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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26801/2019 del 21/10/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Una società che commercializzava ricambi per auto aveva ottenuto dal Tribunale di Verona un decreto ingiuntivo per 131.589,85 euro, richiesti sulla base di fatture relative alla vendita di materiali. La società destinataria della merce aveva opposto il decreto, sostenendo che l’accordo prevedeva la consegna dei ricambi per verificarli, rottamare quelli non più commerciabili e vendere gli altri, dividendo in parti uguali il ricavato; deduceva inoltre che le fatture erano state trasmesse insieme alla merce, in gran parte obsoleta, senza che vi fosse una vendita. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo le fatture sottoscritte per accettazione e non provata la diversa natura dell’accordo. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1501/2014 depositata il 19 giugno 2014, aveva invece accolto l’opposizione, osservando che la firma sulle fatture, apposta da un magazziniere privo di poteri rappresentativi e senza indicazione della causa della sottoscrizione, attestava soltanto la corrispondenza della merce consegnata a quella elencata. Aveva escluso la prova dell’accordo alternativo, ma, in ragione dell’ammissione che una parte dei materiali era stata venduta per 6.000 euro, aveva condannato la destinataria a pagare tale somma e disposto che la venditrice riprendesse gli altri beni. L’ex socio accomandatario della società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2709, 2710 e 2720 c.c., per avere negato efficacia probatoria alle fatture, pur sottoscritte e annotate nei registri IVA; 2) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse respinto tanto la domanda di pagamento quanto la diversa ricostruzione del rapporto senza qualificarlo, pur avendo disposto la restituzione della merce; 3) motivazione perplessa e logicamente incomprensibile, per avere negato sia vendita sia deposito ma riconosciuto una vendita limitatamente ai materiali venduti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha precisato che la fattura, oltre a fare prova contro l’emittente circa la prestazione e il prezzo indicati, può costituire piena prova dell’esistenza del contratto nei confronti di entrambe le parti quando sia stata accettata dal destinatario; l’accettazione non richiede formule sacramentali e può risultare da comportamenti concludenti. Ha inoltre richiamato il possibile valore di prova scritta delle annotazioni nel registro IVA con riferimento alla fattura, quali atti ricognitivi di natura confessoria. Nel caso concreto, la merce era stata consegnata insieme alle fatture, sottoscritte da chi l’aveva ricevuta; la Corte d’appello non poteva escludere l’accettazione soltanto perché la firma non indicava la ragione della sottoscrizione e proveniva da un soggetto privo di poteri rappresentativi. Era inoltre mancata ogni verifica sull’eventuale registrazione delle fatture nel registro IVA. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2709 c.c.

    pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dall’art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore) e art. 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito, giacchè la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.

    Le annotazioni del registro IVA non ricadono nella disciplina probatoria degli artt. 2709 e 2710 c.c.; tuttavia, se richiamano la fattura da cui deriva il credito, possono costituire prova scritta idonea del credito, come atto ricognitivo sfavorevole al dichiarante.

  • art. 2710 c.c.

    pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dall’art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore) e art. 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito, giacchè la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.

    La disciplina dell’art. 2710 c.c. riguarda i libri regolarmente tenuti che possono fare prova tra imprenditori per rapporti inerenti all’impresa; la Corte distingue da tale disciplina le annotazioni IVA, alle quali riconosce comunque possibile valore di prova scritta del credito secondo il principio enunciato.

  • art. 2720 c.c.

    pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dall’art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore) e art. 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito, giacchè la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.

    L’annotazione nel registro IVA che richiama la fattura può avere natura confessoria, in quanto ricognitiva di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, e costituire idonea prova scritta del credito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo fondato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo; la Corte non ne ha esaminato il merito.

Massime di principio

  • La fattura commerciale può costituire piena prova, nei confronti di entrambe le parti, dell’esistenza del contratto cui si riferisce quando risulti accettata dal destinatario della prestazione.
  • L’accettazione della fattura portata a conoscenza del destinatario non richiede formule sacramentali e può essere manifestata anche mediante comportamenti concludenti; la sola mancanza di una specificazione scritta della causa della firma non basta a escluderla.
  • La sottoscrizione della fattura da parte di chi riceve la merce non può essere privata di rilievo probatorio sulla sola base della mancanza di poteri rappresentativi del firmatario, senza una valutazione complessiva delle circostanze rilevanti per accertare l’accettazione.
  • Le annotazioni del registro IVA, pur non rientrando nella disciplina degli artt. 2709 e 2710 c.c., possono costituire prova scritta dell’esistenza del credito quando richiamino la fattura da cui esso deriva, quale atto ricognitivo di un fatto sfavorevole al dichiarante.
  • Quando siano dedotte l’accettazione delle fatture e la loro annotazione nel registro IVA, il giudice deve verificare tali circostanze e valutarne l’efficacia probatoria secondo i principi indicati; non può escludere l’accettazione sulla base di rilievi meramente formali.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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