Cassazione Civile, Ordinanza n. 16244/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dall’azione proposta da un soggetto che, dopo aver richiesto all’agente della riscossione l’estratto di ruolo, ha convenuto in giudizio l’ente previdenziale e il concessionario della riscossione per far accertare la prescrizione dei crediti contributivi indicati in cartelle esattoriali e avvisi di addebito asseritamente non notificati o invalidamente notificati. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire. In cassazione il ricorrente ha articolato dieci motivi: i primi sette miravano a contestare la valutazione sulla regolarità/efficacia delle notifiche degli atti, deducendo violazione di norme sulla prova documentale, sull’onere probatorio e sulla notificazione a mezzo posta; l’ottavo e il nono censuravano la statuizione di carenza di interesse ad agire; il decimo contestava la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte ha ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti il principio, affermato dalle Sezioni Unite, per cui l’interesse ad agire in controversie fondate sull’estratto di ruolo sussiste solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio nei rapporti con la PA o in altre specifiche ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Poiché tale interesse non era stato dimostrato né nel ricorso né nei termini processuali indicati, la condizione dell’azione è stata reputata mancante; di conseguenza, i motivi sul merito delle notifiche sono stati assorbiti. È stato invece ritenuto infondato il motivo sulla responsabilità aggravata, poiché la Corte d’appello aveva motivato la condanna valorizzando la natura strumentale e consapevolmente infondata dell’azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nei giudizi pendenti relativi all’impugnazione dell’estratto di ruolo e alla richiesta di accertamento della prescrizione di crediti contributivi non opposti, l’interesse ad agire deve essere specificamente allegato e dimostrato nei modi e nei tempi indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Poiché il ricorrente non aveva provato un pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione a ruolo, la domanda era correttamente stata dichiarata inammissibile; pertanto le censure relative alla regolarità delle notifiche sono risultate assorbite. È stata inoltre confermata la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenuta giustificata dalla condotta processuale descritta nei giudizi di merito. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per censurare l’omessa pronuncia e la mancata considerazione del disconoscimento delle notifiche; non è stato ritenuto decisivo perché le questioni di merito sono state assorbite dalla carenza di interesse ad agire
richiamato in relazione all’efficacia probatoria delle scritture private e al disconoscimento delle sottoscrizioni; motivo assorbito
richiamati dal ricorrente sulla verificazione/disconoscimento della scrittura privata; motivo assorbito
dedotto per contestare l’onere della prova della regolarità delle notifiche; non esaminato nel merito per difetto di interesse ad agire
richiamato per la notifica postale degli atti e la prova delle raccomandate informative; motivo assorbito
richiamato con riguardo alle notifiche a mezzo posta ricevute da soggetti diversi dal destinatario; motivo assorbito
interpretato nel senso che l’interesse ad agire è condizione dell’azione e, nei giudizi fondati sull’estratto di ruolo, richiede una dimostrazione concreta di pregiudizio
la condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta corretta in presenza di una lite percepita come strumentale e consapevolmente infondata
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
citato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza
richiamato per la produzione documentale nel giudizio di legittimità ai fini della prova dell’interesse ad agire
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
norma sopravvenuta che specifica e concretizza l’interesse ad agire nell’impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata, applicabile anche ai processi pendenti
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato quale esempio di pregiudizio concreto per la partecipazione a procedure di appalto rilevante ai fini dell’interesse ad agire
art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione a ruolo
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato insieme all’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 come fonte di possibile pregiudizio nei rapporti con la PA
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire non si presume dalla sola allegazione dell’inesistenza o invalidità della notifica della cartella o dell’avviso di addebito, ma deve essere specificamente allegato e provato con riferimento a un pregiudizio concreto e attuale.
- La nozione di interesse ad agire è dinamica: può essere ridefinita da norme sopravvenute anche nei giudizi pendenti, e la sua sussistenza va verificata fino al momento della decisione.
- Per i processi pendenti, la prova dell’interesse ad agire deve essere fornita nei termini processuali indicati dalla giurisprudenza: nelle fasi di merito tramite rimessione in termini, e nel giudizio di legittimità mediante produzione documentale ex art. 372 c.p.c. nei limiti consentiti.
- Se manca la prova dell’interesse ad agire, le censure relative al merito della notificazione degli atti impositivi o esattoriali restano assorbite.
- La condanna per responsabilità aggravata può essere confermata quando il giudice di merito descriva una condotta processuale strumentale, consapevolmente infondata e finalizzata a dilatare i tempi di riscossione.
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