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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28573/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007-2011, emessi in tema di IRPEF e IRES, derivanti da precedenti atti impositivi già contestati e in parte annullati nei precedenti gradi. La controversia ruotava sulla utilizzabilità, in giudizio, della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie: secondo il contribuente essa era stata prodotta solo in contenzioso perché l’Ufficio l’aveva richiesta in sede amministrativa con un termine di quindici giorni, senza adeguata avvertenza sulle conseguenze della mancata esibizione; secondo l’Agenzia, invece, la documentazione era inutilizzabile perché non prodotta tempestivamente nella fase di accertamento, nonostante l’espresso avviso contenuto nel pvc. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto utilizzabile la documentazione tardivamente prodotta; 2) omesso esame dell’avviso reso al contribuente circa la preclusione all’utilizzo processuale dei documenti non esibiti; 3) nullità della sentenza per motivazione solo apparente; 4) omessa pronuncia su una censura relativa ad alcune annualità e alla posizione della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e assorbendo il terzo e il quarto. Ha affermato che il giudice di merito, nel considerare valutabile la documentazione prodotta solo in giudizio, non aveva verificato se ricorressero le condizioni poste dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per superare la preclusione derivante dalla mancata esibizione nella fase amministrativa. In particolare, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando l’Ufficio contesta la tardiva produzione, il contribuente deve dimostrare di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile e il giudice deve controllare regolarità della produzione e congruità della giustificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La mancata esibizione di documenti rilevanti nella fase amministrativa determina una preclusione alla loro utilizzazione a favore del contribuente, salvo che questi provi di non aver potuto adempiere per causa non imputabile e nel rispetto delle modalità e dei termini previsti per la produzione in giudizio.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 quale base normativa dell’invito e delle preclusioni probatorie in materia di accertamento.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme alle norme sull’invito e sulla preclusione alla produzione tardiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla CTR a fondamento del diritto di difesa del contribuente; la Cassazione non condivide l’impostazione nella parte in cui elide la disciplina speciale delle preclusioni probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il motivo di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità della sentenza.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la censura relativa alla motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia su una specifica censura dell’Ufficio.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, la mancata esibizione nella fase amministrativa di documenti rilevanti può precluderne la successiva valorizzazione in giudizio a favore del contribuente, salvo che sia dimostrata una causa non imputabile di quella omissione.
  • Il giudice tributario, quando il contribuente produca tardivamente documenti già richiesti dall’Ufficio, deve verificare in concreto la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina speciale per superare la preclusione, compresa la regolarità della produzione e la congruità della giustificazione dell’omessa esibizione.
  • L’eventuale tutela del diritto di difesa non consente di disapplicare automaticamente il regime legale delle preclusioni probatorie previsto per l’accertamento fiscale.
  • Se l’Ufficio deduce e allega di avere inserito nel pvc l’avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione documentale, il giudice di merito non può prescindere da tale circostanza e deve esaminarla prima di ammettere la prova tardiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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