Sentenza n. 4102/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del Verbale n. 1 del 24.11.2025 della Commissione di Valutazione dell'Avviso Pubblico “per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente medico - Direttore di Struttura Complessa per l'Unità Operativa Complessa Urologia P.O. Colleferro”, nonché dei relativi allegati; - della Relazione Sintetica del 24.11.2025, pubblicata sul sito aziendale in data 24.11.2025, nell'ambito della procedura selettiva di cui all'Avviso Pubblico “per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente medico - Direttore di Struttura Complessa per l'Unità Operativa Complessa Urologia P.O. Colleferro”; - della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 n. 2292 del 11.12.2025, con la quale si è preso atto dei verbali e della Relazione Sintetica della procedura selettiva di cui all'Avviso Pubblico “per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente medico - Direttore di Struttura Complessa per l'Unità Operativa Complessa Urologia P.O. Colleferro”, e con la quale è stato conferito l'incarico di cui alla predetta procedura al candidato primo classificato, dott. Leonardo Misuraca, proponendo altresì di stipulare con quest'ultimo un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 15-ter, d.lvo 502/92; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche ove sconosciuto; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato tra la ASL Roma 5 ed il dott. Leonardo Misuraca e per l'accertamento del diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico di Direttore della UOC di Urologia del P.O. Colleferro della ASL Roma 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali e relazione sintetica della commissione, nonché deliberazione di conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della UOC Urologia al candidato primo classificato, con domanda di inefficacia del contratto e di accertamento del diritto al conferimento dell'incarico
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico-direttore di struttura complessa presso una ASL, contestando l'esito favorevole al candidato primo classificato e chiedendo, oltre all'annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto e l'accertamento del proprio diritto al conferimento dell'incarico. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione, informandone le parti, e ha esaminato la questione alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 3868/2026. La controversia riguarda il conferimento di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, non l'accesso originario al ruolo della dirigenza sanitaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3868/2026, ha affermato che, anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 introdotta dalla legge n. 118/2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito mediante pubblico concorso ai fini dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. L'accesso alla dirigenza sanitaria avviene tramite concorso pubblico e determina l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato; il successivo conferimento dell'incarico di struttura complessa costituisce invece attribuzione temporanea di una funzione dirigenziale nell'ambito di un rapporto già costituito. La procedura selettiva non integra né un concorso tecnico per l'assunzione né una progressione verticale comportante una posizione funzionale qualitativamente diversa o una novazione del rapporto. L'atto di conferimento è pertanto espressione dei poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, anche quando siano coinvolti interessi pubblicistici e la normativa imponga la scelta del candidato primo classificato. La controversia spetta quindi al giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso
La procedura per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non costituisce pubblico concorso ai fini del riparto di giurisdizione, anche dopo la novella del 2022.
Il conferimento della direzione di struttura complessa attribuisce una funzione dirigenziale temporanea, soggetta a verifica, rinnovo e revoca, nell'ambito di un rapporto di lavoro già costituito.
art. 15, comma 7-quinquies, d.lgs. 502/1992
fa divieto di utilizzare i “contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies” per il conferimento dell’incarico di struttura complessa
L'incarico di struttura complessa deve essere conferito nell'ambito del ruolo della dirigenza sanitaria e non mediante un contratto ad hoc costitutivo del rapporto di lavoro.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
La riserva al giudice amministrativo per le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione non opera per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
atti del privato datore di lavoro
Gli atti di conferimento dell'incarico, compresi quelli adottati dalle aziende sanitarie nell'organizzazione e direzione del lavoro, appartengono alla sfera privatistica e sono soggetti alla cognizione del giudice ordinario.
art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati
Il giudice ordinario può accordare una tutela non limitata al risarcimento, adottando i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna adeguati alla natura dei diritti coinvolti.
il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Dopo la declinatoria di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel rispetto delle modalità e dei termini della translatio iudicii.
La modifica della disciplina del conferimento dell'incarico, pur imponendo un vincolo più stringente nella scelta del candidato primo classificato, non ha trasformato la natura privatistica dell'incarico né ha attratto la controversia nella giurisdizione amministrativa.
art. 97 Cost.
imparzialità e buon andamento della P.A.
I principi di imparzialità e buon andamento giustificano il vincolo alla scelta del candidato primo classificato, ma non modificano la natura privatistica dell'atto di conferimento.
Massime di principio
- Il conferimento dell'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non integra un pubblico concorso ai fini dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, poiché non riguarda l'accesso originario all'impiego pubblico, ma l'attribuzione temporanea di una funzione dirigenziale a soggetti già appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria.
- La distinzione tra accesso alla dirigenza sanitaria, che avviene mediante concorso pubblico e instaura il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e conferimento dell'incarico di struttura complessa comporta che le controversie relative al secondo attengano al rapporto di lavoro privatizzato e spettino al giudice ordinario.
- La selezione per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non costituisce neppure una progressione verticale comportante il passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa o una novazione oggettiva del rapporto, perché la dirigenza sanitaria è articolata in un ruolo e in un livello unici, con differenziazioni correlate alle responsabilità dell'incarico.
- Anche quando la legge elimina la discrezionalità del direttore generale imponendo il conferimento dell'incarico al candidato primo classificato, tale vincolo persegue finalità di imparzialità e buon andamento e non trasforma l'atto in esercizio di un potere amministrativo né modifica la giurisdizione del giudice ordinario.
- Gli atti delle aziende sanitarie relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali, inclusi quelli concernenti l'organizzazione e la direzione del lavoro, sono espressione dei poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; le relative controversie sono devolute al giudice ordinario, con possibilità di tutela accertativa, costitutiva e di condanna.
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