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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19887/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro e imposte ipocatastali relativo a una compravendita di terreno agricolo. L'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il valore dichiarato dell'immobile; i contribuenti avevano contestato la stima, lamentando l'uso apodittico dei valori OMI e la mancata considerazione delle caratteristiche concrete del fondo (interclusione, accesso da strada non asfaltata, assenza di corrente elettrica, incoltività e mancanza di produttività agricola). In primo grado le decisioni erano state non uniformi tra venditori e acquirente; in appello la CTR, riuniti i giudizi, aveva rigettato le difese dei contribuenti e accolto l'appello dell'Agenzia. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancanza di valida delega del funzionario che aveva sottoscritto l'appello dell'Agenzia; 2) violazione delle regole sulla riunione dei procedimenti per avere la CTR riunito appelli provenienti da sentenze di primo grado con esiti opposti; 3) contraddittorietà della pronuncia per avere la CTR rigettato l'appello dei venditori e accolto quello dell'Agenzia; 4) violazione dell'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 per non avere l'Agenzia indicato trasferimenti di beni similari non anteriori al triennio; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo alle caratteristiche del terreno. Successivamente il contribuente ha comunicato di aver presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e di aver effettuato tutti i versamenti dovuti, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dal ricorrente sulla definizione agevolata della lite tributaria e ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio. Ha osservato che, nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere era comprovata dall'effettivo perfezionamento della procedura mediante pagamento integrale degli importi dovuti, e non vi era quindi solo un semplice impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il precedente di legittimità indicato in sentenza. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria mediante i pagamenti integrali dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione non è sufficiente il mero impegno a rinunciare ai giudizi pendenti: è necessario che risulti provato il completamento della procedura di definizione.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto nel merito o per l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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