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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29812/2019 del 18/11/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia riguardava l’inammissibilità dell’appello dichiarata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 30 agosto 2017, sul presupposto che la notificazione telematica della sentenza impugnata fosse regolare e che la notificazione effettuata a uno solo dei procuratori costituiti facesse decorrere il termine breve d’impugnazione. La società ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 3-bis, comma 3, della L. n. 53/1994 e dell’art. 19-bis, comma 5, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, sostenendo che la prova della notificazione telematica dovesse risultare dal deposito telematico della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna completa; con il secondo denunciava la violazione degli artt. 170, 285 e 326 c.p.c., contestando che la notificazione della sentenza a una sola parte potesse far decorrere il termine breve anche per le altre. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non esponeva sommariamente i fatti della causa: mancavano i fatti costitutivi della domanda, l’indicazione delle parti del giudizio di merito, lo svolgimento e le ragioni della decisione di primo grado, nonché le ragioni della sentenza d’appello. Inoltre, il primo motivo era oscuro quanto all’oggetto e il secondo non confrontava adeguatamente la motivazione impugnata. La Corte ha quindi ritenuto impossibile esaminare le censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti previsto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; i due motivi non sono stati esaminati nel merito. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro per compensi ed esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario, e al pagamento in favore della controricorrente di ulteriori 8.000 euro ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c. La condanna è stata giustificata dalla natura oggettivamente abusiva dell’impugnazione, priva dell’esposizione richiesta e inidonea a consentire lo scrutinio delle censure. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale, che ha originato la controversia, e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata

    L’esposizione sommaria dei fatti è un requisito autonomo di contenuto-forma del ricorso per cassazione. Deve permettere alla Corte di ricostruire con chiarezza i fatti sostanziali e processuali e le ragioni essenziali delle decisioni di merito senza consultare altri atti; la sua mancanza determina l’inammissibilità e impedisce lo scrutinio dei motivi.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

    La condanna prevista dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c. ha natura pubblicistica e funzione sanzionatoria e deterrente, è applicabile d’ufficio e non richiede la prova del dolo o della colpa grave. Occorre una condotta oggettivamente qualificabile come abuso del processo, anche per la proposizione di un ricorso privo dei requisiti processuali essenziali e quindi manifestamente inidoneo alla tutela di una ragione plausibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una ricostruzione sommaria ma autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali, delle reciproche pretese e delle ragioni essenziali delle decisioni di merito; il rinvio ad altri atti o alla stessa sentenza impugnata non supplisce all’omissione e la carenza impedisce l’esame dei motivi.
  • La condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura pubblicistica e funzione di contenimento dell’abuso del processo; può essere pronunciata d’ufficio senza accertamento del dolo o della colpa grave, purché la condotta risulti oggettivamente abusiva.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione privo dell’esposizione sommaria dei fatti o altrimenti inidoneo a consentire lo scrutinio delle censure può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del diritto

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