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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26287/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento a un beneficiario della seconda rata di una borsa di studio, corrisposta tramite assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro 3.332,00. Il destinatario ha convenuto in giudizio l'ente erogatore e la società postale, deducendo, nei confronti di quest'ultima, l'illegittimo pagamento del titolo a soggetto diverso dall'intestatario e chiedendo anche il risarcimento del danno morale. La società postale si è difesa sostenendo di avere adempiuto con diligenza, di avere verificato l'identità del presentatore mediante documenti e di avere effettuato la negoziazione in stanza di compensazione; in appello e poi in cassazione ha censurato la sentenza di merito per violazione degli artt. 43 l. assegni, 1218, 2697 e 1176, comma 2, c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. e di varie norme sulla identificazione personale, sostenendo che la propria responsabilità fosse esclusa perché l'assegno era stato negoziato dal soggetto che risultava presentatore/beneficiario e perché l'eventuale danno sarebbe dipeso dalla condotta del terzo e dalla spedizione del titolo con modalità asseritamente imprudenti. Con il terzo motivo ha inoltre lamentato l'omesso esame del tema della spedizione dell'assegno e della pretesa colpa concorrente del creditore originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, in realtà, a contestare la valutazione di merito del materiale probatorio compiuta dalla Corte d'appello in ordine alla diligenza della negoziazione del titolo e all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla banca/operatore negoziatore; tale valutazione è stata reputata non censurabile in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché prospettava un errore di giudizio e non un omesso esame di un fatto storico decisivo, oltre al fatto che la censura sulla spedizione del titolo non era riferibile al resistente, estraneo a quella scelta. È stata quindi confermata la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. n. 1736 del 1933

    regola richiamata dalla ricorrente e considerata dalla Corte nel quadro della responsabilità connessa alla negoziazione dell'assegno non trasferibile e alla tutela del legittimo beneficiario.

  • art. 1218 c.c.

    la responsabilità contrattuale dell'intermediario/negoziatore comporta che, per andare esente da responsabilità, questi debba provare di avere adempiuto con la diligenza dovuta.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova dell'esatto adempimento e della diligenza gravava sul soggetto obbligato alla negoziazione del titolo.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la diligenza esigibile è quella qualificata del professionista del settore, con responsabilità anche per colpa lieve.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione della norma non può essere fatta valere per contestare semplicemente la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa colpa concorrente del creditore/beneficiario nella spedizione del titolo.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    richiamati dalla ricorrente in tema di nesso causale e concorso di cause.

  • art. 83 D.P.R. n. 156 del 1973

    invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole sulla spedizione del titolo con modalità asseritamente inidonee.

  • D.M. 26 febbraio 2004

    citato dalla ricorrente quale parametro della carta della qualità del servizio postale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    filtro per la denuncia di violazione di legge, non utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando mira a dedurre un errore di giudizio e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    legge che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 43 l. assegni

    richiamato quale disciplina della responsabilità per il pagamento di assegno non trasferibile al soggetto non legittimato.

Massime di principio

  • Nella responsabilità dell'intermediario che negozia un assegno non trasferibile, la natura contrattuale dell'obbligazione implica che il creditore danneggiato non debba provare la colpa del negoziatore, mentre quest'ultimo, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
  • La verifica dell'identità del presentatore non va valutata in astratto, ma nel contesto concreto dell'operazione: anche formalmente corretta, può risultare inidonea a escludere la responsabilità se le circostanze dell'incasso rendevano necessaria una maggiore prudenza.
  • In sede di legittimità non è censurabile, sotto il profilo della violazione di legge o dell'omesso esame di fatto decisivo, una doglianza che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito della diligenza accertata dal giudice di appello.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non basta lamentare che abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo effettivamente omesso, non una diversa lettura del materiale istruttorio o un preteso errore di giudizio.
  • La censura relativa a una condotta asseritamente colposa di un terzo o della parte resistente deve essere riferita a soggetti e fatti rilevanti nel concreto giudizio; non può fondarsi su condotte non imputabili alla controparte evocata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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