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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27565/2019 del 28/10/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiata)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 per un danno irreversibile da epatite cronica da virus C, contratta a seguito di una trasfusione effettuata nel dicembre 1985. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1192/2017 depositata il 23 novembre 2017, accogliendo il gravame del Ministero, l’aveva respinta perché riteneva tardiva la domanda amministrativa: la documentazione attestava diagnosi di epatite cronica già nel 1992, una possibile origine trasfusionale e successive conferme nel 1995 e nel 1999, mentre il termine triennale era decorso. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell’art. 3, comma 1, in combinato disposto con l’art. 4, comma 4, della L. n. 210 del 1992, sostenendo che il termine non decorre dalla sola conoscenza della cronicità, ma dalla consapevolezza di un danno irreversibile con gravità almeno corrispondente alla soglia tabellare di indennizzabilità. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 3, commi 1 e 3, della stessa legge, per omessa considerazione o omesso accertamento del momento in cui aveva acquisito consapevolezza dell’origine post-trasfusionale dell’epatite.

La decisione

La Cassazione ha accolto unitariamente i due motivi, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha chiarito che il termine triennale di decadenza non decorre dalla sola conoscenza della patologia o della sua cronicizzazione: occorre la conoscenza, o ragionevole conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, della correlazione causale con l’emotrasfusione, della natura irreversibile del danno e della sua gravità tale da superare la soglia minima di indennizzabilità, valutabile secondo il criterio di equivalenza rispetto alle infermità tabellari. La Corte d’appello aveva confuso la diagnosi dell’epatite con la consapevolezza dei presupposti del diritto all’indennizzo e non aveva accertato la conoscenza o conoscibilità del superamento della soglia. Il giudice di rinvio dovrà attenersi a tali principi e provvedere sulle spese. La Cassazione ha inoltre dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 210/1992

    Nel caso in esame la Corte non si è attenuta a detti principi ed ha errato nel confondere la diagnosi della malattia con la consapevolezza della sua riconducibilità ad emotrasfusioni da cui soltanto decorre il termine triennale di decadenza; così violando, come denunciato, il disposto della L. n. 210 del 1992, art. 3.

    Il termine triennale decorre quando l’interessato conosce o può ragionevolmente conoscere il danno indennizzabile nel suo complesso, inclusa la riconducibilità causale alle emotrasfusioni; non è sufficiente la sola diagnosi della patologia.

  • art. 2 Cost.

    dal momento che rientra nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria

    La previsione legislativa di una soglia minima di gravità del danno permanente per l’accesso all’indennizzo è compatibile con il principio di solidarietà.

  • art. 38 Cost.

    dal momento che rientra nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria

    Il diritto costituzionale a misure di assistenza sociale non impedisce al legislatore di subordinare l’indennizzo alla gravità minima del danno individuata secondo la disciplina applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

    In ragione dell’accoglimento del ricorso, la Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle domande di indennizzo per epatite post-trasfusionale, il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 3 della L. n. 210 del 1992 decorre dalla conoscenza, anche ragionevolmente acquisibile con l’ordinaria diligenza, del danno indennizzabile completo dei suoi elementi, compresa la correlazione causale tra patologia ed emotrasfusione; la sola diagnosi o cronicizzazione dell’epatite non è sufficiente.
  • Ai fini della decorrenza del termine, la conoscenza del danno deve comprendere la sua natura irreversibile e la consapevolezza che la menomazione superi la soglia minima di indennizzabilità, da valutare secondo un criterio di equivalenza e non di rigida corrispondenza tabellare rispetto alle infermità classificate nelle categorie rilevanti.
  • La conoscenza effettiva è equiparata alla ragionevole conoscibilità: occorre valutare se, secondo l’ordinaria diligenza, l’interessato fosse in grado di individuare la causa della patologia e di ricondurre il danno a uno degli eventi contemplati dalla L. n. 210 del 1992.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenza

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