Cassazione Civile, Ordinanza n. 39884/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento riferita a più cartelle per tributi erariali non pagati, per un importo complessivo di euro 224.505,47. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso annullando l'intimazione e gli atti presupposti. L'ente di riscossione aveva proposto appello, ma la commissione regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché l'ente si era difeso mediante un avvocato del libero foro. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la sua rappresentanza e difesa in giudizio, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'appello per il solo fatto del ricorso a un difensore esterno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato oppure, in alternativa e senza formalità, di avvocati del libero foro, nel rispetto della disciplina applicabile e delle previsioni convenzionali. In tali ipotesi, la costituzione tramite l'uno o l'altro difensore presuppone implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di specifica allegazione o prova. Ha inoltre valorizzato il Protocollo d'intesa del 5 luglio 2017, che consente il patrocinio di avvocati del libero foro nelle controversie innanzi alle Commissioni tributarie. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di assistenza tecnica e difesa nel processo tributario.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme in materia di difesa dell'ente nel processo tributario.
art. 1, comma 8, d.l. 193/2016
richiamato quale base normativa della rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
richiamato quale disposizione rilevante sulla difesa dell'ente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 43 r.d. 1611/1933
richiamato dalla Corte come disposizione che consente, in casi speciali, la difesa da parte di avvocati del libero foro previa delibera motivata e nei limiti previsti.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17
richiamati dalla Corte come parametri da rispettare quando l'ente si avvale di avvocati del libero foro.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la scelta dell'ente di riscossione di farsi rappresentare da un avvocato del libero foro non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, quando tale scelta sia consentita dalla disciplina normativa o convenzionale applicabile.
- La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante Avvocatura dello Stato o mediante avvocato del libero foro implica, salvo contestazioni specifiche, la sussistenza del relativo presupposto legale, senza necessità di autonoma allegazione o prova.
- Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile l'appello dell'ente di riscossione solo perché l'ente ha utilizzato un difensore del libero foro, se la normativa o il protocollo con l'Avvocatura dello Stato consentono tale forma di patrocinio per quel tipo di controversia.
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