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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 5926 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso degli interessi maturati su crediti IRPEG relativi agli anni d'imposta 1981 e 1983. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ritenendo non dimostrati i poteri rappresentativi del soggetto che lo aveva proposto per conto della società, poiché nel ricorso era indicata una procura errata e la procura effettivamente conferita era stata prodotta soltanto in appello. La società ha contestato tale decisione, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto esaminare il contenuto della procura prodotta e verificare se essa attribuisse effettivamente i poteri di rappresentanza processuale. Sono state inoltre contestate l'asserita tardività dell'eccezione dell'Agenzia, l'ampliamento dei limiti del giudizio di rinvio e la questione degli interessi anatocistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la decisione della CTR per non avere esaminato la procura notarile prodotta in appello e verificato se essa conferisse al rappresentante il potere di agire in giudizio e nominare i difensori. Ha rigettato il secondo motivo, stabilendo che il difetto di rappresentanza processuale può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado e non è soggetto alle preclusioni delle eccezioni in senso stretto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, il quarto parzialmente infondato e inammissibile e il quinto inammissibile perché riguardava il merito, sul quale la CTR non aveva validamente deciso dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la spettanza del rimborso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    Il ricorso deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del legale rappresentante del ricorrente.

    Per le società di capitali, l'indicazione del rappresentante deve essere coordinata con le norme sulla rappresentanza processuale. Se la società agisce tramite un procuratore munito dei necessari poteri, nel ricorso deve essere indicato tale procuratore; la mancata menzione del legale rappresentante dell'ente non è di per sé decisiva quando egli non svolga alcun ruolo nel giudizio.

  • Art. 77 c.p.c.

    Il potere rappresentativo processuale deve derivare da un valido potere di rappresentanza sostanziale.

    Chi agisce in giudizio per una società deve dimostrare di avere il potere sostanziale di rappresentarla e di conferire la procura alle liti. Il giudice può verificare tale requisito anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11

    Nel processo tributario la rappresentanza processuale può essere attribuita anche a un procuratore generale o speciale, purché il relativo potere sia validamente conferito e documentato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 57

    Le preclusioni relative alle eccezioni nuove in appello non impediscono al giudice di esaminare d'ufficio la regolare costituzione del rapporto processuale e la sussistenza della rappresentanza processuale.

  • Art. 394 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti e all'oggetto stabiliti dalla sentenza di cassazione. Nel caso concreto, la CTR doveva esaminare le questioni preliminari indicate dalla Corte, compresa la validità della procura e la legittimazione dell'ufficio fiscale.

  • Art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione i documenti relativi alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso possono essere prodotti secondo le modalità previste dalla norma. La Corte ha chiarito che la procura rappresentativa può essere prodotta anche successivamente nei gradi di merito e, nei limiti consentiti, in cassazione.

  • Art. 1283 c.c.

    Disciplina l'anatocismo, cioè la produzione di interessi sugli interessi. La Corte non ha esaminato nel merito la questione perché il motivo riguardava una parte della controversia sulla quale la CTR non aveva validamente deciso.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50

    La disposizione incide sulla disciplina degli interessi relativi ai crediti fiscali, ma la sua applicazione concreta non è stata decisa dalla Corte poiché il ricorso tributario è stato ritenuto inammissibile dalla CTR e la sentenza è stata cassata con rinvio.

Massime di principio

  • Quando una società agisce in giudizio tramite un procuratore volontario, non è indispensabile indicare anche il legale rappresentante se il procuratore è correttamente indicato e dispone di poteri rappresentativi sostanziali e processuali.
  • La procura rappresentativa deve essere prodotta e verificata nel suo contenuto; l'errata indicazione degli estremi di una procura nel ricorso non giustifica automaticamente l'inammissibilità se esiste un'altra procura valida producibile e idonea a dimostrare i poteri del rappresentante.
  • Il difetto di rappresentanza processuale riguarda la regolare costituzione del processo e può essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni fase e grado, senza essere soggetto alle normali preclusioni previste per le eccezioni nuove.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare le questioni indicate dalla sentenza di cassazione, ma non può ignorare la documentazione rilevante già prodotta per dimostrare la legittimazione del rappresentante.
  • Le diverse articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate sono normalmente uffici interni privi di autonoma soggettività; eventuali errori nell'individuazione dell'ufficio competente non incidono necessariamente sulla validità del rapporto processuale instaurato nei confronti dell'Agenzia.
  • Quando una domanda è dichiarata inammissibile, le valutazioni eventualmente svolte dal giudice sul merito sono normalmente irrilevanti o rese ad abundantiam; l'impugnazione deve quindi concentrarsi anzitutto sulla causa di inammissibilità.

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