Cassazione Civile, Ordinanza n. 28334/2019 del 05/11/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società commerciale e dei suoi soci per gli anni d’imposta 2005 e 2006, con rideterminazione dei ricavi e delle imposte ai fini IVA e IRAP per la società e IRPEF per i soci. Dopo una verifica della Guardia di finanza, l’Ufficio aveva applicato l’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, ricostruendo le vendite non contabilizzate di stufe e i relativi prezzi sulla base dei movimenti di magazzino e delle dichiarazioni del legale rappresentante. La Commissione tributaria provinciale di Udine aveva accolto il ricorso solo in parte, riducendo i maggiori ricavi; la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva invece respinto integralmente il ricorso originario. I contribuenti hanno proposto quattro motivi: carenza dei presupposti per l’accertamento analitico-induttivo; inidoneità delle presunzioni perché prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; mancanza di valore confessorio delle dichiarazioni del legale rappresentante; nullità o vizio motivazionale per omessa o contraddittoria indicazione degli elementi ricavati da tali dichiarazioni. In memoria hanno inoltre chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione.
La decisione
La Corte ha escluso che la documentazione prodotta provasse la definizione agevolata degli atti oggetto del giudizio: non consentiva di collegare le cartelle agli avvisi impugnati, non documentava l’impegno espresso alla rinuncia ai giudizi e non risultava notificata all’Agenzia. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorso riproduceva gli atti essenziali e che la riproduzione integrale non ne determinava la nullità quando fosse possibile isolare ed espungere le parti eccedenti; ha inoltre escluso che i contribuenti avessero richiesto una rivalutazione del merito. I quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono stati accolti nei limiti precisati dalla Corte. La CTR aveva affermato sia che gli sconti rispetto ai prezzi di listino fossero prassi usuale, sia che uno sconto del 50% fosse non credibile, tornando così al prezzo di listino senza spiegare il passaggio logico; inoltre aveva attribuito decisivo rilievo alle dichiarazioni del legale rappresentante senza indicare quali specifiche dichiarazioni fossero state utilizzate per completare il quadro indiziario. Tale motivazione non consentiva di controllare né la corretta applicazione dei criteri della prova presuntiva né la coerenza del ragionamento. La Corte ha anche precisato che, non avendo i contribuenti proposto appello incidentale contro la decisione provinciale, erano ormai coperte da giudicato la correttezza del ricorso al metodo analitico-induttivo e la quantificazione dei redditi operata dalla CTP; il rinvio è quindi circoscritto all’oggetto dell’appello. La sentenza è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In ordine alla corretta applicazione delle regole sulla prova presuntiva, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poichè se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi
Il giudice di merito valuta gli indizi, ma la Cassazione può controllare che abbia applicato correttamente i criteri legali della prova presuntiva e considerato il materiale indiziario in modo complessivo, senza attribuire o negare valore ai singoli elementi in assenza di una valutazione di sintesi.
Questa Corte ha peraltro tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorchè preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perchè è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento
Gli indizi devono essere valutati globalmente e nel reciproco collegamento: la gravità, precisione e concordanza possono risultare dal quadro complessivo anche se ciascun elemento, considerato isolatamente, è insufficiente.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Infine, per l’ipotesi dell’unico indizio nell’accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), anche di recente si è affermato che ìl convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa
Nell’accertamento induttivo del reddito d’impresa la prova di maggiori ricavi può poggiare anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nè tale integrale trasposizione di atti da luogo a nullità del ricorso, come pure richiesto dall’Ufficio, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perchè, quando la loro riproduzione può essere facilmente isolata ed espunta dall’atto processuale, senza con ciò sacrificare la conformità del contenuto del ricorso al principio di sinteticità, essa supera il filtro dell’autosufficienza in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi
La riproduzione integrale di atti nel ricorso per cassazione non comporta di per sé nullità per difetto di autosufficienza quando le parti eccedenti siano facilmente isolabili ed eliminabili senza pregiudicare la comprensibilità delle singole censure.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione
Il vizio motivazionale ricorre quando sia omesso o insufficiente l’esame di un punto decisivo oppure quando un contrasto insanabile tra le argomentazioni impedisca di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016
Ancora più dirimente, in ordine alla ininfluenza della asserita definizione della controversia, è la circostanza che negli atti allegati con la memoria illustrativa non vi è traccia della dichiarazione con la quale i ricorrenti abbiano denunciato la pendenza di giudizi e, soprattutto, abbiano assunto l’impegno espresso alla loro rinuncia (citato D.L. n. 193, art. 6, comma 2).
Ai fini della definizione agevolata invocata nel caso, la documentazione deve comprovare la dichiarazione relativa alla pendenza del giudizio e l’assunzione dell’impegno espresso a rinunciarvi; la sua mancanza impedisce di dichiarare cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere apprezzate con una valutazione complessiva e non atomistica; ciascun indizio può essere insufficiente da solo, ma acquistare significato nel quadro degli altri elementi.
- Nell’accertamento induttivo del reddito d’impresa, anche un’unica presunzione semplice può sostenere la prova di maggiori ricavi non dichiarati, purché sia grave e precisa; resta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
- La Cassazione può verificare la corretta applicazione dei criteri legali della prova presuntiva quando il giudice di merito non valuti il materiale indiziario in sintesi o non esponga un percorso logico controllabile; non può invece sostituirsi al giudice di merito nella generale rivalutazione delle prove.
- Quando la decisione fonda la ricostruzione presuntiva anche su dichiarazioni del legale rappresentante, deve indicare in modo specifico quali dichiarazioni siano state valorizzate, così da rendere verificabili la formazione del quadro indiziario e la motivazione.
- La riproduzione integrale di atti nel ricorso per cassazione non ne determina automaticamente la nullità per difetto di autosufficienza se il materiale eccedente è facilmente isolabile ed espungibile e restano comprensibili le censure.
- In assenza di appello incidentale, la statuizione di primo grado non impugnata resta coperta da giudicato; il giudice di rinvio deve quindi decidere entro i limiti dell’oggetto dell’appello.
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