Cassazione Civile, Ordinanza n. 27702/2019 del 29/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 19 giugno 2009, ingiunse alla società e al suo legale rappresentante il pagamento di Euro 117.253,00 a titolo di sanzione amministrativa per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti senza avvalersi di intermediari abilitati, in violazione della disciplina antiriciclaggio. Con ricorso depositato il 22 luglio 2009 gli ingiunti proposero opposizione, deducendo la tardività della contestazione rispetto al termine di 90 giorni, la carenza di motivazione, l’insussistenza dei presupposti della sanzione e l’erronea quantificazione, anche in relazione alla disciplina più favorevole e alla possibilità di pagamento in misura ridotta. Il Tribunale di Bergamo rigettò l’opposizione e confermò il provvedimento. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 326/2016 depositata il 14 aprile 2016, respinse l’appello: ritenne ritualmente costituita l’amministrazione, escluse che fosse necessaria la sua presenza all’udienza, giudicò tempestiva la contestazione perché l’accertamento richiedeva ulteriori approfondimenti e ritenne che la statuizione sulla disciplina più favorevole fosse ormai definitiva per mancata impugnazione; aggiunse che la differenza tra i regimi sanzionatori riguardava il minimo edittale, non applicabile in concreto secondo la valutazione allora compiuta. In Cassazione i ricorrenti proposero quattro motivi. Con il primo denunciarono la violazione dell’art. 14 della L. n. 689/1981 e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che il termine di 90 giorni dovesse decorrere, al più tardi, dal 29 settembre 2003, quando l’amministrazione avrebbe già avuto a disposizione la documentazione necessaria, e lamentando contraddittorietà della motivazione. Con il secondo censurarono la mancata applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole, richiamando la versione originaria dell’art. 5, comma 1, della L. n. 197/1991, priva di minimo edittale, rispetto alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 56/2004, e l’assenza di motivazione sui criteri di quantificazione. Con il terzo denunciarono omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sulla dedotta impossibilità di determinare correttamente l’importo per la definizione agevolata, poiché nel verbale le somme oblabili erano state calcolate nel 2% del valore di ciascuna operazione. Con il quarto lamentarono la violazione della disciplina sanzionatoria e degli artt. 10 e 16 della L. n. 689/1981, contestando che la determinazione della sanzione potesse prescindere dalla valutazione della disciplina più favorevole e dalla questione del pagamento ridotto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui l’autorità ha acquisito e valutato gli elementi indispensabili per verificare l’illecito, non dalla mera acquisizione materiale del fatto; nella specie, la Corte d’Appello aveva motivatamente ritenuto necessari ulteriori accertamenti, compresi gli interrogatori diretti a chiarire i rapporti tra la società e i destinatari dei pagamenti, e la motivazione non era contraddittoria né apparente. Ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, in relazione alla sopravvenuta disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 90/2017. L’art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato, impone l’applicazione retroattiva della disciplina antiriciclaggio più favorevole anche ai procedimenti pendenti; la sopravvenienza deve essere rilevata d’ufficio e può operare anche se la questione non era stata specificamente impugnata, poiché la statuizione sulla sanzione dipende da quella sulla responsabilità e non si consolida separatamente prima del giudicato su quest’ultima. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia, affinché confronti in concreto il regime previgente e quello risultante dal D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 e, se quest’ultimo risulti più favorevole, ridetermini la sanzione secondo i nuovi parametri. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, L. n. 689/1981
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione
Il termine per notificare la contestazione decorre quando l’autorità ha acquisito e valutato gli elementi indispensabili per verificare l’illecito, oppure quando l’ulteriore tempo impiegato non sia più giustificato dalla necessità di acquisizione e valutazione.
art. 69 D.Lgs. n. 231/2007
La lettera dell’art. 69 citato appare perspicua nel disciplinare appositamente la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora pendenti, ribadendo bensì il principio della loro soggezione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto, ma solamente quando questa sia più favorevole al soggetto sanzionato, sicchè in difetto di tale presupposto trova applicazione la nuova disciplina in quanto sia più favorevole.
Per le condotte antiriciclaggio anteriori alla norma ma ancora sub iudice, il regime applicabile è quello più favorevole al sanzionato, sia esso quello vigente al momento del fatto o quello sopravvenuto.
art. 336 c.p.c.
“In materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione; nè tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra jus superveniens e cosa giudicata, perchè la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., è destinata ad essere travolta dall’eventuale caducazione di quest’ultima, cosicchè essa non può passare in giudicato fino a quando l’accertamento della responsabilità dei sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato”
La statuizione sulla misura della sanzione dipende da quella sulla responsabilità: non si consolida autonomamente prima che l’accertamento della responsabilità sia passato in giudicato. Perciò la disciplina sopravvenuta più favorevole può essere rilevata e applicata anche d’ufficio durante il giudizio.
Massime di principio
- Per la decorrenza del termine di contestazione previsto dall’art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981, l’accertamento non coincide con la mera conoscenza materiale del fatto: rileva il momento in cui l’autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l’illecito, tenendo conto della complessità concreta degli approfondimenti necessari.
- La valutazione del giudice di merito sul momento in cui l’accertamento poteva ragionevolmente dirsi compiuto è sindacabile in cassazione solo se la motivazione non è congrua.
- La disciplina antiriciclaggio sopravvenuta che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole si applica anche ai procedimenti pendenti relativi a condotte anteriori, secondo il criterio del favor rei previsto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007.
- Il giudice deve rilevare d’ufficio la sopravvenienza della disciplina sanzionatoria più favorevole, anche in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sulla quantificazione, e deve comparare in concreto i regimi applicabili per individuare quello più favorevole al sanzionato.
- La statuizione sulla misura della sanzione amministrativa è dipendente da quella sulla responsabilità e non passa autonomamente in giudicato prima che quest’ultima sia definitiva.
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