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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17631/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una procedura competitiva con negoziazione indetta dal Ministero per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione di un'autostrada, alla quale erano state invitate due sole imprese. La gara si è conclusa con l'aggiudicazione in favore del consorzio ricorrente. Una delle concorrenti ha impugnato gli atti di gara dinanzi al giudice amministrativo, che in appello ha annullato la procedura ritenendola illegittima perché il Ministero non aveva acquisito i pareri dell'A.R.T. e del C.I.P.E., che il Consiglio di Stato ha ritenuto necessari anche nella procedura negoziata. Il consorzio aggiudicatario ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, formalmente, violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo: sostiene che il Consiglio di Stato, imponendo quei pareri, avrebbe invaso la sfera di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione e si sarebbe sostituito all'amministrazione nella gestione della procedura, mentre la legge attribuirebbe al Ministero il potere di procedere all'aggiudicazione prescindendo da ulteriori pareri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non riguardasse un vero e proprio sconfinamento del giudice amministrativo oltre i limiti esterni della giurisdizione, ma mirasse in realtà a contestare l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto compiuta dal Consiglio di Stato. Secondo la Corte, un eventuale errore del giudice amministrativo sull'obbligo di acquisire i pareri resta interno alla giurisdizione di legittimità ed è quindi insindacabile in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente che non aveva aderito al ricorso, oltre alla sanzione pecuniaria ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato; per l'altra controricorrente, che aveva aderito al ricorso, non sono state liquidate spese.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    attribuisce alla Corte di cassazione il controllo sui soli limiti esterni della giurisdizione dei giudici speciali, non sul merito dell'interpretazione delle norme

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    fondamento della condanna della parte ricorrente a una somma ulteriore per la definizione conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 59, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    norma base della procedura competitiva con negoziazione per l'affidamento in concessione

  • art. 37, comma 2, lett. g), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con l. 22 dicembre 2011, n. 214

    richiamato come disposizione che prevedeva, secondo il giudice amministrativo, il parere dell'A.R.T. per la procedura in questione

  • d.l. n. 133 del 2014

    richiamato nel motivo di ricorso come fonte del potere ministeriale di procedere all'aggiudicazione

  • Cass. Sez. Un. n. 28430 del 2022

    richiamata per il principio secondo cui l'eccesso di potere giurisdizionale attiene al difetto assoluto di giurisdizione

  • Cass. Sez. Un. n. 17467 del 2022

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass. Sez. Un. n. 29082 del 2019

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass. Sez. Un. n. 8311 del 2019

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass. Sez. Un. n. 18325 del 2023

    richiamata per il principio che non è sindacabile il mero errore di interpretazione della norma

  • Cass. Sez. Un. n. 36889 del 2021

    richiamata per il principio che il controllo di giurisdizione non include le scelte ermeneutiche

  • Cass. Sez. Un. n. 27770 del 2020

    richiamata per il principio che il controllo di giurisdizione non include le scelte ermeneutiche

  • Cass. Sez. Un. n. 5889 del 2020

    richiamata per il principio che il controllo di giurisdizione non include le scelte ermeneutiche

  • Cass. Sez. Un. n. 32773 del 2018

    richiamata per il principio che il controllo di giurisdizione non include le scelte ermeneutiche

  • Cass. Sez. Un. n. 7839 del 2020

    richiamata per il principio che errores in iudicando o in procedendo non integrano di per sé eccesso di potere giurisdizionale

  • Cass. Sez. Un. n. 7926 del 2019

    richiamata per il principio che errores in iudicando o in procedendo non integrano di per sé eccesso di potere giurisdizionale

  • Cass. Sez. Un. n. 9687 del 2013

    richiamata per il principio che errores in iudicando o in procedendo non integrano di per sé eccesso di potere giurisdizionale

  • Cass. Sez. Un. n. 5365 del 2022

    richiamata per definire l'eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice si sostituisce all'amministrazione nel merito

  • Cass. Sez. Un. n. 2604 del 2021

    richiamata per definire l'eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice si sostituisce all'amministrazione nel merito

  • Cass. Sez. Un. n. 14264 del 2019

    richiamata per definire l'eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice si sostituisce all'amministrazione nel merito

  • Cass. Sez. Un. n. 30526 del 2018

    richiamata per definire l'eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice si sostituisce all'amministrazione nel merito

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze dei giudici speciali è ammissibile solo per denunciare un effettivo difetto assoluto di giurisdizione, cioè uno sconfinamento nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure il contrario arretramento dal sindacato giurisdizionale.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la censura che investe l'interpretazione o l'applicazione delle norme di diritto compiuta dal giudice amministrativo: tali errori, se sussistenti, restano interni alla giurisdizione e non sono deducibili come motivo di giurisdizione.
  • Il giudice amministrativo eccede i limiti esterni della giurisdizione solo quando, pur formalmente annullando l'atto, compie una concreta valutazione di opportunità e convenienza riservata all'amministrazione o si sostituisce ad essa nel merito dell'azione amministrativa.
  • Quando una decisione amministrativa viene censurata perché avrebbe erroneamente individuato i presupposti normativi dell'azione dell'amministrazione, la controversia riguarda un possibile errore di diritto e non un'invasione della sfera amministrativa.
  • Il controllo della Corte di cassazione sui limiti esterni della giurisdizione non può trasformarsi in un riesame del ragionamento interpretativo del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeConcessione
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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