Cassazione Civile, Ordinanza n. 17126/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da una società concessionaria di porto turistico per il pagamento di euro 4.320,14, oltre accessori, qualificati come oneri sociali e quote di spese di gestione e manutenzione correlate alla partecipazione azionaria della controparte. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che la pretesa non avesse base nel contratto sociale né nello statuto, che l'organo amministrativo avesse illegittimamente ripartito tra i soci tutte le spese di funzionamento e non solo quelle riferibili all'uso dei beni sociali, che fosse stata usata una tabella millesimale non approvata, che vi fosse stata rinuncia all'uso del posto barca con conseguente estinzione dell'obbligazione correlata, che mancasse prova della qualità di socio e che il giudizio non fosse attratto alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa. In cassazione la ricorrente articola sette motivi: denuncia violazioni della l. n. 172/2003 e dell'art. 2345 c.c. per l'asserita illegittimità di contributi in denaro ulteriori rispetto ai conferimenti; violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali per avere la corte d'appello ignorato che erano state poste a carico dei soci anche spese diverse da quelle di uso dei beni sociali e applicata una tabella millesimale non provata; violazione dell'art. 1236 c.c. per avere ritenuto non efficace la rinuncia all'uso del posto barca; violazioni in tema di prove e istruzione probatoria per non aver disposto consulenza tecnica o esibizione del libro soci e per non aver affrontato l'eccezione circa la natura delle spese richieste; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per la prova della qualità di socio; violazione delle regole di competenza per avere ritenuto competente la sezione specializzata in materia di impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi perché non si confrontavano con l'accertamento di merito compiuto dalla corte d'appello, la quale aveva considerato provata la qualità di socio nel periodo rilevante, la natura della società come soggetto appositamente creato per gestire il porto turistico, l'esistenza di un titolo partecipativo che attribuiva anche il diritto di usare beni sociali quali il posto di ormeggio e il box nautico, e la previsione statutaria che consentiva al consiglio di amministrazione di ripartire tra i soci, in proporzione alle azioni detenute, i contributi necessari alla gestione e manutenzione dei beni sociali. La Corte ha chiarito che, pur essendo vietato imporre ai soci prestazioni in denaro ulteriori rispetto ai conferimenti nell'ambito del rapporto sociale in senso stretto, è invece ammissibile, nel distinto rapporto relativo all'uso dei beni sociali e dei servizi comuni, prevedere statutariamente l'obbligo di partecipare agli oneri derivanti dall'uso e dalla gestione di tali beni, con criteri di riparto determinati dal consiglio di amministrazione e controllabili dai soci secondo le regole societarie. Ha inoltre affermato che le censure di merito mascherate da violazioni di legge non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., qui non adeguatamente dedotto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina richiamata è letta come consentente alle società concessionarie di porti turistici l'emissione di azioni che attribuiscano ai soci il diritto di servirsi dei posti ormeggio in disponibilità sociale, senza escludere la previsione statutaria di contributi connessi all'uso e alla gestione di tali beni.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia priva di motivazione o motivata solo apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per censurare la motivazione; la Corte ritiene che il provvedimento di merito superi il minimo costituzionale di motivazione.
La Corte ribadisce che le doglianze che contestano la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove non sono deducibili come violazioni di legge, ma solo entro i limiti del vizio di motivazione o dell'error in procedendo ove effettivamente sussistente.
La censura di ultrapetizione/omessa pronuncia è respinta perché la sentenza d'appello si è pronunciata sui punti decisivi dedotti.
Richiamato insieme agli artt. 2697 e 116 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria; la Corte afferma che la rivalutazione delle prove è preclusa in cassazione.
La Corte esclude un uso distorto della norma, osservando che il giudice di merito ha valutato liberamente le risultanze probatorie.
Richiamato con riferimento alle richieste istruttorie; la Corte non ravvisa un vizio decisivo per l'omessa ammissione o considerazione delle prove richieste.
Invocato per l'esibizione del libro soci; la Corte lo reputa irrilevante ai fini del decisum perché la qualità di socio risultava provata con altri documenti e, comunque, le azioni erano cartolarizzate.
Vieta prestazioni accessorie in denaro ulteriori rispetto ai conferimenti nel rapporto societario tipico, ma non impedisce che lo statuto preveda, in un distinto rapporto di uso dei beni sociali, l'obbligo di partecipare alle spese di gestione e manutenzione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità con un uso meramente goditorio della società; la Corte non accoglie la lettura restrittiva, valorizzando la specialità della società portuale.
È richiamato come indice della compatibilità statutaria di obblighi ulteriori connessi allo status di azionista e al contenuto del titolo azionario.
Richiamato per affermare il trasferimento delle azioni nominative cartolarizzate mediante girata autenticata.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che ripartiscono gli oneri, se lesive dei diritti dei soci, sono direttamente impugnabili dai soci stessi.
comma 2, lett. a) e comma 3
La controversia è ritenuta attratta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa perché scaturisce da un rapporto societario e da un secondo rapporto collegato relativo al godimento dei beni sociali.
comma 1-quater e comma 1-bis
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La rinuncia all'uso del posto barca non estingue l'obbligo di contribuire alle spese, perché il diritto di godimento è inscindibilmente collegato al titolo partecipativo fino al trasferimento delle azioni.
La doglianza sulla prova della qualità di socio è respinta perché la Corte d'appello ha ritenuto assolto l'onere probatorio dalla società opposta mediante certificati azionari e atto di trasferimento.
Richiamato in tema di autosufficienza del ricorso, per escludere che siano state specificamente e correttamente riportate le circostanze fattuali decisive asseritamente trascurate.
Richiamato in relazione all'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamato per distinguere il travisamento della prova, che può dar luogo a revocazione, dal vizio deducibile in cassazione.
È utilizzato in via analogica come esempio di disciplina di titolari di godimento che si riuniscono per deliberare sulle spese di gestione di servizi comuni.
Richiamato come norma di rinvio nell'esempio della gestione assembleare delle spese comuni.
Richiamato per escludere che la determinazione dei contributi sia rimessa a un arbitrio non ancorato a criteri obiettivi.
Massime di principio
- Nel diritto societario è distinto il rapporto di partecipazione al capitale sociale dal distinto rapporto che attribuisce al socio un diritto di godimento su beni sociali o servizi comuni; a ciascun rapporto possono corrispondere obblighi diversi.
- Il divieto di imporre ai soci prestazioni in denaro ulteriori rispetto ai conferimenti opera per il rapporto societario in senso stretto, ma non impedisce che lo statuto preveda, per l'uso di beni sociali, l'obbligo di concorrere alle spese di gestione e manutenzione.
- Quando lo statuto attribuisce ai soci diritti di godimento su beni della società, è legittima la previsione di contributi ripartiti in proporzione alle azioni o secondo criteri obiettivi predeterminati, purché l'assetto sia ancorato a previsioni statutarie e sia soggetto al controllo degli organi sociali e all'impugnazione delle deliberazioni lesive.
- La rinuncia all'utilizzo del bene sociale non estingue automaticamente l'obbligo di contribuzione se tale obbligo discende dallo status di socio e permane finché il socio conserva la partecipazione.
- In cassazione non è consentito riesaminare il merito della valutazione delle prove; le censure sono ammissibili solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatti storici decisivi o della motivazione meramente apparente, non per contestare la diversa lettura del materiale istruttorio.
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si estende alle controversie che, pur riguardando il godimento di beni sociali o rapporti collegati, derivano da un rapporto societario principale e da esso non sono autonomamente scindibili.
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