Cassazione Civile, Sentenza n. 19767/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno denunciato che la società resistente aveva trasformato un immobile adiacente in ristorante/osteria realizzando interventi edilizi illegittimi (cambio di destinazione d'uso, ampliamento in centro storico - Zona A1, aumento di volumetria e incameramento di un muro di proprietà dei ricorrenti) in contrasto con la disciplina urbanistica; inoltre hanno chiesto risarcimento per immissioni di fumo da una canna fumaria posta a distanza inferiore ai 10 m e per immissioni di rumore oltre la soglia di tollerabilità, nonché la demolizione dell'ampliamento abusivo o in subordine rimedi per la riduzione dei rumori.
La decisione
In primo grado il Tribunale rigettava la domanda nel merito ma accoglieva parzialmente i rimedi cautelari con CTU. In appello la Corte di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello, rigettava la domanda sugli odori per mancata verifica tecnica richiesta dagli attori ma accoglieva la richiesta di risarcimento per le immissioni sonore, applicando il criterio differenziale e valutando il superamento della soglia di tollerabilità; la Corte liquidava equitativamente il danno in €5.000 per ciascun attore, ritenendo non provati postumi fisici permanenti. In Cassazione i ricorrenti contestavano, tra l'altro, l'omessa pronuncia della Corte d'appello sull'autonoma domanda di accertamento dell'illegittimità degli interventi edilizi. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo principale (omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.), ritenendovi omissione totale di esame della domanda relativa agli abusi edilizi, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo rinviando alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione; ha invece rigettato il secondo motivo principale (disciplina della rinnovazione della CTU) e tutti e tre i motivi del ricorso incidentale (riguardanti contezza della sorgente, applicabilità del criterio differenziale, valutazione equitativa del danno). Sono state quindi disposte le spese e disposta la prosecuzione del giudizio davanti al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia sulla domanda autonoma relativa agli abusi edilizi integri omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., giustificando la cassazione parziale e il rinvio.
Il vizio di omessa pronuncia è inquadrato come motivo di cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.; le censure incidentali sono state esaminate alla luce delle norme sui vizî di motivazione e mancato esame di fatto decisivo.
La valutazione della tollerabilità delle immissioni rumorose va svolta secondo i canoni dell'art. 844 c.c.; il giudice civile valuta la situazione concreta e il giudizio non è escluso dalla normativa amministrativa.
Richiamata nella censura sulla mancata motivazione circa la rinnovazione della CTU; tuttavia la Corte ha ritenuto la rinnovazione materia di apprezzamento discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
"Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa"
La Corte d'appello ha adottato la liquidazione equitativa del danno quando il nesso causale e l'ammontare precisi non sono stati provati; la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione dato che il danno non era provato nella misura esatta.
D.P.C.M. 14/11/1997 (criterio differenziale)
La Corte ha confermato che il c.d. criterio differenziale (confronto col rumore di fondo) è utilizzabile anche in assenza di piano di zonizzazione acustica e può essere adottato per valutare la tollerabilità delle immissioni.
L. 26.10.1995 n. 447 (art. 2, comma 3, lett. b)
La normativa pubblicistica di tutela acustica è richiamata ma non esclude il sindacato del giudice civile ai fini dell'accertamento dell'intollerabilità ex art. 844 c.c.; la Corte ha valutato la compatibilità tra tutela amministrativa e civile.
D.M. 14/11/1997 (art. 8)
Richiamato come parte della normativa tecnica di riferimento per le misure acustiche; la Corte ne ha considerato i criteri insieme al criterio differenziale.
T.U. 380/2001
Citato nella contestazione urbanistica: gli attori hanno richiamato violazioni del T.U. edilizio per sostenere l'illegittimità degli interventi; la Corte d'appello non ha pronunciato su tale domanda e la Cassazione ha rilevato l'omessa statuizione.
Richiamato in relazione alla disciplina della giurisdizione e alla necessità di dedurre eccezioni di difetto di giurisdizione nei gradi processuali opportuni; la Corte ha escluso che il vizio potesse essere rilevato tardivamente.
Richiami procedurali relativi al contributo unificato: la Corte ha rilevato l'eventuale necessità di ulteriore versamento da parte del ricorrente incidentale.
Menzi ono come quadro normativo pubblico per la materia acustica: la Corte afferma che il rispetto dei limiti amministrativi non esclude comunque il sindacato civile sull'intollerabilità delle immissioni.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi su tutte le domande e doglianze autonome rilevate in appello: l'omessa pronuncia su una domanda autonoma integra motivo di cassazione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
- La decisione di rinnovare o integrare una CTU è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito e, salvo sviamenti illogici o omissioni sostanziali, non è sindacabile in sede di legittimità.
- In materia di immissioni sonore il giudizio sulla tollerabilità si fonda sull'art. 844 c.c. e può avvalersi del criterio differenziale anche in assenza di piano di zonizzazione acustica: il superamento del criterio differenziale è valutazione di merito non facilmente rimovibile in Cassazione.
- La prova del danno da immissioni non è in re ipsa: è necessario allegare e provare elementi concreti sul pregiudizio subito; tuttavia, se il quantum non è dimostrabile con precisione, il giudice può liquidare il danno con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
- Le domande risarcitorie per immissioni odorigene richiedono specifiche verifiche tecniche e prove: la rinuncia a verifiche tecniche può comportare il rigetto della pretesa per mancata prova.
- Se si contesta anche la legittimità urbanistica di interventi edilizi a supporto di pretese risarcitorie o demolitorie, è indispensabile che il giudice meriti esamini espressamente tale domanda: omissioni su questo punto compromettono la validità della decisione e autorizzano il rinvio per approfondimenti fattuali.
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