Cassazione Civile, Ordinanza n. 10742/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dall'azione proposta dal fallimento di una società di capitali, dichiarata fallita nel 2012, contro alcuni ex amministratori per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un investimento ritenuto gravemente imprudente e privo di adeguata previa istruttoria, consistente nell'impiego di circa 2.081.000 euro per l'acquisizione di una società lussemburghese poi divenuta priva di valore. Il fallimento ha agito sia ex art. 2043 c.c., sia ex artt. 2392 e 2393 c.c., sia ex art. 2394 c.c., e ha anche chiesto la revoca dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui uno degli amministratori aveva vincolato l'unico bene immobile di sua proprietà insieme alla moglie. Il tribunale e la corte d'appello hanno accolto le domande. In cassazione gli amministratori hanno dedotto, da un lato, violazione dell'art. 2697 c.c. e dei criteri sull'onere della prova, sostenendo che il fallimento non avesse dimostrato i fatti costitutivi della responsabilità e che la corte avesse illegittimamente invertito l'onere probatorio; dall'altro, vizi di motivazione e violazione dei principi sulla responsabilità aquiliana, contestando che la perdita dell'investimento potesse costituire prova della condotta illecita e che la scelta imprenditoriale fosse sindacabile nel merito. Con il ricorso incidentale l'ex amministratore e la coniuge hanno dedotto ancora violazioni dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 40 e 41 c.p., e dell'art. 2901 c.c., sostenendo, in sintesi, che mancasse prova del danno verso i creditori, che non fosse corretta la condanna solidale senza graduazione delle responsabilità, che il danno si fosse prodotto solo successivamente per effetto di scelte di altri amministratori e che non ricorressero i presupposti della revocatoria del fondo patrimoniale per difetto di consapevolezza del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi sulla prova e sulla responsabilità degli amministratori, affermando che la decisione di investimento, valutata ex ante, era stata assunta senza le cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste, sicché integrava inadempimento colpevole ai doveri di diligenza e conservazione del patrimonio sociale. Ha inoltre confermato la responsabilità solidale di tutti gli amministratori che avevano concorso nella scelta, incluso quello cessato prima della manifestazione del danno ma non prima del compimento della condotta causale. Quanto alla revocatoria del fondo patrimoniale, ha ritenuto corretto l'accertamento che il credito risarcitorio fosse già sorto al momento della condotta illecita e che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori; ha quindi confermato l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti principali e incidentali alla rifusione delle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'onere di provare i fatti costitutivi della responsabilità e del danno grava sull'attore; la corte, però, ha ritenuto che nel caso concreto la responsabilità fosse stata accertata su base fattuale sufficiente e non vi fosse stata inversione illegittima dell'onere probatorio
richiamato dai ricorrenti in tema di disponibilità e valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive
richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione del materiale probatorio; doglianza ritenuta infondata
art. 111 Cost.
invocato per denunciare contraddittorietà della motivazione; censura respinta
gli amministratori devono agire con diligenza e non possono compiere operazioni prive delle cautele e verifiche normalmente richieste; la violazione di tale dovere fonda la responsabilità
richiamato come base dell'azione sociale di responsabilità esercitata dalla procedura
la responsabilità verso i creditori sorge quando l'inosservanza dei doveri degli amministratori rende insufficiente il patrimonio sociale a soddisfare i crediti
richiamato dal fallimento come ulteriore fondamento risarcitorio per condotte fraudolente o illecite
riconosce la responsabilità solidale di coloro che hanno concorso nel fatto dannoso
l'atto a titolo gratuito, come la costituzione del fondo patrimoniale, è revocabile se il debitore conosce il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; è sufficiente anche un credito eventuale o litigioso, non ancora definitivamente accertato
richiamato nel motivo incidentale per sostenere l'insufficienza delle presunzioni; censura respinta
richiamato per contestare il nesso causale tra condotta e danno; la Corte ha ritenuto causale la scelta di investimento illegittimamente compiuta
richiamato sul concorso di cause; la Corte ha mantenuto ferma la riferibilità del danno alla condotta degli amministratori convenuti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la disciplina del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte
richiamato nel fatto quale base della valutazione peritale del valore della partecipazione conferita
norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame
Massime di principio
- In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, il sindacato giudiziale non investe il merito dell'opportunità economica della scelta imprenditoriale, ma può accertare se la decisione sia stata assunta senza le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente esigibili, valutando la condotta ex ante.
- La violazione del dovere di diligenza gestoria può integrare, al tempo stesso, responsabilità verso la società e verso i creditori quando la condotta abbia depauperato il patrimonio sociale rendendolo insufficiente alla soddisfazione delle ragioni creditorie.
- Ai fini della responsabilità ex art. 2394 c.c., il danno ai creditori può ritenersi sussistente quando l'atto di mala gestio abbia immediatamente inciso sulla garanzia patrimoniale sociale, anche se la sua esteriorizzazione o quantificazione avvengono in un momento successivo.
- L'amministratore che ha concorso nella condotta causativa del danno risponde solidalmente anche se sia cessato dalla carica prima della piena manifestazione del pregiudizio, purché la condotta illecita sia stata posta in essere durante il suo mandato.
- L'azione revocatoria ordinaria può colpire un atto a titolo gratuito, quale la costituzione di un fondo patrimoniale, quando il debitore fosse consapevole che l'atto poteva pregiudicare anche un credito solo eventuale o litigioso, purché non meramente pretestuoso.
- Nel giudizio revocatorio non è necessario che il credito del revocante sia già certo, liquido ed esigibile: è sufficiente una ragione di credito attuale in senso lato, idonea a fondare la qualità di creditore protetto dall'art. 2901 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10709/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10710/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10711/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10716/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10717/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →