Cassazione Civile, Ordinanza n. 32427/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dall'originario proprietario di un fondo esteso in località "Arenile" nel Comune di Pizzo Calabro, acquistato con rogito del 1985 e pervenutogli da donazione del 1965, nei confronti dell'Agenzia del Demanio e del Comune. L'attore sosteneva che i terreni non fossero demaniali, o comunque fossero stati sdemanializzati, e chiedeva l'accertamento della validità del proprio titolo e della proprietà esclusiva. L'Agenzia del Demanio, costituendosi, contestava la domanda e proponeva riconvenzionale per l'accertamento della demanialità del compendio e il risarcimento dei danni da abusiva occupazione; il Comune chiedeva il rigetto delle domande. In primo grado il Tribunale riconosceva la proprietà dell'attore solo su alcune particelle, attribuendo un'altra particella al demanio e liquidando un risarcimento per occupazione illegittima. In appello, promosso dall'Agenzia del Demanio, la Corte d'Appello dichiarava demaniali anche le ulteriori particelle e aumentava in modo consistente il risarcimento per occupazione illegittima. Gli eredi del soccombente ricorrevano per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1343, 1346, 1418 e 1421 c.c. per omesso rilievo officioso della nullità del rogito del 1985 per illiceità/impossibilità dell'oggetto, con ricadute anche sul risarcimento; 2) violazione degli artt. 949, 1168 ss. e 2043 c.c. nonché dell'art. 1161 cod. nav. per mancata allegazione e prova dell'occupazione e dell'impedimento dell'uso pubblico; 3) omesso esame di fatti decisivi circa l'effettiva occupazione, il suo autore e la data di inizio, sostenendo che il CTU non aveva indicato alcuna data certa e che il riferimento al 1989 era solo un parametro di calcolo; 4) omesso esame della circostanza che i terreni sarebbero stati occupati fino al 3.12.2004 da un terzo poi soccombente in un giudizio di usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi nella parte in cui censuravano la motivazione della sentenza d'appello come solo apparente in ordine sia all'occupazione delle particelle sia alla data di decorrenza del risarcimento. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva tratto dal CTU un dato non desumibile da quella consulenza: il 1989 non era l'inizio dell'occupazione, ma solo l'anno dal quale il CTU aveva impostato il criterio di calcolo dell'indennità/richiamando il d.m. 19.7.1989. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Non ha invece fondato il rilievo sulla nullità del rogito, osservando che, nel caso concreto, il problema centrale era il difetto di motivazione sulla decorrenza dell'obbligazione risarcitoria.
Norme richiamate
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la nullità del rogito per illiceità dell'oggetto; la Corte non fonda la decisione su tale profilo.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di requisiti dell'oggetto del contratto; non decisivo ai fini dell'accoglimento.
Invocato per la nullità del contratto; la Corte ritiene non dirimente il relativo profilo nel caso concreto.
Richiamato quale norma sul rilievo d'ufficio della nullità; la Corte precisa che, nel caso concreto, la censura non è decisiva rispetto al vizio accolto.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla tutela della proprietà; la Corte non decide su tale base.
Richiamato dalle ricorrenti; la controversia riguarda però l'accertamento della motivazione sul fatto occupazione e sulla decorrenza del danno.
Invocato per la domanda risarcitoria da occupazione illegittima; la Corte censura la motivazione sulla quantificazione e decorrenza del danno.
Richiamato dalle ricorrenti come norma evocata dalla controparte per l'occupazione del demanio marittimo; non è oggetto di specifica applicazione decisoria.
Richiamato dalla Corte per ricordare che il possessore con titolo si presume possedere dalla data del titolo; nel caso concreto la presunzione non ha avuto rilievo decisivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione della decisione giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata nei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, per effetto dell'accoglimento del ricorso, il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.m. 19.7.1989
Richiamato come base del criterio di calcolo del canone/indennità di occupazione demaniale marittima, non come data di inizio dell'occupazione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando il giudice di merito si limita ad aderire formalmente alle conclusioni del consulente tecnico senza spiegare il percorso logico-giuridico che collega gli accertamenti peritali al decisum.
- In tema di risarcimento per occupazione illegittima di un bene, la data di decorrenza del danno deve essere effettivamente accertata e non può essere confusa con il mero anno dal quale il consulente ha impostato il criterio di calcolo dell'indennità.
- Quando il consulente tecnico indica una data solo quale parametro normativo di quantificazione, il giudice non può trasformarla, senza adeguata motivazione, nel dies a quo dell'occupazione o dell'obbligazione risarcitoria.
- In presenza di vizio di motivazione apparente, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali e verificare il contenuto effettivo della consulenza tecnica su cui la sentenza impugnata si è fondata.
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