prima della decisione, tuttavia, l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, per avvenuta definizione della controversia da parte della società contribuente ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, istanza risultata regolare.
Norme richiamate
richiamato come disposizione che esenta da IVA le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio; oggetto del contrasto era se la commissione di delega dovesse o meno seguire tale regime di esenzione
invocato dall'Agenzia per sostenere che le attività remunerate dalle commissioni non fossero riconducibili alle prestazioni esenti
richiamato dalla CTR come norma che disciplina la coassicurazione, distinta dalle operazioni assicurative esenti ai fini IVA
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
indicato come base della definizione della controversia che ha determinato la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nelle controversie tributarie, interviene una definizione agevolata della lite validamente perfezionata, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l'estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, non si procede all'esame del motivo di ricorso relativo al merito della pretesa tributaria.
- La disciplina IVA delle operazioni assicurative e delle prestazioni collegate può porre problemi di qualificazione delle commissioni o attività accessorie, ma tale esame resta assorbito se la controversia viene definita prima della decisione di legittimità.
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