Cassazione Civile, Ordinanza n. 32988/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2004 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società poi cessata, ritenendo che alcune operazioni di acquisto di autovetture di provenienza intracomunitaria fossero soggettivamente inesistenti e realizzate tramite ditte "cartiere". La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto perché, a suo avviso, l'Ufficio non aveva fornito elementi concreti ma solo supposizioni sulla consapevolezza del cessionario circa l'interposizione fittizia. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo, la violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nel pretendere la prova della effettiva consapevolezza della frode da parte dell'acquirente finale. I controricorrenti richiamavano anche una sentenza penale assolutoria relativa ai medesimi fatti, ma la Corte ne escludeva la decisività nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il minimo costituzionale ed era idonea a far comprendere il percorso logico-giuridico seguito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario fosse o dovesse essere consapevole, con l'ordinaria diligenza dell'operatore medio, della finalizzazione evasiva dell'operazione; il contribuente, dal canto suo, può vincere la pretesa provando di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. La CTR aveva erroneamente richiesto la prova dell'effettiva consapevolezza della frode, sottovalutando gli indizi allegati dall'Agenzia. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise per nuovo esame.
Norme richiamate
La nullità della sentenza per motivazione si configura solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, rilevabile dal testo della sentenza stessa.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisorio; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
artt. 17, 18, 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972
In tema di IVA, il diritto alla detrazione può essere negato quando l'operazione sia soggettivamente inesistente e il cessionario fosse consapevole, o dovesse esserlo secondo diligenza esigibile, della frode.
L'onere della prova grava sull'Amministrazione quanto alla fittizietà del fornitore e alla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e diligenza.
art. 2 commi 1 e 3 d.lgs. n. 74/2000
Richiamato solo come riferimento dei fatti oggetto del parallelo giudizio penale, senza effetto decisivo nel caso concreto per mancanza di prova dell'irrevocabilità e per la parziale diversità dei fatti.
La sentenza richiama il principio della possibile efficacia nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione per i medesimi fatti, ma esclude che tale disciplina sia decisiva nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza di merito è nulla solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; non è sufficiente che sia sintetica, se consente comunque di ricostruire la ratio decidendi.
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario in base a indizi idonei a porre sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto.
- Non basta, per escludere la detrazione IVA, affermare in modo astratto l'effettiva consapevolezza della frode: il giudice deve valutare concretamente gli indizi di anomalia dell'operazione e il livello di diligenza esigibile dall'acquirente.
- Il contribuente può conservare il diritto alla detrazione solo dimostrando di aver agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile in relazione alle circostanze del caso.
- In presenza di una contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità contabile o la mancanza di un vantaggio economico diretto non sono, da sole, idonee a escludere la conoscibilità della frode.
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