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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Accertamento - Sussistenza di violazioni fiscali penalmente rilevanti - Cancellazione della società dal Registro delle Imprese prima della conclusione dell'attività accertatrice e della definizione delle pendenze erariali - Condotta elusiva - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, riguardanti imposte dirette e IVA. Ha contestato, in particolare, la propria legittimazione passiva quale liquidatore e socio della società estinta, la tardività degli avvisi per decorrenza dei termini ordinari, l’inapplicabilità del raddoppio dei termini, l’inesistenza o irregolarità delle notifiche e la mancata o invalida sottoscrizione degli atti. Gli accertamenti traevano origine dalla contabilizzazione di fatture passive relative a operazioni inesistenti, con possibili rilevanze penali, e dalla cancellazione della società mentre erano in corso controlli fiscali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto il ricorrente legittimato a ricevere e impugnare gli atti in qualità di liquidatore, nonché personalmente responsabile per la condotta tenuta nella liquidazione. La cessazione della partita IVA e la cancellazione della società, effettuate quando il ricorrente era già consapevole delle violazioni fiscali e dei controlli in corso, sono state qualificate come condotta elusiva lesiva degli interessi erariali. È stato inoltre ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, poiché sufficiente l’esistenza di fatti tali da comportare l’obbligo di denuncia penale, senza necessità di una denuncia effettivamente presentata, dell’esercizio dell’azione penale o di una sentenza penale definitiva. Le notifiche e le sottoscrizioni degli avvisi sono state considerate regolari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    I liquidatori [...] rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci [...] senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.

    Il liquidatore può rispondere personalmente dei debiti fiscali della società quando, nella liquidazione, omette dolosamente di soddisfare i crediti tributari oppure distribuisce beni o risorse ai soci prima di averli pagati.

  • Art. 2495, comma 2, Codice civile

    Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci [...] e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

    La cancellazione della società non impedisce ai creditori di agire nei confronti dei soci, nei limiti di quanto riscosso, o dei liquidatori quando il mancato pagamento sia loro imputabile.

  • Art. 43, D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i termini ordinari per la notifica degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi; nel caso concreto è stata ritenuta superabile l’eccezione di decadenza per effetto del raddoppio dei termini.

  • Art. 57, D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i termini per gli accertamenti IVA; anche rispetto a tali termini è stato ritenuto applicabile il raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevanti.

  • Art. 37, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006

    La normativa sul raddoppio dei termini è stata applicata in presenza di fatti che comportavano l’obbligo di denuncia per reati tributari.

  • Art. 331 c.p.p.

    L’obbligo di denuncia dei reati da parte dei pubblici ufficiali rileva come presupposto del raddoppio dei termini quando i fatti accertati presentano caratteristiche penalmente rilevanti.

  • Art. 20, D.Lgs. n. 74/2000

    È stato richiamato a conferma del principio del doppio binario, secondo cui il procedimento tributario può proseguire autonomamente rispetto a quello penale.

  • Art. 115 c.p.c.

    La censura relativa alla violazione del principio di disponibilità e valutazione delle prove è stata ritenuta infondata.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011

    Il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale.

    Per il raddoppio dei termini non occorrono una denuncia penale effettivamente presentata, l’esercizio dell’azione penale o una condanna definitiva; è sufficiente che i fatti accertati siano astrattamente idonei a imporre la denuncia.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non elimina automaticamente i debiti tributari né impedisce all’Amministrazione finanziaria di agire nei confronti dei soci o dei liquidatori nei casi previsti dalla legge.
  • Quando il liquidatore conosce l’esistenza di controlli fiscali o di violazioni potenzialmente penalmente rilevanti, procedere alla chiusura e cancellazione della società prima della definizione delle pendenze può essere valutato come comportamento elusivo o colposo.
  • Il liquidatore deve verificare e accantonare le somme necessarie a soddisfare i debiti tributari prima di distribuire attività ai soci o completare la liquidazione.
  • In presenza di fatture per operazioni inesistenti o di altre violazioni con possibile rilevanza penale, i termini ordinari di accertamento possono essere raddoppiati se i fatti integrano un obbligo di denuncia, anche senza un procedimento penale concluso.
  • Il giudice tributario può valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, senza dover attendere l’esito del procedimento penale.
  • La notifica degli atti tributari può essere valida anche se ricevuta da un familiare convivente, purché siano rispettate le regole applicabili alla notificazione.
  • Le contestazioni formali sulla firma dell’avviso devono essere supportate da elementi concreti: la sottoscrizione da parte del direttore o di funzionari competenti, con delega valida ove necessaria, può rendere l’atto regolare.

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