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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 160 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'esenzione dall'IVA in materia di affitto e locazione di beni immobili, in presenza di contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici impiegati a vigneto. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Esenzione - Articolo 13, parte B, lettera b) -Affitto e locazione di beni immobili - Nozione - Contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA dei corrispettivi derivanti da un contratto con cui il proprietario aveva ceduto a una società vitivinicola lo sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto. Il contratto aveva durata annuale, rinnovo automatico e prevedeva il pagamento di un canone. L'amministrazione fiscale riteneva l'operazione imponibile, mentre il ricorrente invocava l'esenzione prevista per l'affitto e la locazione di beni immobili.

La decisione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'esenzione IVA per l'affitto e la locazione di beni immobili si applica anche a tale contratto. La cessione dello sfruttamento agricolo è stata qualificata come locazione immobiliare, poiché comportava la messa a disposizione dei terreni per una durata determinata, dietro corrispettivo, con il diritto del cessionario di utilizzarli escludendo terzi. Né la destinazione commerciale dei vigneti, né la durata annuale con rinnovo automatico, né eventuali limitazioni all'uso del fondo escludevano l'esenzione. L'esito definitivo della controversia fiscale spettava al giudice nazionale, ma la risposta pregiudiziale era favorevole alla tesi del ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE

    L'affitto e la locazione di beni immobili sono esonerati dall'IVA, salvo specifiche eccezioni.

    La disposizione comprende i contratti con cui il proprietario attribuisce a un soggetto, per una durata concordata e dietro corrispettivo, il diritto di occupare e utilizzare un immobile come se ne fosse il proprietario, escludendo terzi. L'esenzione dipende dalla natura passiva della messa a disposizione del bene e non dall'uso commerciale che il conduttore ne fa.

  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE

    È la disposizione successiva e sostanzialmente equivalente a quella della sesta direttiva; non era direttamente applicabile ratione temporis, ma conferma la disciplina dell'esenzione per le locazioni immobiliari.

  • Articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE

    Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo.

    Costituisce il principio generale di imponibilità dal quale le esenzioni dell'articolo 13 rappresentano deroghe, da interpretare restrittivamente.

  • Articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE

    La Corte ha escluso che la mera locazione di immobili costituisca trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, anche quando il contratto comprende elementi accessori o diritti immateriali collegati all'attività agricola.

  • Articolo 9, punto 30, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado portoghese

    Prevede l'esenzione nazionale per la locazione di beni immobili, con eccezioni sostanzialmente corrispondenti a quelle della normativa unionale. Il contratto di sfruttamento dei vigneti non rientrava nelle eccezioni applicabili.

Massime di principio

  • Un contratto agricolo avente a oggetto la messa a disposizione di terreni o colture stabilmente connesse al suolo può rientrare nell'esenzione IVA prevista per le locazioni immobiliari.
  • La destinazione commerciale o agricola dell'immobile da parte del conduttore non esclude, di per sé, l'esenzione: rileva soprattutto la natura della prestazione resa dal proprietario.
  • La durata annuale e il rinnovo automatico non impediscono la qualificazione come locazione, salvo che si tratti di periodi realmente brevi o di un'operazione sostanzialmente diversa.
  • L'esenzione può essere negata quando il proprietario fornisce, oltre alla disponibilità dell'immobile, servizi commerciali significativi e continuativi, come gestione, supervisione, assistenza o impianti ulteriori.
  • Le limitazioni contrattuali all'uso del bene non impediscono necessariamente la locazione: il conduttore non deve acquisire tutti i poteri del proprietario, ma deve ottenere un diritto effettivo di godimento ed esclusione dei terzi.
  • Quando un contratto comprende beni o diritti accessori, occorre verificare se essi siano autonomi o inscindibilmente collegati alla locazione. Se la messa a disposizione dell'immobile resta la prestazione principale, l'operazione può conservare l'esenzione.

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