Cassazione Civile, Ordinanza n. 39875/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Milano, la quale a sua volta aveva respinto il ricorso avverso una cartella di pagamento relativa a imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'anno 2012. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1306 c.c. e 295 c.p.c., sostenendo di avere formulato un motivo di appello specifico sulla domanda di sospensione del giudizio e che ricorressero i presupposti per la sospensione necessaria. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, assumendo l'illegittimità della condanna al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato in sede tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla sospensione del processo: richiamando il principio per cui, quando il giudizio pregiudicante non sia definito con giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa ma può solo essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; ha inoltre rilevato che la CTR aveva escluso un rapporto di pregiudizialità necessaria con altra sentenza, senza specifica censura sul punto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria circoscritta al processo civile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La censura basata su questa norma è stata ritenuta non ulteriormente sviluppata e quindi non decisiva ai fini dell'accoglimento del motivo.
La sospensione necessaria non è dovuta quando il giudizio pregiudicante non sia ancora passato in giudicato; in tale situazione può venire in rilievo soltanto la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
Prevede una mera facoltà di sospensione del giudizio pregiudicato, non un obbligo per il giudice.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La CTR lo aveva considerato, ma aveva escluso in concreto un rapporto di pregiudizialità necessaria con l'altra controversia richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sull'ulteriore contributo unificato non si applica ai giudizi tributari, ma solo al processo civile.
Nel complesso, la disciplina sul contributo unificato è stata ritenuta non estensibile al processo tributario nella parte sanzionatoria dell'art. 13, comma 1-quater.
Massime di principio
- La sospensione del giudizio per pregiudizialità non è obbligatoria quando il processo pregiudicante non sia definito con sentenza passata in giudicato: in tale ipotesi il giudice può solo valutare la sospensione facoltativa nei limiti previsti dall'art. 337, comma 2, c.p.c.
- Per ottenere la cassazione di una pronuncia che esclude la sospensione, la parte deve censurare specificamente la ratio decidendi relativa all'insussistenza del rapporto di pregiudizialità necessaria; altrimenti la doglianza resta inidonea a scalfire la decisione.
- La previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.
- Nei giudizi tributari la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato non può essere disposta per mera analogia con il processo civile, in difetto di un'espressa previsione estensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →