Cassazione Civile, Ordinanza n. 27874/2019 del 30/10/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
La controversia
La ricorrente, che aveva 16 anni quando nel luglio 1990 si era sottoposta a una trasfusione e affermava di avere successivamente contratto un’epatite cronica, aveva chiesto al Ministero della Salute l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 21/2018 depositata l’11 gennaio 2018, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda perché proposta nel 2002 oltre il termine triennale di decadenza, individuando la decorrenza di tale termine nel 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della L. n. 238 del 1997. La ricorrente aveva sostenuto di avere acquisito la conoscenza del nesso tra malattia e trasfusione soltanto nel 2003, in seguito al rilascio della documentazione clinica, e aveva denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della L. n. 210 del 1992. Secondo il motivo, la norma richiede che la conoscenza del danno risulti dalla documentazione indicata dalla legge e non consente di ricostruirla aliunde sulla base di ipotesi o di elementi indiziari. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ribadito che il termine triennale, esteso alle epatiti post-trasfusionali dalla L. n. 238 del 1997, decorre, per chi aveva acquisito conoscenza del danno prima della riforma, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina; tuttavia, la conoscenza rilevante deve comprendere la patologia, il nesso causale con la trasfusione, l’irreversibilità del danno e la sua riconducibilità alle infermità indennizzabili, e deve avere base nella documentazione clinica prevista dalla legge. Nel caso concreto la documentazione indicava che la ricorrente aveva potuto conoscere l’avvenuta emotrasfusione solo nel 2003: il Centro militare di medicina legale, il 17 aprile 2003, aveva restituito inevaso il fascicolo della domanda del 2002 proprio per mancanza della prova documentale dell’effettiva trasfusione, riservandosi di riesaminarlo una volta completata l’istruttoria. Non potevano quindi fondare una diversa conoscenza le allegazioni ipotetiche contenute nell’atto introduttivo, la testimonianza del marito o la presentazione della domanda amministrativa. La Corte d’appello dovrà compiere l’accertamento attenendosi a tali principi. La Cassazione ha inoltre dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, commi 1-3, L. n. 210 del 1992
La L. n. 210 del 1992 distingue nettamente, ai fini della tutela indennitaria, la malattia epatica dalla evidenza del danno conseguente, posto che i termini della domanda per l’indennizzo decorrono, alla stregua dell’art. 1, comma 1, “dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 l’avente diritto risulti aver avuto conoscen. za del danno”.
Ai fini della decadenza per la domanda amministrativa, il momento iniziale è determinato dalla conoscenza del danno risultante dalla documentazione prevista dalla legge; non è sufficiente la sola conoscenza della malattia.
Pertanto sulla scorta della pronuncia delle Sez. Unite se il soggetto ha avuto consapevolezza del danno prima della legge, il termine triennale decorre solo dall’entrata in vigore della legge.
L’estensione del termine triennale alle prestazioni per epatite post-trasfusionale opera anche per trasfusioni anteriori alla legge; se la consapevolezza del danno precede la modifica normativa, il termine decorre dalla sua entrata in vigore.
art. 14 preleggi
Esse non possono dar luogo ad applicazioni analogiche vietate dall’art. 14 preleggi.
Le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia oltre i casi e i tempi da esse previsti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
In ragione dell’accoglimento del ricorso, la Corte ha escluso i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per l’indennizzo da epatite post-trasfusionale, il termine triennale di decadenza introdotto dalla L. n. 238 del 1997 si applica anche alle trasfusioni anteriori alla sua entrata in vigore; quando la consapevolezza del danno è anteriore, il termine decorre dall’entrata in vigore della nuova disciplina.
- La conoscenza del danno rilevante per la decorrenza della decadenza non coincide con la conoscenza della sola patologia: deve comprendere la riconducibilità causale della malattia alla trasfusione e la consapevolezza dell’irreversibilità del danno, nonché la sua riconducibilità, anche secondo un criterio di equivalenza e non di rigida corrispondenza tabellare, a un’infermità indennizzabile.
- La conoscenza rilevante ai fini dell’art. 3 della L. n. 210 del 1992 deve risultare dalla documentazione clinica indicata dalla legge. Allegazioni ipotetiche, testimonianze o la mera presentazione della domanda amministrativa non possono sostituire tale base documentale né dimostrare per via induttiva una conoscenza non risultante dai documenti.
- La conoscenza effettiva può essere equiparata alla ragionevole conoscibilità quando, secondo l’ordinaria diligenza, l’interessato sia in grado di individuare la causa della patologia e di collegarla a uno degli eventi dannosi previsti dalla L. n. 210 del 1992.
- Le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente a casi o tempi diversi da quelli contemplati.
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