Cassazione Civile, Ordinanza n. 30625/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Un lavoratore già titolare di pensione ha agito per ottenere la rideterminazione della misura del trattamento e una decorrenza anticipata, invocando il beneficio contributivo previsto per l'esposizione qualificata all'amianto ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992. La Corte d'appello aveva ritenuto infondate le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione, ma aveva respinto il merito ritenendo che il beneficio non operi quando l'assicurato abbia già raggiunto la massima anzianità contributiva utile nel regime pensionistico di appartenenza. Nel ricorso per cassazione il pensionato ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, dell'art. 47, comma 6, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, dell'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003, del D.M. 27/10/2004 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il coefficiente moltiplicatore dovrebbe poter incidere anche sulla base pensionistica e quindi sull'importo della rata, non solo sull'anzianità contributiva, e che non rileverebbe il raggiungimento del massimo contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo all'orientamento già consolidato secondo cui il beneficio contributivo per esposizione all'amianto non spetta a chi abbia già raggiunto l'anzianità contributiva massima utile, se dall'applicazione del moltiplicatore non deriverebbe alcun concreto vantaggio né in termini di anticipazione del pensionamento né di incremento della misura della pensione. È stata confermata la correttezza della decisione di merito, che aveva escluso la possibilità di utilizzare la maggiorazione per superare il tetto massimo di 40 anni di contribuzione o per sostituire periodi contributivi già accreditati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, l. n. 257/1992
il beneficio contributivo per esposizione ad amianto può operare solo se produce un concreto vantaggio previdenziale; non consente di superare il limite massimo di anzianità contributiva utile già raggiunto.
art. 47, comma 6, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003
richiamato dal ricorrente per contestare la lettura della disciplina di settore e il limite all'utilizzo del moltiplicatore contributivo.
art. 3, comma 132, l. n. 350/2003
norma richiamata nel motivo di ricorso insieme alle altre disposizioni sulla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto.
D.M. 27/10/2004
atto attuativo richiamato nel ricorso per sostenere una diversa lettura del beneficio e dei suoi limiti applicativi.
richiamato nel motivo di ricorso, senza che dalla motivazione emerga un autonomo approfondimento sul giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto non è riconoscibile quando l'assicurato abbia già conseguito l'anzianità contributiva massima utile e dalla maggiorazione non possa derivare alcun vantaggio effettivo sulla decorrenza o sulla misura della pensione.
- La rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione ad amianto opera in aumento per colmare eventuali scoperture contributive fino al raggiungimento del tetto massimo consentito, ma non può essere utilizzata per sostituire periodi già accreditati né per superare il limite legale di anzianità.
- Ai fini dell'accoglimento della domanda previdenziale, non basta la mera maturazione astratta del diritto al beneficio: occorre che il suo concreto impiego produca un'effettiva utilità giuridica ed economica per il pensionato.
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