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Sentenza

Sentenza del 27/05/2021 n. 14874 - Corte di Cassazione

Processo tributari - Comunicazioni della cancelleria - PEC - Modalità - RAC - Documento di prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2006 per presunte operazioni inesistenti. In Cassazione la ricorrente deduceva, tra gli altri, che la sentenza di appello fosse nulla per mancata comunicazione della data di trattazione dell'udienza di appello (violazione art. 31 d.lgs. 546/1992), nonché vizi nella ripartizione dell'onere della prova e carenze motivazionali e di istruttoria da parte della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: dall'acquisizione del fascicolo non risulta la prova della rituale comunicazione via PEC della data di trattazione dell'udienza in appello (mancano le ricevute di accettazione/consegna generate dal gestore PEC). Per tale nullità la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana, sezione di Livorno, in diversa composizione, per nuovo esame (anche sulle questioni di merito che implicano accertamenti di fatto). Le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 16 (comma 1 bis/ibis) e artt. 31, 61

    art. 16 comma ibis; artt. 31 e 61 richiamati

    Stabilisce il regime delle comunicazioni via PEC nel processo tributario: la comunicazione a cura della cancelleria si perfeziona secondo le regole precise previste per la PEC; l'omessa comunicazione della data d'udienza (art.31) mina il diritto di difesa e può determinare nullità.

  • D.P.R. n. 68/2005, art. 6

    Disciplina le ricevute generate dal gestore PEC; la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) fornita dal gestore è il documento idoneo a provare che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario.

  • D.M. 26.4.2012 (Ministero delle Finanze), art. 7

    Definisce le regole tecniche per le comunicazioni via PEC in sede tributaria: la comunicazione si perfeziona con la ricevuta di accettazione per la segreteria e con la ricevuta di avvenuta consegna per il destinatario (documento reso disponibile nella casella dal gestore).

  • d.l. n. 179/2012 conv. l. n. 221/2012 (modifiche processo civile), art. 16 comma 4

    Norme analoghe nel processo civile che hanno confermato il principio che la comunicazione via PEC si perfeziona con le ricevute prodotte dal gestore (utilizzate come parametro anche nel tributario).

  • D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 633/1972 (artt. citati)

    art. 39 e 40 DPR 600/1973; art. 54 DPR 633/1972

    Norme fiscali richiamate in rapporto alla contestazione sulle detrazioni e all'onere di prova relativo alle operazioni rilevanti ai fini tributari.

  • Cod. Civ. (artt. prova)

    Norme in tema di onere della prova e prova documentale richiamate per sostenere i profili di ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente.

  • Cod. proc. civ. art. 360, comma 1 (nn. 3, 4, 5) e art. 378

    art. 360 c.1 nn.3-4-5; art. 378

    Consentono la cassazione per vizi di motivazione, violazione di norme di legge e omesso esame di fatti decisivi; l'art. 378 disciplina memorie davanti alla Corte e depositi utili al processo di legittimità.

  • Costituzione, art. 111 comma 6

    Principio del giusto processo e del diritto di difesa che giustifica la nullità per mancata comunicazione che pregiudica la possibilità di partecipare efficacemente al processo.

Massime di principio

  • La comunicazione a cura della cancelleria via PEC si considera perfezionata solo con le ricevute tecniche prodotte dal gestore (ricevuta di accettazione per l'ufficio; ricevuta di avvenuta consegna - RAC - per il destinatario). Senza tali ricevute la comunicazione non è provata.
  • Quando il destinatario eccepisce l'omessa comunicazione, non grava su di lui l'onere di provare la non ricezione: spetta al mittente/cancelleria dimostrare l'effettivo invio e la generazione delle ricevute PEC.
  • L'omessa comunicazione della data di udienza, quando prevista (es. almeno 30 giorni nel processo tributario), costituisce vizio che può portare alla nullità della decisione per lesione del diritto di difesa; l'effetto è la cassazione se la nullità è riconosciuta.
  • La nullità per mancata comunicazione non sempre comporta la retrocessione automatica al giudice di merito: se la questione è di mero diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente per contenere la durata del processo; ma se sono necessari accertamenti di fatto il rinvio è obbligatorio.
  • Sulle contestazioni di operazioni inesistenti: l'Amministrazione deve in primo luogo fornire elementi o presunzioni idonee a giustificare l'accertamento; una volta assolto tale onere, il contribuente ha il compito di offrire la prova contraria dell'esistenza delle operazioni.
  • In sede di impugnazione è essenziale che le parti producano le prove documentali 'tecniche' delle comunicazioni (ricevute PEC) in modo che il giudice possa verificare la regolarità degli adempimenti procedurali.

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