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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33167/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2008 da un ingegnere iscritto all'albo ma non alla cassa professionale di categoria, per mancato raggiungimento del reddito minimo utile all'obbligo di iscrizione alla cassa e al conseguente obbligo contributivo, salvo il contributo integrativo solidaristico. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritta la pretesa ritenendo tardiva la richiesta di pagamento, poiché il termine per il versamento dei contributi 2008 sarebbe scaduto il 16.6.2009 e la richiesta era stata ricevuta il 17.6.2014. Con unico motivo l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 4.6.2009, degli artt. 2935 e 2941 c.c. e dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel calcolare la prescrizione, perché il termine di pagamento dei contributi era stato prorogato al 6.7.2009 dal d.P.C.M. 2009 e dunque la richiesta notificata il 17.6.2014 era tempestiva rispetto al quinquennio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la censura perché, secondo la giurisprudenza richiamata, il differimento dei termini di pagamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore sposta il dies a quo della prescrizione al termine prorogato, senza maggiorazioni. Inoltre, per i contributi dovuti alla Gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché la Corte d'appello aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16.6.2009 anziché dal 6.7.2009, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26

    individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti interessati; la questione riguarda il decorso della prescrizione del relativo credito contributivo.

  • d.P.C.M. 4 giugno 2009, art. 1

    ha comportato il differimento del termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2009.

  • art. 2935 c.c.

    invocato per sostenere che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento prorogato.

  • art. 2941 c.c.

    richiamato dall'INPS nel quadro delle norme sulla prescrizione, senza che nella decisione emerga un'applicazione autonoma della sospensione.

  • art. 18 d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011

    richiamato nel motivo di ricorso quale supporto normativo della tesi dell'Istituto.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997

    considerato insieme al d.P.C.M. per individuare il termine di scadenza prorogato dei versamenti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    costituisce il vizio denunciato in cassazione, violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento, il dies a quo della prescrizione si sposta al nuovo termine prorogato, senza aggiunta di maggiorazioni non previste.
  • Se il giudice di merito individua erroneamente la scadenza del pagamento contributivo, ne deriva una falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e la sentenza deve essere cassata con rinvio.
  • Il differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti interessati dagli studi di settore opera in favore della generalità dei soggetti rientranti nella categoria normativa, non solo di coloro che risultino concretamente assoggettati a quel regime fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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