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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38966/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRPEF, IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007 nei confronti di una società, poi trasformata da s.n.c. in s.r.l., e dei soci persone fisiche per trasparenza. La CTR Lombardia aveva confermato la legittimità degli accertamenti, ritenendo operante il raddoppio dei termini e accertata la totale inesistenza di fatture emesse da un fornitore nei confronti della società contribuente. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo la decadenza dell’ufficio perché la notitia criminis sarebbe stata trasmessa solo dopo la formazione e persino dopo la notifica degli avvisi; 2) violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e del d.lgs. n. 74/2000, assumendo che il raddoppio dei termini non fosse applicabile all’IRAP; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.P.R. n. 600/1973, 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, contestando la prova dell’oggettiva falsità delle fatture e lamentando la mancata considerazione della documentazione contabile prodotta.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’IRAP e ha rinviato alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il raddoppio dei termini per le imposte per le quali era astrattamente configurabile un reato tributario, poiché nella disciplina applicabile ratione temporis era sufficiente l’astratta configurabilità del reato e l’invio della notizia di reato; ha invece escluso che tale meccanismo potesse operare per l’IRAP, non essendo tributo assistito da sanzioni penali. Quanto al terzo motivo, la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito e della documentazione già esaminata dal giudice tributario.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Nella disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sia astrattamente configurabile un reato tributario e sia stata comunque trasmessa la notizia di reato; la successiva evoluzione normativa non incide sugli avvisi notificati prima del 1 gennaio 2016.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla CTR come base del raddoppio dei termini in materia IVA, in coerenza con la disciplina previgente.

  • art. 331 c.p.p.

    La denuncia all’autorità giudiziaria costituisce il presupposto procedurale rilevante ai fini dell’operatività del raddoppio dei termini nella disciplina previgente.

  • d.lgs. n. 74/2000

    È richiamato per individuare i reati tributari rilevanti ai fini del raddoppio dei termini; non consente però di estendere il raddoppio all’IRAP.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    La Corte lo indica come reato astrattamente configurabile nel caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sufficiente a fondare il raddoppio dei termini per i tributi interessati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la ripartizione dell’onere probatorio sulla reale esistenza delle operazioni fatturate.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma di base per il potere di accertamento e la ricostruzione del reddito in presenza di fatture ritenute inesistenti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dai ricorrenti in tema di detrazione IVA, in relazione alla contestazione dell’inesistenza delle operazioni.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dai ricorrenti in tema di rettifica e accertamento IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel sistema previgente al d.lgs. n. 128/2015, il raddoppio dei termini di accertamento presupponeva soltanto l’astratta configurabilità di un reato tributario e la trasmissione della notizia di reato, senza che rilevassero la formale esercitazione dell’azione penale o l’esito del procedimento penale.
  • La disciplina del raddoppio dei termini non è automaticamente estensibile a tributi che non siano assistiti da sanzioni penali; in particolare, per l’IRAP il raddoppio non opera.
  • In tema di fatture per operazioni inesistenti, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su indici gravi e convergenti, come la mancanza di struttura organizzativa, beni strumentali e dipendenti del fornitore; spetta poi al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni fatturate.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, perché ciò risolve la censura in una richiesta di riesame del fatto.
  • Quando il ricorso è accolto solo su una specifica voce impositiva o su una parte autonoma della decisione, la cassazione con rinvio può essere limitata a quel profilo, restando ferme le altre statuizioni non caducate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte dirette/IVA/IRAP
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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