Cassazione Civile, Ordinanza n. 30101/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Repubblica Popolare Cinese aveva chiesto in primo grado il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda con decreto depositato il 10 marzo 2021. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale: il giudizio era assoggettato all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che richiede, a pena di inammissibilità, che la procura per il ricorso per cassazione sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura, pur riportando la data e la firma del ricorrente, conteneva solo l'autenticazione della sottoscrizione con la formula generica "è autentica", senza un'esplicita certificazione che attestasse la successività della data rispetto alla comunicazione del provvedimento. Il Ministero si è costituito solo per la discussione orale, in modo ritenuto irrituale e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 affermata dalle Sezioni Unite, secondo cui la procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore; tale certificazione non può essere surrogata dal solo contenuto della procura o dalla mera autenticazione della firma. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, data l'irrituale costituzione dell'intimato. Ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
comma tredicesimo, quarto periodo
nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, a pena di inammissibilità
richiamato come disciplina ordinaria del conferimento della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, non sufficiente da sola nei procedimenti soggetti all'art. 35-bis
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. in L. 13 aprile 2017, n. 46
norma introduttiva dell'art. 35-bis nel sistema processuale della protezione internazionale
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
parametri di legittimità costituzionale evocati rispetto all'onere di certificazione della procura; la Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto la questione infondata
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
richiamati nei parametri di costituzionalità e compatibilità eurounitaria dell'onere processuale
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
richiamati nei parametri di costituzionalità e compatibilità eurounitaria dell'onere processuale
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati nei parametri di costituzionalità e compatibilità convenzionale dell'onere processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato
Cass., Sez. Unite, 1 giugno 2021, n. 15177
ha risolto il contrasto interpretativo affermando che la procura deve contenere l'esplicita certificazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento e che tale requisito non è surrogabile dal contenuto complessivo della procura
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, nella lettura data dalle Sezioni Unite, ritenendo l'onere non irragionevole né sproporzionato
Massime di principio
- Nei procedimenti in materia di protezione internazionale soggetti all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è inammissibile se non reca in modo esplicito la certificazione del difensore circa la sua data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mera autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della posteriorità della procura e non può sostituire un'espressa attestazione del difensore sul punto.
- Il requisito di specialità imposto dall'art. 35-bis configura una causa autonoma di inammissibilità del ricorso, distinta dalle regole ordinarie degli artt. 83 e 365 c.p.c., e non è superabile mediante interpretazioni contra legem del testo normativo.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria richiede una costituzione rituale mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non è idoneo a costituire validamente la parte.
- L'onere di certificare la data successiva della procura, in materia di protezione internazionale, è ritenuto legittimo e proporzionato in quanto strumentale a garantire la specificità del ricorso per cassazione e la funzione nomofilattica della Corte.
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