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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

L'accertamento parziale legittima qualsiasi metodologia di accertamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2006, il reddito della società e dei soci, contestando ricavi non contabilizzati e indicando inizialmente un maggior reddito di 58.384 euro, poi ridotto a 41.804 euro. La contestazione derivava dalla ricostruzione del ciclo produttivo, basata sulle dimensioni del pellame e dello stampo utilizzato, nonché sulla percentuale di sfrido. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'avviso ritenendo che l'accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 non potesse utilizzare il metodo induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), e rilevando un difetto di motivazione. L'Agenzia ha sostenuto in appello che l'accertamento parziale non è un metodo autonomo e può utilizzare qualsiasi metodo previsto dall'art. 39.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riconosciuto come corretto, in diritto, il principio sostenuto dall'Agenzia: l'accertamento parziale ex art. 41-bis non costituisce un metodo autonomo, ma una modalità procedurale soggetta alle regole degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973; pertanto può fondarsi anche su presunzioni e sul metodo analitico-induttivo. Tuttavia, l'appello è stato respinto nel merito perché la ricostruzione dei ricavi era basata su una percentuale di sfrido del 20% non coerente con i dati risultanti dal processo verbale, dai quali emergeva uno sfrido potenzialmente superiore, variabile tra il 20% e il 30%. L'avviso è quindi rimasto annullato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito in appello.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento parziale è una modalità procedurale e non un metodo autonomo di accertamento. L'Amministrazione può utilizzarlo applicando le regole probatorie e metodologiche degli artt. 38 e 39 del medesimo decreto.

  • Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973

    Accertamento analitico e analitico-induttivo

    Nell'ambito di un accertamento parziale, l'Amministrazione può ricorrere anche al metodo analitico-induttivo e a presunzioni, purché la ricostruzione del reddito sia adeguatamente motivata e supportata da elementi attendibili.

  • Artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento parziale segue le stesse regole sostanziali degli ordinari metodi di accertamento reddituale; non è limitato a specifiche categorie di reddito.

  • Artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633/1972

    Il principio secondo cui l'accertamento parziale non è un metodo autonomo vale anche in materia IVA, secondo le regole proprie dell'accertamento previste dal decreto IVA.

  • Art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993

    La norma è richiamata in relazione alla possibile rilevanza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle caratteristiche dell'attività, ma la decisione finale si fonda sull'inattendibilità concreta della percentuale di sfrido utilizzata.

  • Art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale disposizione relativa all'autorizzazione alla proposizione dell'appello da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  • Cassazione, ordinanza n. 8406 del 4 aprile 2018

    L'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole.

    Il richiamo normativo erroneo all'art. 39 invece che all'art. 41-bis non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso, se il procedimento e la motivazione consentono di comprendere il metodo effettivamente utilizzato.

Massime di principio

  • L'accertamento parziale non limita di per sé i metodi utilizzabili dall'Amministrazione: può basarsi su accertamenti analitici, analitico-induttivi e presunzioni, purché ricorrano i presupposti di legge.
  • Un errore nel richiamo dell'articolo di legge non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso se il contribuente può comprendere chiaramente i fatti contestati, il percorso logico e il metodo di ricostruzione adottato.
  • La legittimità astratta del metodo di accertamento non esonera l'Amministrazione dall'onere di dimostrare concretamente la correttezza dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati.
  • Le presunzioni basate su dati tecnici o produttivi devono essere coerenti con gli elementi risultanti dagli atti, dai verbali e dalla realtà dell'attività svolta; una percentuale arbitraria o contraddittoria può rendere inattendibile la ricostruzione del reddito.
  • In caso di controversia, è necessario distinguere tra la validità giuridica del procedimento utilizzato e la correttezza concreta della quantificazione: l'Amministrazione può avere ragione sul primo punto ma perdere la causa per errori nella prova o nei calcoli.

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