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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13004/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto per quanto di ragione il primo e il secondo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario anche sulla domanda di garanzia impropria proposta dal gestore nei confronti della regione, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la domanda di manleva nel merito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

Una società che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale era stata condannata dal giudice di pace a risarcire un utente perché, per un periodo di tempo indicato in causa, aveva fornito acqua contenente arsenico oltre i limiti legali e quindi non utilizzabile per consumo alimentare. La società aveva inoltre chiamato in causa la regione chiedendone la manleva, sostenendo che l'ente pubblico avesse poteri e responsabilità decisivi nella gestione dell'emergenza e nella qualità dell'acqua erogata. Il tribunale, in appello, aveva confermato la condanna verso il gestore ma aveva ritenuto che la domanda di garanzia nei confronti della regione fosse devoluta alla giurisdizione amministrativa, quindi non esaminabile dal giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: primo, errore sulla giurisdizione perché la domanda di garanzia impropria sarebbe solo riflesso della domanda risarcitoria dell'utente e dunque soggetta alla giurisdizione ordinaria; secondo, violazione della normativa di settore sulle acque potabili e dell'art. 1218 c.c., sostenendo che il regime emergenziale e la disciplina speciale rendevano sostanzialmente impossibile al gestore incidere sulla qualità dell'acqua, con conseguente diritto a essere tenuto indenne dalla regione; terzo, omesso esame di un fatto decisivo relativo al ruolo della regione e dell'autorità d'ambito nella gestione dell'emergenza ambientale e nella mancata potabilizzazione dell'acqua.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come base del primo motivo di ricorso per censurare un errore sulla giurisdizione.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come base del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1218 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità da inadempimento del rapporto di utenza e il diritto alla manleva in relazione alla disciplina emergenziale.

  • art. 133 c.p.a.

    È la norma richiamata dal tribunale per attrarre alla giurisdizione amministrativa le deduzioni sulla gestione pubblicistica dell'emergenza, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla domanda di garanzia riflessa.

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    È richiamato come normativa di settore sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, evocata a sostegno della tesi difensiva della ricorrente.

  • d.lgs. n. 31 del 2001

    È richiamato come disciplina di attuazione della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, posta a fondamento della censura sulla responsabilità del gestore e sulla manleva.

  • Direttiva 98/83/CE

    È menzionata come fonte eurounitaria relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

  • O.P.C.M. 3921 del 2011

    È richiamata come parte del regime emergenziale sulla gestione dell'acqua contaminata.

Massime di principio

  • Quando la domanda dell'utente riguarda il risarcimento del danno da fornitura di acqua non conforme ai limiti legali di sostanze tossiche, la controversia attiene al singolo rapporto di utenza e alla responsabilità del gestore del servizio idrico integrato, con giurisdizione del giudice ordinario.
  • La domanda di garanzia impropria proposta dal gestore contro l'ente pubblico competente è il riflesso processuale della pretesa risarcitoria principale e segue la medesima giurisdizione ordinaria, non potendo essere attratta alla giurisdizione amministrativa per il solo fatto che presupponga valutazioni sull'organizzazione o gestione pubblicistica del servizio.
  • L'attività di programmazione o gestione dell'emergenza da parte della pubblica amministrazione rileva, al più, come presupposto fattuale della pretesa di garanzia o di rivalsa, ma non muta la natura privatistica della controversia relativa all'inadempimento dell'obbligazione di somministrare acqua conforme alle prescrizioni di legge.
  • La giurisdizione non può essere derogata o frammentata per ragioni di connessione tra domande principali e di garanzia; l'eventuale coordinamento tra giudizi diversi va affrontato con gli strumenti processuali ordinari, non con lo spostamento di giurisdizione.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaGiurisdizioneImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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