Sentenza del 27/12/2024 n. 34549 - Corte di Cassazione
Accertamento - Avvisi notificati a società estinta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR relativa a otto avvisi di accertamento (anni 2012-2013) notificati nel 2015: i ricorrenti contestano la validità degli avvisi notificati alla società PUGLIA MOSTI Srl estinta (cancellata dal Registro delle Imprese il 22/10/2014) e deducono l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n.175/2014 (entrato in vigore il 13/12/2014) che differisce per cinque anni gli effetti dell'estinzione ai soli fini tributari. Si discute anche se l'illegittimità dell'avviso notificato alla società estinta pregiudichi l'efficacia degli avvisi notificati ai soci, e se gli elementi probatori a carico dei soci siano sufficienti per ritenere la distribuzione di utili extracontabili.
La decisione
La Cassazione ha deciso: cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente alla posizione della società PUGLIA MOSTI Srl, e rigetta nel resto il ricorso dei contribuienti. In sostanza: la Corte ribadisce che l'art. 28 D.Lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva e si applica solo se la richiesta di cancellazione è stata proposta nella vigenza del decreto (dal 13/12/2014 in poi). Tuttavia, l'annullamento o l'illegittimità dell'avviso notificato alla società per vizi di procedimento (p.e. notifica a società estinta) non determina automaticamente l'illegittimità degli avvisi notificati ai soci; solo un annullamento dell'accertamento societario per motivi di merito, passato in giudicato, è pregiudicante per gli avvisi ai soci. Di conseguenza la pronuncia cassatoria è limitata alla posizione della società (aspetti processuali/di legittimazione relativi alla società) mentre gli avvisi a carico dei soci sono stati confermati (il ricorso relativo ai soci è stato rigettato). Inoltre la Corte ribadisce che l'ex legale rappresentante non aveva legittimazione per proporre ricorso a nome della società dopo la cancellazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4
Norma di natura sostanziale che differisce per cinque anni, ai soli fini tributari e contributivi, gli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2; non opera retroattivamente: si applica solo se la richiesta di cancellazione è presentata nella vigenza del decreto (13/12/2014 o successivamente).
Codice Civile, art. 2495, comma 2
Disciplina gli effetti dell'estinzione della società; l'art. 28 del D.Lgs. 175/2014 differisce tali effetti nei confronti degli enti creditori (solo per i tributi e contributi) quando la cancellazione è richiesta durante la vigenza del decreto.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 3, comma 1
Riferimento che giustifica la mancanza di retroattività della norma sopravvenuta: la disposizione non individua segnali di retroattività e rispetta il principio di certezza del contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 41-bis e 42
Richiamati in relazione all'accertamento dei redditi di partecipazione; la Corte precisa che l'accertamento dei dividendi extracontabili in capo al socio può fondarsi sulla presunzione in favore dell'Ufficio nei casi di base ristretta e non è precluso dalla nullità per vizi di procedimento dell'accertamento societario.
T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), artt. 44 e 45
Norme sul reddito di partecipazione utilizzate nel quadro della valutazione dell'accertamento dei maggiori utili spettanti ai soci; la Corte conferma la rilevanza della presunzione semplice in società a base ristretta.
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
Regole sulla prova e sulle presunzioni: la Corte afferma che, nelle società a base ristretta, opera una presunzione semplice di attribuzione degli utili extracontabili ai soci che il socio può rompere offrendo prova contraria (es. accantonamento o reinvestimento).
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5, 9, 11
Norme sanzionatorie richiamate dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto fondata la censura in ordine alla loro violazione per carenza di specificità nella deduzione delle doglianze.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5) e art. 366 e 382
Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione e limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha rilevato l'inammissibilità di varie doglianze per carenza di interesse, difetto di deduzione motivata o tentativo di sindacare valutazioni di merito (art. 360 nn.3 e 5), nonché l'effetto dell'assenza di legittimazione a proporre la domanda sulla posizione della società (art. 382 c.p.c.).
Cassazione (giurisprudenza richiamata)
La Corte richiama orientamenti consolidati secondo cui: a) l'art. 28 D.Lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva; b) l'annullamento per vizi di procedimento dell'accertamento societario non pregiudica automaticamente gli accertamenti a carico dei soci; c) nella società a base ristretta opera la presunzione semplice di attribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Massime di principio
- Il D.Lgs. n.175/2014, art.28, comma 4, è sostanziale e non retroattivo: si applica solo a cancellazioni richieste dopo l'entrata in vigore del decreto (13/12/2014). La data di richiesta di cancellazione è determinante.
- La notifica di un avviso di accertamento a una società ormai cancellata (estinta) può essere illegittima per vizi di procedimento, ma tale illegittimità formale non invalida automaticamente gli avvisi notificati ai soci per utili extracontabili.
- Solo l'annullamento dell'accertamento societario per vizi di merito, passato in giudicato, ha effetto pregiudicante sugli accertamenti diretti ai soci: l'annullamento per vizi procedurali non rimuove il presupposto fattuale dell'accertamento ai soci.
- Nelle società a base ristretta opera una presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati: spetta al socio fornire la prova contraria (accantonamenti, reinvestimenti, estraneità alla gestione).
- L'ex legale rappresentante perde la capacità processuale a rappresentare la società una volta che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese; ciò può incidere sulla legittimazione ad impugnare atti tributari relativi alla società estinta.
- In sede di cassazione è difficile ribaltare valutazioni di fatto del giudice di merito: bisogna caratterizzare vizi di diritto o omissioni di fatto decisive oggetto di specifica discussione per ammissibilità (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il socio destinatario di un avviso deve: 1) contestare puntualmente i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria; 2) fornire prova dell'assenza di distribuzione (accantonamento, reinvestimento) o della propria estraneità alla gestione; 3) verificare la data di cancellazione e l'eventuale vigenza di norme sopravvenute.
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