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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16549/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla costruzione, da parte di una proprietaria confinante, di una tettoia realizzata all'interno del proprio fondo e a ridosso di un muro di sostegno di proprietà del vicino. L'attore sosteneva che il manufatto fosse nuovo e collocato a distanza inferiore a quella imposta dalla normativa urbanistica provinciale applicabile, chiedendone la demolizione insieme alla sottomurazione in cemento armato e alla rimozione dell'intonaco. La convenuta difendeva la preesistenza della tettoia sin dagli anni Sessanta, la qualificava come pertinenza dell'edificio principale e, in via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza illegale. In cassazione la soccombente lamentava, con due motivi, contraddittorietà/illogicità della motivazione e violazione di legge nella ricostruzione della disciplina applicabile e nella valutazione delle risultanze della consulenza tecnica, richiamando anche l'abrogazione della disciplina provinciale del 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a censurare l'omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado; pertanto, per superare la preclusione dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., la ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto. La Corte ha inoltre evidenziato ulteriori profili di inammissibilità: incongruenza tra norme richiamate e contenuto delle doglianze, mancanza di specificità sulla pretesa abrogazione della norma provinciale e sostanziale richiesta di rivalutazione del merito. Quanto alla disciplina urbanistica, ha spiegato che l'abrogazione dell'art. 58 l.p. 1/2008 non escludeva l'applicazione, nel caso concreto, della normativa transitoria e degli atti attuativi provinciali ancora vigenti, sicché il parametro applicato dal giudice di merito non era caducato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La ricorrente lo ha invocato per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha osservato che le censure erano in realtà dirette a contestare l'omesso esame di fatti decisivi e quindi soggette ai limiti di ammissibilità propri di tale vizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare un vizio della sentenza, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché priva della necessaria specificità e, in sostanza, volta alla rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una critica all'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non coerente con l'effettivo contenuto della censura; il richiamo è stato considerato non pertinente.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca l'omesso esame di fatti decisivi deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 54, comma 2, d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012

    È richiamato per affermare l'applicabilità della disciplina dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. ai giudizi d'appello introdotti dopo la data indicata.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il requisito di specificità del ricorso impone di individuare la norma effettivamente violata e di articolare una censura specifica; la mera allegazione dell'abrogazione di una disposizione non basta.

  • art. 116 Cost.

    Richiamato dalla Corte per affermare la competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento in materia urbanistica.

  • art. 58 l.p. 1/2008

    La Corte ha chiarito che la sua abrogazione non rende di per sé illegittimo il riferimento al parametro urbanistico applicato, poiché operavano disposizioni transitorie e atti attuativi provinciali ancora vigenti.

  • art. 121 l.p. 15/2015

    Le disposizioni della nuova legge che rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta si applicano dalla data stabilita da tali fonti; fino a tale data continuano ad applicarsi anche i regolamenti e le deliberazioni attuativi della previgente disciplina.

  • art. 124, comma 2, l.p. 15/2015

    Ha abrogato l'art. 58 l.p. 1/2008, ma tale abrogazione è stata letta alla luce della disciplina transitoria successiva.

  • art. 105, comma 4, lett. e), d.P.P. n. 8-61/Leg del 2017

    Nel prevedere le abrogazioni del nuovo regolamento urbanistico-edilizio provinciale, fa salvo l'allegato n. 2 della deliberazione provinciale applicata nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato conseguente all'esito processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme di merito, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes facti poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La mera deduzione dell'abrogazione formale di una disposizione non integra, da sola, un motivo di violazione di legge: occorre individuare la disciplina concretamente sostitutiva o sopravvenuta che si assume erroneamente applicata dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni del consulente tecnico.
  • Il requisito di specificità del ricorso impone coerenza tra norme richiamate e contenuto effettivo delle censure, nonché l'esatta individuazione del parametro normativo vigente e rilevante nel tempo, specie quando intervengano abrogazioni accompagnate da discipline transitorie.
  • In materia di distanze tra costruzioni, la disciplina urbanistica locale può integrare l'art. 873 c.c.; l'abrogazione di una fonte primaria non esclude l'applicazione degli atti attuativi e delle norme transitorie che ne conservino la vigenza per il periodo intermedio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiDiritti realiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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