Cassazione Civile, Ordinanza n. 19887/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro e imposte ipocatastali relativo a una compravendita di terreno agricolo. L'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il valore dichiarato dell'immobile; i contribuenti avevano contestato la stima, lamentando l'uso apodittico dei valori OMI e la mancata considerazione delle caratteristiche concrete del fondo (interclusione, accesso da strada non asfaltata, assenza di corrente elettrica, incoltività e mancanza di produttività agricola). In primo grado le decisioni erano state non uniformi tra venditori e acquirente; in appello la CTR, riuniti i giudizi, aveva rigettato le difese dei contribuenti e accolto l'appello dell'Agenzia. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancanza di valida delega del funzionario che aveva sottoscritto l'appello dell'Agenzia; 2) violazione delle regole sulla riunione dei procedimenti per avere la CTR riunito appelli provenienti da sentenze di primo grado con esiti opposti; 3) contraddittorietà della pronuncia per avere la CTR rigettato l'appello dei venditori e accolto quello dell'Agenzia; 4) violazione dell'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 per non avere l'Agenzia indicato trasferimenti di beni similari non anteriori al triennio; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo alle caratteristiche del terreno. Successivamente il contribuente ha comunicato di aver presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e di aver effettuato tutti i versamenti dovuti, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dal ricorrente sulla definizione agevolata della lite tributaria e ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio. Ha osservato che, nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere era comprovata dall'effettivo perfezionamento della procedura mediante pagamento integrale degli importi dovuti, e non vi era quindi solo un semplice impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il precedente di legittimità indicato in sentenza. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del primo motivo per la dedotta omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di carenza di valida delega del funzionario dell'Agenzia.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la riunione dei giudizi di appello.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla dedotta contraddittorietà del dispositivo della CTR.
art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel quarto motivo come norma sulla determinazione del valore sulla base di trasferimenti di beni similari non anteriori al triennio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata quale norma sul motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Indicata quale norma sul motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.
articoli 6 e 7, commi 2, lett. b), e 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamati per la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non si applica alla declaratoria di estinzione, ma solo in caso di infondatezza nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria mediante i pagamenti integrali dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della declaratoria di estinzione non è sufficiente il mero impegno a rinunciare ai giudizi pendenti: è necessario che risulti provato il completamento della procedura di definizione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto nel merito o per l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
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