Cassazione Civile, Sentenza n. 19782/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013: l'Amministrazione aveva ritenuto indeducibili/da tassare maggiori componenti reddituali ai fini IRAP, IRES e IVA per fatture relative a operazioni ritenute inesistenti (sponsorizzazioni), per l'indebita riduzione della base imponibile IRAP (cd. 'taglio del cuneo fiscale' ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 446/1997) e per l'applicazione di aliquota IRAP errata. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente riconoscendo valide le ragioni per le sole fatture per operazioni inesistenti; la CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio sul punto principale sostenendo che la società operava in appalto con le pubbliche amministrazioni e non in concessione a tariffa, per cui poteva beneficiare delle deduzioni IRAP contestate; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, errata interpretazione della nozione di concessione e tariffa e conseguente errata esclusione dall'agevolazione e contestando anche la determinazione dell'aliquota IRAP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato i principi giurisprudenziali che distinguono concessione e appalto sulla base della traslazione del rischio al concessionario e della natura del corrispettivo (concessione: remunerazione tramite diritto di gestione e assunzione del rischio; appalto: corrispettivo a carico della stazione appaltante, senza trasferimento significativo del rischio). Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR secondo cui i contratti della contribuente erano appalti e non concessioni a tariffa remunerativa, mancava dunque la condizione ostativa prevista dall'art. 11 d.lgs. 446/1997 per escludere la riduzione del cuneo fiscale; conseguentemente sono infondate anche le doglianze sull'aliquota IRAP fondate sull'assunto della natura concessoria. Il ricorso è quindi respinto; nessuna pronuncia sulle spese in favore del fallimento e nessuna condanna al pagamento del contributo unificato in capo all'Amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura.
Norme richiamate
d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4
La norma prevede l'esclusione delle deduzioni IRAP per le imprese operanti in concessione e a tariffa in specifici settori (tra cui raccolta e smaltimento rifiuti). La Corte interpreta che l'esclusione si applica solo quando sussistono congiuntamente la natura concessoria del rapporto e la presenza di una 'tariffa' remunerativa (capace di inglobare già la componente fiscale), ossia quando è trasferito al privato il rischio economico della gestione.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 112
Richiamato da Cassazione per il criterio di identificazione del servizio pubblico locale; utilizzato per chiarire che l'esistenza di un servizio pubblico locale affidato non determina di per sé la qualificazione come concessione ai fini fiscali.
legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 266
Modifica normativa che ha inciso sull'ambito di applicazione della riduzione del cuneo fiscale; la Corte richiama la modifica per spiegare il contesto normativo dell'agevolazione e la portata della esclusione per le concessioni a tariffa.
art. 16, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
Norma richiamata nella censura sull'individuazione dell'aliquota IRAP; la questione dell'aliquota è strettamente connessa alla qualificazione del rapporto (concessione vs appalto), per cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza una volta esclusa la natura concessoria.
Legge Regione Puglia n. 40/2007, art. 3, comma 6
Richiamata rispetto a profili regionali e al calcolo dell'aliquota IRAP; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in assenza della qualificazione concessoria.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Articolo invocato come criterio di rimessione in cassazione per violazione di norme interpretative; la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati.
Massime di principio
- Per escludere l'applicazione delle deduzioni IRAP previste dall'art. 11 d.lgs. 446/1997 occorre la combinazione di due presupposti: la natura concessoria del rapporto e la presenza di una tariffa remunerativa che trasferisca al privato il rischio economico.
- La qualificazione del rapporto come 'concessione' o 'appalto' si basa su elementi di fatto (traslazione del rischio, fonte e modalità del corrispettivo, diritto di sfruttamento economico) e non sul nome o sulla forma giuridica dell'atto; prove oggettive e indicatori contrattuali sono determinanti.
- Nei contratti di appalto in cui la PA corrisponde un corrispettivo e non vi è trasferimento del rischio d'impresa, l'agevolazione IRAP può trovare applicazione; la mera partecipazione pubblica o la regolamentazione del servizio non sono sufficienti per qualificare il rapporto come concessorio.
- La determinazione dell'aliquota IRAP e delle conseguenze fiscali deve seguire la qualificazione giuridica del rapporto economico: contestare l'aliquota richiede dimostrare che la relazione contrattuale ha natura concessoria e dunque che la tariffa incorpora già l'onere fiscale.
- In giudizio amministrativo/tributario il ruolo della giurisprudenza (Cassazione e Cons. Stato) è centrale nel chiarire i confini tra appalto e concessione: le pronunce citate forniscono criteri consolidati che vanno verificati caso per caso mediante accertamento degli elementi contrattuali e dell'effettiva gestione economica.
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