Cassazione Civile, Sentenza n. 19766/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Nardo conveniva in giudizio Edil Smaldone per ottenere l'arretramento di una costruzione (piano rialzato/autorimessa) affinché rispettasse le distanze minime previste (5 m dal confine e 10 m dall'edificio dell'attore). In primo grado il Tribunale gli dava ragione; in appello la Corte di Napoli, dopo nullità e rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio (CTU), accolse parzialmente l'appello e condannò Edil Smaldone ad arretrare l'ala ovest dell'autorimessa per portarla a non meno di 10 m dall'edificio di Di Nardo sulla base dell'elaborato del CTU Lo Presti. Di Nardo propose ricorso per cassazione articolato in 7 motivi (tra cui: natura del provvedimento impugnato, nullità di atti istruttori, ripetizione della CTU, questioni processuali sulla notifica/ordinanze, efficacia di sentenza penale e, infine, errata individuazione del confine e metodo di misurazione delle distanze tra fabbricati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi sei motivi (principalmente per tardività, mancata riserva di impugnazione della sentenza non definitiva o per novità della questione in cassazione). Il settimo motivo è stato accolto in parte: la censura relativa alla rideterminazione del confine è stata ritenuta questione di fatto e quindi inammissibile in sede di legittimità, mentre la questione relativa al metodo di misurazione delle distanze tra fabbricati (lineare vs radiale) richiedeva un nuovo esame conforme ai principi di diritto esposti. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della distanza tra fabbricati e ha rinviato il giudizio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame della distanza tra i fabbricati applicando i criteri indicati nella motivazione; ha rigettato gli altri sei motivi. La Corte di Cassazione ha inoltre disposto che la Corte d'Appello si pronunci anche sulle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 361 c.p.c.
La Corte ricorda che contro le sentenze non definitive si può differire il ricorso per cassazione solo esercitando la riserva facoltativa entro il termine per proporre impugnazione e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione; la mancata riserva rende tardiva l'impugnazione.
art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3, 4 e 5
Articolo invocato per vizi di diritto e per errata applicazione delle norme processuali e di merito; la Corte verifica la rilevanza delle censure ai sensi di tali nn. nelle motivazioni di cassazione.
art. 278 c.p.c.
Richiamato nella distinzione tra sentenze definitive e non definitive e nella regolamentazione dei provvedimenti decisori del collegio: la natura del provvedimento va valutata sul contenuto, non sulla forma esteriore.
art. 873 c.c.
Norma sulle distanze nelle costruzioni: la Corte precisa la distinzione tra le finalità delle distanze codicistiche (evitare intercapedini dannose) e quelle dei regolamenti edilizi/urbanistici; la modalità di misurazione può variare a seconda della norma applicabile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio che il giudice deve pronunciare conformemente a quanto chiesto dalle parti; usato per censurare presunte pronunce ultrà o difformi rispetto al chiesto.
art. 113 c.p.c.
Principio che il giudice deve decidere secondo diritto; evocato nelle censure sulla correttezza della pronuncia sulle questioni giuridiche.
art. 156, 157, 159 c.p.c.
Norme sulle nullità e sulla loro rilevanza/estensione: la Corte richiama che le nullità processuali devono essere adeguatamente dedotte e che la loro estensione/riedificazione segue regole precise.
art. 196 c.p.c.
Norma sulla rinnovazione delle indagini e sulla possibilità di sostituire il consulente tecnico; utilizzata per valutare la legittimità della rinnovazione della CTU in appello.
art. 325 e 327 c.p.c.
Norme che fissano i termini per proporre l'appello; la Corte le usa per affermare che la sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per l'appello, e che, in mancanza di comunicazione, il termine è di sei mesi dalla pubblicazione.
art. 340 c.p.c.
Norma che disciplina la facoltà di impugnazione differita delle sentenze non definitive fino alla prima udienza successiva alla comunicazione: la Corte precisa che non dilata i termini ma li restringe in taluni casi.
art. 168 c.p.c., art. 36 e 45 disp. att. c.p.c.
Richiamate nelle censure relative alla formazione del fascicolo e alle comunicazioni di cancelleria; la Corte rileva che contestazioni di questo tipo devono essere tempestive e adeguatamente dedotte.
art. 651 e 654 c.p.p.
Norme penali richiamate dal ricorrente per sostenere l'efficacia della sentenza penale in sede civile; la Corte osserva che tale questione non era adeguatamente dedotta in merito e costituisce novità in Cassazione.
art. 28 L. n. 110/1942
Norma di legge urbanistica citata nella censura sul corretto inquadramento normativo delle distanze; la Corte richiama la distinzione tra norme del codice e norme urbanistiche/regolamentari.
Massime di principio
- La natura (sentenza od ordinanza) di un provvedimento si valuta sul contenuto e sugli effetti e non sull'intestazione: i provvedimenti decisori del collegio sono sentenze anche se vengono intitolati 'ordinanza'.
- Contro le sentenze non definitive occorre esercitare espressa riserva ai fini della cassazione (art. 361 c.p.c.) o impugnare nei termini per l'appello; la mancata riserva rende tardive le impugnazioni in Cassazione.
- Le censure di fatto (es. individuazione della linea di confine sulla base di rilievi tecnici) sono difficilmente sindacabili in Cassazione: tali questioni richiedono prova e valutazione del giudice di merito e non si prestano a nuovo esame in sede di legittimità.
- La scelta del metodo di misurazione delle distanze tra fabbricati (lineare vs radiale) dipende dalla norma invocata: per le distanze dettate dai regolamenti edilizi/urbanistici (finalità urbanistiche) rileva la distanza lineare in sé, indipendentemente dal fatto che gli edifici si fronteggino; per alcune ipotesi civilistiche (es. evitare intercapedini dannose) può valere il criterio radiale.
- Le questioni processuali legate a nullità, notifiche o valide contestazioni di atti istruttori devono essere tempestivamente sollevate e annotate nel corso del giudizio di merito, altrimenti rischiano di essere considerate inammissibili per novità in sede di Cassazione.
- Se vi è una sentenza penale che potrebbe avere effetti civili, la parte che intende far valere il giudicato penale deve sollevare la questione in fase di merito e indicare gli atti in cui ciò è stato fatto, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19754/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19755/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19765/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19767/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19768/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19781/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →