Cassazione Civile, Ordinanza n. 26811/2019 del 21/10/2019
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I clienti avevano convenuto la banca chiedendo il risarcimento dei danni causati dal comportamento illecito di un suo dipendente, direttore di filiale, che, promettendo interessi superiori al tasso legale e approfittando delle proprie funzioni, si era impossessato di somme di loro proprietà. La domanda era stata accolta solo in parte in primo grado. La banca aveva proposto appello, notificato nel gennaio 2015, con prima udienza fissata al 17 giugno 2015. I clienti si erano costituiti il 27 maggio 2015 e avevano notificato il proprio appello il 5 giugno 2015. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5560/2016, depositata il 21 settembre 2016, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dei clienti perché tardiva: qualificata come appello incidentale in quanto proposta successivamente a quello della banca, avrebbe dovuto essere notificata entro il termine di venti giorni antecedenti l’udienza indicata nell’atto di appello principale. In cassazione i clienti hanno contestato, con un primo motivo, la mancata riunione delle impugnazioni; con un secondo motivo, la scelta della Corte d’appello di decidere con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., anziché secondo la forma indicata dall’art. 348-ter c.p.c. Hanno inoltre censurato la dichiarata tardività dell’appello, ma il ricorso è stato giudicato generico: non indicava gli elementi specifici e la loro collocazione negli atti a sostegno della censura e non offriva una ricostruzione comprensibile dei fatti rilevanti. Un nominativo compariva nell’intestazione del ricorso senza aver conferito procura al difensore.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la genericità delle censure e l’assenza di una ricostruzione intelligibile dei fatti violassero gli oneri di specificità e contenuto del ricorso previsti dall’art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che la mancata riunione delle impugnazioni non determinava violazione quando la riunione era superflua, essendo stata verificata in limine l’inammissibilità dell’appello incidentale, e che i ricorrenti non avevano indicato quale pregiudizio ne fosse derivato. Anche il secondo motivo è stato considerato incomprensibile e privo di indicazione del pregiudizio; in ogni caso, la scelta della forma decisoria non avrebbe dispensato i ricorrenti dal superare la questione preliminare della tardività dell’appello. La Corte ha escluso dal novero dei ricorrenti la persona indicata nell’intestazione che non aveva rilasciato procura. Ha condannato i ricorrenti, in solido con il difensore, alle spese in favore della banca, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, contributo per spese generali e accessori; la condanna del difensore è stata riferita alla posizione della persona priva di procura. Ha dato atto, inoltre, dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
In definitiva, non rispetta nè l’art. 366 c.p.c., n. 3, nè l’art. 366 c.p.c., n. 6.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo comprensibile i fatti rilevanti di causa; la mancanza di tale ricostruzione concorre a determinarne l’inammissibilità.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile, in primo luogo in quanto eccessivamente generico, perchè non richiama gli elementi specifici, con riferimento anche alla loro collocazione in atti, sulla base dei quali intende confutare la dichiarata tardività dell’appello.
Il ricorrente per cassazione deve individuare specificamente gli elementi processuali sui quali fonda la censura e indicarne la collocazione negli atti; una contestazione generica della tardività dell’impugnazione è inammissibile.
art. 281-sexies c.p.c.
Il ricorrente non spiega, però, in che modo sarebbe stato pregiudicato da questa scelta processuale (nè tanto meno mette in discussione la legittimità della scelta processuale).
La censura relativa alla scelta della decisione con motivazione contestuale deve indicare il pregiudizio concretamente derivato dalla forma processuale adottata.
art. 348-ter c.p.c.
Ma in ogni caso, se anche la corte d’appello avesse deciso ex art. 348 ter c.p.c. sulla base della inammissibilità dell’appello, per poter validamente impugnare la sentenza di primo grado i ricorrenti avrebbero comunque dovuto superare, con il ricorso per cassazione, lo scoglio della affermata tardività dell’appello.
La forma decisoria prevista dall’art. 348-ter c.p.c. non avrebbe evitato ai ricorrenti l’onere di contestare efficacemente la dichiarazione di tardività dell’appello, che impediva l’esame dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e i ricorrenti risultano soccombenti, pertanto sono gravati dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.
In caso di soccombenza nel ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre una ricostruzione intelligibile dei fatti rilevanti e indicare in modo specifico gli elementi, con la loro collocazione negli atti, sui quali si fondano le censure; la genericità e l’omessa localizzazione processuale comportano l’inammissibilità.
- La mancata riunione di impugnazioni contro la stessa sentenza non determina una violazione rilevante quando la riunione è superflua perché una delle impugnazioni è dichiarata inammissibile in limine e non è indicato alcun pregiudizio concreto derivante dalla mancata riunione.
- La censura contro una scelta relativa alla forma della decisione deve indicare il pregiudizio processuale concretamente subito; inoltre, tale scelta non elimina l’onere di superare la preliminare declaratoria di tardività dell’impugnazione.
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