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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4308 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa al 1999. L'accertamento traeva origine dalla rettifica del reddito della società, a ristretta base societaria, per operazioni di acquisto inesistenti e dalla presunta distribuzione ai soci degli utili extracontabili. B.A. ha dedotto, tra l'altro, l'errata esclusione del condono tombale previsto dalla legge n. 289 del 2002, l'omessa pronuncia sulla necessità di un provvedimento formale di diniego del condono, vizi della motivazione e l'insussistenza della prova dei maggiori ricavi e della loro distribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il condono tombale ex articolo 9 della legge n. 289 del 2002 era precluso perché la contribuente non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 1997, 1998 e 1999, pur essendovi obbligata. La causa ostativa opera anche quando il contribuente sostiene di non avere redditi da dichiarare e richiede che sia stata presentata almeno una dichiarazione per ciascun settore impositivo oggetto di definizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per inconferenza del quesito di diritto; il terzo e il quarto sono stati ritenuti infondati. È stata inoltre confermata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base sociale, salva la prova contraria del contribuente. B.A. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 9

    Definizione automatica per gli anni pregressi

    Disciplina il cosiddetto condono tombale, consentendo la definizione automatica della posizione fiscale per determinate imposte e annualità.

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 9, comma 14, lettera c)

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi e per tutti i periodi d'imposta definibili.

    La causa ostativa non impedisce il condono per una singola annualità omessa in assoluto, ma opera quando, per il settore impositivo interessato, siano state omesse tutte le dichiarazioni relative ai periodi definibili. È sufficiente che non sia stata presentata almeno una dichiarazione nel settore per il quale si chiede il condono.

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 16

    Riguarda la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, invocata dalla contribuente per alcune annualità.

  • D.L. n. 282 del 2002, articolo 5-bis

    Ha modificato la disciplina consentendo la definizione automatica anche separatamente per distinti settori impositivi, come imposte sui redditi e IVA.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, articoli 37, 41 e 41-bis

    Norme richiamate dalla ricorrente in materia di accertamento delle imposte sui redditi e di rettifica del reddito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, articoli 1, 19 e 36

    Disciplinano il processo tributario, gli atti impugnabili e i requisiti della sentenza; i relativi motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.

  • Codice di procedura civile, articoli 112, 132 e 360

    Riguardano, rispettivamente, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il contenuto della sentenza e i motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel condono fiscale, la verifica della presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata per ciascun settore impositivo e per tutte le annualità rilevanti; l'omissione generalizzata delle dichiarazioni del settore interessato può impedire l'accesso alla definizione.
  • La mancata presentazione della dichiarazione non può essere giustificata, ai fini della causa ostativa, sostenendo semplicemente l'assenza di redditi, quando l'obbligo dichiarativo risultava esistente.
  • Per le società di capitali a ristretta base sociale o familiare, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci. Il socio può superare la presunzione fornendo una prova concreta dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili.
  • La presunzione di distribuzione presuppone sia un valido accertamento dei maggiori ricavi della società sia la prova della ristretta base sociale; non si tratta quindi di una presunzione automatica svincolata da tali elementi.
  • La definitività dell'accertamento societario rafforza la posizione dell'Amministrazione nel successivo accertamento rivolto al socio, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere coerenti con il vizio denunciato e rispettare i requisiti formali applicabili; un quesito di diritto inconferente può comportare l'inammissibilità del motivo.

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