Cassazione Civile, Ordinanza n. 29499/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2002 emesso nei confronti di un commerciante di autoveicoli. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile, per l'IVA sulle vendite di auto usate acquistate da operatori tedeschi, il regime del margine di utile previsto per i beni usati. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l. n. 41/1995, degli artt. 46, 47 e 50 del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c. Sostiene che il regime del margine costituisce deroga al regime ordinario degli acquisti intracomunitari e che spettava al contribuente dimostrarne i presupposti; la mera regolarità formale delle fatture non sarebbe sufficiente, occorrendo verificare la sostanza dell'operazione e la posizione dei fornitori. L'Ufficio evidenziava inoltre due elementi presuntivi contrari all'applicazione del regime: l'assenza, nelle fatture tedesche, di un richiamo al regime del margine e la presentazione dei modelli INTRASTAT, indicativa di ordinarie cessioni intracomunitarie assoggettate a IVA. Il contribuente non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato i principi di legittimità secondo cui, quando l'Amministrazione contesti l'indebita fruizione del regime del margine, deve allegare elementi specifici e concreti anche di natura presuntiva; a quel punto grava sul contribuente l'onere di provare il contrario e la propria buona fede, intesa come assenza di consapevolezza della frode e diligenza nell'accertare i presupposti del regime agevolato. Nel caso concreto, trattandosi di commercio intracomunitario di veicoli usati, il contribuente avrebbe dovuto svolgere controlli adeguati anche sulle carte di circolazione e sui precedenti intestatari dei veicoli. La CTR, invece, si è limitata a valorizzare un dato formale, ossia il mancato obbligo in Germania di indicare in fattura l'assoggettamento al regime del margine, senza confrontarsi con l'altro elemento indiziario rappresentato dagli INTRASTAT. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.l. n. 41 del 1995 conv. in L. n. 85 del 1995
disciplina il regime del margine di utile per i beni usati, quale deroga al regime ordinario IVA; la sua applicazione richiede la prova dei relativi presupposti
art. 37 d.l. n. 41 del 1995 conv. in L. n. 85 del 1995
norma richiamata insieme all'art. 36 per fondare il regime del margine e i suoi presupposti applicativi
artt. 46, 47 e 50 d.l. n. 331 del 1993 conv. in L. n. 427 del 1993
disposizioni invocate per il regime degli acquisti/cessioni intracomunitari, rispetto al quale il regime del margine opera come eccezione
l'onere di provare i presupposti di fatto che consentono l'applicazione del regime agevolato grava sul contribuente, una volta che l'Ufficio abbia contestato con elementi specifici la sua spettanza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3
il motivo è stato dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario sul regime del margine, l'Amministrazione può contestarne l'applicazione anche mediante elementi presuntivi specifici e concreti.
- Una volta contestata dall'Ufficio l'indebita fruizione del regime agevolato, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del beneficio e la propria buona fede, intesa come mancanza di consapevolezza della frode e adozione della diligenza esigibile.
- Il controllo del contribuente non può arrestarsi alla regolarità formale della documentazione: in presenza di operazioni intracomunitarie su beni usati, occorre verificare anche la sostanza dell'operazione e gli elementi idonei a dimostrare che l'IVA sia stata assolta a monte senza possibilità di detrazione.
- La motivazione del giudice di merito è insufficiente quando valorizza un solo dato formale senza confrontarsi con tutti gli indizi offerti dall'Ufficio per escludere il regime agevolato.
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