Sentenza del 28/02/2019 n. 158 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla tassazione dell'alcol etilico presente nei prodotti cosmetici e per l'igiene non destinati al consumo umano. Rinvio pregiudiziale - Disposizioni tributarie - Accise - Direttiva 92/83/CEE - Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) - Esenzioni - Nozione di "prodotti non destinati al consumo umano" - Criteri di valutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'obbligo di pagare l'accisa sull'alcol etilico contenuto in cosmetici e collutori importati dalla Polonia. Sosteneva che tali prodotti beneficiassero dell'esenzione prevista dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE, poiché l'alcol era denaturato conformemente alle prescrizioni dello Stato membro di produzione ed era impiegato in prodotti non destinati al consumo umano. L'amministrazione fiscale riteneva invece che i prodotti fossero, nella realtà, destinati a essere consumati come bevande alcoliche, anche sulla base della loro composizione, aromatizzazione, etichettatura, prezzo e commercializzazione. La Corte doveva stabilire se il consumo illecito o improprio da parte di alcuni acquirenti e la consapevolezza del distributore potessero escludere l'esenzione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione si applica anche quando alcuni consumatori utilizzano cosmetici o prodotti per l'igiene dentale come bevande alcoliche, purché i prodotti siano effettivamente presentati e destinati, secondo la loro natura, a un uso non alimentare e l'alcol sia stato denaturato conformemente alle prescrizioni di uno Stato membro. Anche il fatto che l'importatore sappia di tale uso improprio e abbia tenuto conto di esso nella fabbricazione o nell'etichettatura non esclude automaticamente l'esenzione, se i prodotti continuano a presentarsi come cosmetici o prodotti per l'igiene e non come bevande. Resta salva la possibilità di negare o revocare l'esenzione in presenza di frode, evasione o abuso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva, ma tale disposizione non era stata applicata dall'autorità nazionale nel caso concreto. La decisione finale sulle imposte e sulle spese spettava al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 92/83/CEE, articolo 19, paragrafo 1
Gli Stati membri applicano un'accisa sull'alcol etilico in conformità alla direttiva stessa.
La norma costituisce la base generale dell'imposizione dell'accisa sull'alcol etilico, alla quale fanno eccezione le specifiche esenzioni previste dalla direttiva.
Direttiva 92/83/CEE, articolo 27, paragrafo 1, lettera b)
Gli Stati membri esentano [...] i prodotti [...] allo stesso tempo denaturati conformemente ai requisiti previsti dagli Stati membri ed impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano.
L'esenzione opera quando l'alcol è denaturato secondo le prescrizioni di uno Stato membro ed è utilizzato per fabbricare prodotti non destinati al consumo umano. Il successivo uso improprio da parte di alcuni consumatori non basta, da solo, a escludere il beneficio.
Direttiva 92/83/CEE, articolo 27, paragrafo 5
Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto [...] dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso.
La disposizione consente di negare o revocare l'esenzione quando sussistano concretamente frode, evasione o abuso. Non consente però di disconoscere automaticamente l'esenzione soltanto perché il prodotto viene talvolta utilizzato in modo improprio.
Direttiva 92/12/CEE, articolo 24
Richiamata per la procedura di adozione della decisione finale della Commissione in caso di contestazione dell'esenzione per frode, evasione o abuso.
Legge lituana sulle accise, articoli 27, paragrafo 1, punto 1, e 28, punto 1
Le norme nazionali attuano l'esenzione per l'alcol etilico denaturato impiegato nella fabbricazione di prodotti non alimentari, collegandola alle condizioni previste dalla direttiva 92/83/CEE.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione dall'accisa occorre guardare principalmente alla destinazione e alla presentazione oggettiva del prodotto, non al solo comportamento illecito o improprio di alcuni consumatori.
- Un prodotto resta non destinato al consumo umano se è commercializzato e riconoscibile come cosmetico o prodotto per l'igiene, anche quando alcuni acquirenti lo consumano come bevanda alcolica.
- La consapevolezza dell'importatore circa l'uso improprio non elimina automaticamente l'esenzione; può però assumere rilievo se dimostra una frode, un'evasione o un abuso effettivo.
- Elementi come aromi, indicazione della gradazione alcolica, prezzo basso e confezionamento possono essere indizi di abuso, ma devono essere valutati complessivamente e non sono decisivi se il prodotto continua a presentarsi come non alimentare.
- L'amministrazione fiscale non può sostituire automaticamente la qualificazione formale del prodotto con la sua destinazione reale presunta: deve dimostrare concretamente i presupposti per negare l'esenzione o applicare la disciplina contro frode, evasione o abuso.
- La denaturazione deve essere conforme alle prescrizioni di uno Stato membro; il rispetto di tale requisito, insieme all'impiego in un prodotto non alimentare, è il presupposto centrale dell'esenzione.
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