Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da operazioni su un conto di deposito e amministrazione titoli sottoscritto tra le parti il 14 giugno 2001. La cliente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da asserite omissioni informative della banca in relazione a obbligazioni detenute in portafoglio e alle conseguenze della mancata adesione a offerte pubbliche di acquisto. Il Tribunale aveva condannato la banca al pagamento di somme rilevanti; la Corte d'appello di Milano aveva parzialmente riformato la decisione, confermando però la responsabilità dell'intermediario per il deficit informativo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato un giudicato interno sulle lacune informative; 2) violazione dell'art. 21 T.U.F., dell'art. 1838 c.c. e dei principi di correttezza e diligenza, contestando l'esistenza di obblighi informativi nel contratto accessorio di custodia e amministrazione titoli; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., censurando l'accertamento del nesso causale tra omissioni informative e danno; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 23, ultimo comma, T.U.F., 115, 116, 214 e 215 c.p.c., censurando la prova dell'inadempimento rispetto alle istruzioni della cliente in relazione ad obbligazioni BOI.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, fondata non già sul giudicato interno ma sull'accertamento dell'esistenza di un obbligo informativo preventivo in capo alla banca. Ha respinto il secondo motivo, affermando che gli obblighi di diligenza, trasparenza e corretta informazione gravano sull'intermediario anche nel servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione, quanto meno con riguardo alle informazioni necessarie a consentire al cliente una decisione consapevole di acquisto o di esercizio di opzioni collegate ai titoli. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti, sotto veste di violazioni di legge, a contestare accertamenti di fatto sulla causalità e sull'inadempimento, non sindacabili in cassazione. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'asserito giudicato interno; la Corte osserva che la decisione impugnata non si fondava in realtà su tale preclusione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno; ritenuto non decisivo rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi, ma i motivi terzo e quarto sono stati ritenuti in realtà diretti a contestare il merito fattuale.
Gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza dell'intermediario finanziario si estendono anche al servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione, in quanto accessorio alla negoziazione.
Norma richiamata insieme al TUF per delimitare gli obblighi informativi nel deposito titoli; non esclude il dovere di informare il cliente sulle caratteristiche rilevanti dei titoli al momento dell'acquisto.
Sono richiamati per i doveri di correttezza, diligenza e buona fede che impongono all'intermediario una condotta informativa adeguata.
Richiamato nei motivi relativi a nesso causale e prova dell'inadempimento; la Corte rileva che le censure miravano in sostanza a un nuovo giudizio sul fatto.
Richiamato dalla ricorrente sul nesso causale; la Corte ne esclude la rilevanza perché la doglianza era di merito.
Richiamato per contestare la prova dell'inadempimento; la Corte non accoglie la censura perché volta al riesame del merito.
Richiamati per contestare la valutazione probatoria; la Corte li ritiene evocati in modo inammissibile per sollecitare un riesame delle prove.
Richiamati dalla ricorrente in tema di prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario possono estendersi anche al contratto accessorio di deposito titoli a custodia e amministrazione, quando le informazioni omesse siano necessarie a consentire al cliente una decisione consapevole in ordine all'acquisto o alla gestione delle posizioni.
- Non è decisivo invocare il giudicato interno se la ratio decidendi della sentenza di merito si fonda, in realtà, sull'accertamento sostanziale dell'obbligo violato e dell'inadempimento.
- In sede di legittimità, le censure formulate come violazione di legge sono inammissibili se mirano soltanto a sollecitare una nuova valutazione delle prove o del nesso causale, riservata al giudice di merito.
- La distinzione tra informazioni successive alla gestione del portafoglio e informazioni funzionali alla decisione di investimento è decisiva: le prime non coincidono necessariamente con le seconde, ma le omissioni relative alle seconde possono integrare inadempimento dell'intermediario.
- Quando la sentenza di merito accerta in fatto che l'omissione informativa ha inciso sulla scelta di investimento del cliente, tale accertamento è insindacabile in cassazione se non viene denunciato un vero vizio di legittimità.
- rami
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