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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le cedenti avevano qualificato l'operazione del 2 novembre 2012 come cessione di quote sociali: P. D. aveva ceduto il 98% della partecipazione e R. D. il restante 2%, applicando le imposte di registro, trascrizione e catastali in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto che la cessione totalitaria delle quote, accompagnata dalla modifica della ragione sociale, della sede e dell'oggetto sociale, dall'aumento del capitale e dalla dichiarazione della proprietà di tre immobili, producesse sostanzialmente gli effetti di una cessione d'azienda. Ha quindi emesso un avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte proporzionali, senza ritenere necessaria la prova di uno specifico intento elusivo.

La decisione

La C.T.P. di Siena aveva inizialmente accolto il ricorso delle cedenti. La C.T.R. Toscana ha però accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la cessione del 100% delle quote fosse fiscalmente equivalente alla cessione dell'azienda. Di conseguenza, l'operazione deve essere assoggettata alle imposte proporzionali di registro, trascrizione e catastali. Le appellate sono state inoltre condannate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 euro.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986

    Impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti rispetto al titolo e alla forma, valorizzando la causa reale dell'operazione economica.

    La qualificazione tributaria dell'atto deve basarsi sugli effetti giuridici sostanziali dell'operazione e non soltanto sulla forma utilizzata dalle parti. Nel caso concreto, la cessione totalitaria delle quote è stata considerata equivalente alla cessione dell'azienda.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenze n. 35481 del 2014 e n. 24594 del 2015

    La giurisprudenza richiamata conferma che, ai fini dell'imposta di registro, occorre considerare la natura sostanziale e gli effetti dell'operazione.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11666 del 2009

    La cessione totalitaria delle quote di una società può essere equiparata, ai fini tributari, alla cessione dell'azienda.

Massime di principio

  • Quando viene trasferito il 100% delle partecipazioni di una società che possiede un'azienda o beni immobili, l'Amministrazione finanziaria può riqualificare l'operazione come cessione d'azienda, applicando le imposte proporzionali, anche se l'atto è formalmente una cessione di quote.
  • La riqualificazione può fondarsi sugli effetti oggettivi dell'operazione e non richiede necessariamente la prova di un intento elusivo o fraudolento.
  • La forma contrattuale scelta dalle parti non è decisiva: occorre valutare la causa reale dell'operazione, il trasferimento del controllo e la sostanziale disponibilità dell'azienda e dei suoi beni.
  • Elementi quali la cessione dell'intero capitale sociale, il cambio degli amministratori o dei soci, la modifica della ragione sociale, della sede o dell'oggetto sociale e la presenza di beni immobili possono rafforzare la qualificazione sostanziale come cessione d'azienda.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare l'orientamento giurisprudenziale applicabile e considerare il rischio di tassazione proporzionale, anche quando le parti intendono realizzare una semplice cessione di partecipazioni.

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